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Ordinanza — n. 1754/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1754/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1754/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1860-2022 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE; -ricorrente - contro CASTIGLIA EMANUELE; -intimato - avverso la sentenza n. 632/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositato l'08/07/2021; Ric. 2022 n. 01860 sez.

Regesto Legislator

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art. 360 c.p, artt. 2935 cod.civ; Ordinanza — n. 1754/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 632/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositato l'08/07/2021; Ric. 2022 n. 01860 sez.

Parole chiave

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contributi di previdenza impagati calcolo del periodo di contribuzione retroattività della rendita d'invalidità esenzione dal pagamento dei contributi tardivo pagamento delle spese determinazione di contributi provvisori

Disposizioni normative citate

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art. 360 c.p
con l’unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, n.
artt. 2935 cod.civ
10.6.2010, degli artt. 2935 cod.civ.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1860-2022 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE; -ricorrente - contro CASTIGLIA EMANUELE; -intimato - avverso la sentenza n. 632/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositato l'08/07/2021; Ric. 2022 n. 01860 sez.

ML -ud. 15-11-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ELENA BOGHETICH. RILEVATO CHE La Corte d'appello di Palermo, con la sentenza in epigrafe, in parziale riforma della pronuncia di primo grado in punto di spese di lite, ha dichiarato prescritti i contributi richiesti all’avv. Emanuele Castiglia e dovuti alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, in relazione all'attività libero professionale svolta nell’anno 2009; in particolare, la Corte d'appello – per quel che rileva - ha giudicato tardiva, e quindi inidonea ad interrompere il termine prescrizionale quinquennale, la richiesta di pagamento dell'Istituto (ritenendo che il termine per il pagamento dei contributi relativi all’anno 2009 scadeva il 16.6.2010 e che l’Inps aveva chiesto il pagamento con nota ricevuta dal Castiglia l’1.7.2015); avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo; il professionista è rimasto intimato; la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art.380 bis c.p.c.;

CONSIDERATO CHE 1. con l’unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, l'INPS ha dedotto violazione e/o falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, del d.P.C.M. 10.6.2010, degli artt. 2935 cod.civ. e 421 cod.proc.civ., dell’art. 18 del d.l. n. 98 del 2011 (convertito nella legge n. 111 del 2011) per avere la Corte di appello erroneamente dichiarato la prescrizione dei contributi nonostante lo slittamento del termine di pagamento al 6.7.2010 Ric. 2022 n. 01860 sez. ML -ud. 15-11-2022 -3- ad opera del d.P.C.M. del 2010, atteso che si assume che l’avviso di pagamento sia stato notificato al contribuente in data 1.7.2015;

2. il ricorsoè fondato;

3. questa Corte ha già esaminato la questione del differimento dei termini ad opera del d.P.C.M. del 2010, giungendo ad individuare il dies a quonel termine di scadenza prorogato senza alcuna maggiorazione, considerato il combinato disposto degli artt. 18, comma 4, d.lgs. n. 241 del 1997 e 1, comma 1, d.P.C.M. 10.6.2010 (cfr. Cass. nn. 10273 e 32467 del 2021, alle cui motivazioni si rinvia ex art. 118 disp. att. cod.proc.civ; da ultimo, fra le tante, Cass. n. 14110, 20498, 20499, 20500 del 2022, con motivazioni dello stesso tenore), con la precisazione che il differimento del termine di pagamento concerneva tutti «contribuenti [...] che esercitanoattività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore» e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione, quale quello di cui all'art. 1, commi 96 ss., L. n. 244 del 2007 (Cass. n. 10273 citata); 4.

è stato, inoltre, precisato – come d’altronde statuito dalla sentenza impugnata - che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020) nonché affermato che il giudice, tenuto a pronunciarsi sulla questione di diritto della decorrenza dei termini di prescrizione, non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. n. 28123 del 2021);

Ric. 2022 n. 01860 sez. ML -ud. 15-11-2022 -4- 5. la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine prescrizionale dal 16.6.2010 (ritenendo, conseguentemente, tardivo l’avviso bonario inoltrato dall’INPS e ricevuto dal professionista l’1.7.2015): detto termine risultava, invece, differito al 6 luglio successivo in virtù della previsione dell'art. 1, comma 1, lett. a), d.P.C.M. cit.;

6. pertanto, non essendosi la Corte territoriale uniformata all'anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio