Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1739/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1739/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1739/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

in causa su comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per crediti portati in varie cartelle di pagamento, la CTR della Calabria, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l'impugnazione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione contro la decisione di primo grado di accoglimento dell'originario ricorso, perché proposta il 14.2.2020, oltre il termine breve di impugnazione previsto dall'art.51 d.lgs 546/92 (60 giorni dalla notifica della sentenza) che, secondo la CTR, avrebbe preso a decorrere dalla data -il 30.9.2019- in cui la sentenza di primo grado era stata notificata presso la sede dell'Agenzia;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1739/2023 — snciv · Corte di Cassazione: in causa su comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per crediti portati in varie cartelle di pagamento, la CTR della Calabria, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l'impugnazione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione contro la decisione di primo grado di accoglimento dell'originario ricorso, perché proposta il 14.2.2020, oltre il termine breve di impugnazione previsto dall'art.51 d.lgs 546/92 (60 giorni dalla notifica della sentenza) che, secondo la CTR, avrebbe preso a decorrere dalla data -il 30.9.2019- in cui la sentenza di primo grado era stata notificata presso la sede dell'Agenzia;

Parole chiave

Generato dall'IA
opposizione tardiva tempestività dell'inoltro iscrizione di un'ipoteca legale istanza di ricusazione tardiva anticipo spese tardivo termini di ricorso
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24436-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - C.F. 80224030587, che la rappresenta e difende ex lege; - ricorrente - CoM1"0 MASSA MARIO; - intimato - avverso la sentenza n. 2199/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 17/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI; Ric. 2021 n. 24436 sez. MT - ud. 15-12-2022 -2- ( Premesso che:

1. in causa su comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per crediti portati in varie cartelle di pagamento, la CTR della Calabria, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l'impugnazione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione contro la decisione di primo grado di accoglimento dell'originario ricorso, perché proposta il 14.2.2020, oltre il termine breve di impugnazione previsto dall'art.51 d.lgs 546/92 (60 giorni dalla notifica della sentenza) che, secondo la CTR, avrebbe preso a decorrere dalla data -il 30.9.2019- in cui la sentenza di primo grado era stata notificata presso la sede dell'Agenzia;

2. quest'ultima ricorre per la cassazione di detta sentenza lamentando "violazione degli art. 285 e 170 c.p.c., 11, 12,38, 51 d.lgs.546/92. Deduce la ricorrente che la notifica della sentenza effettuata presso la propria sede invece che presso il procuratore a mezzo del quale essa Agenzia si era costituita in appello e presso il quale aveva eletto domicilio, non era idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione rimanendo perciòtisua disposizione il termine lungo di sei mesi dal deposito della sentenza di primo grado -in data 16.7.2019- incontrovertibilmente rispettato;

3. il contribuente è rimasto intimato; considerato che:

1. il ricorso è fondato. Invero, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, decidendo di fattispecie identica a quella che occupa, la notifica della sentenza effettuata direttamente all'agente della riscossione e non al difensore costituito in giudizio non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, previsto dall'art.327 c.p.c., richiamato dall'art.38 d.lgs. 546/92 (Cass. Sez.6-5, ordinanza n. 25625 del 2018; Cass. n. 4374 del 2017). E' stato anche puntualizzato che, in senso contrario, non varrebbe richiamare la modifica apportata dall'art. 9, comma 1, d.lgs. n. 156 del 2014 all'art. 11 del d.lgs. n. 546 del 1992, "giacché l'attribuzione all'agente della riscossione della capacità di stare in giudizio «direttamente o mediante la struttura sovraordinata», prevista dalla citata disposizione, così come modificata, non impedisce a quella parte di avvalersi della difesa tecnica, ai sensi del successivo art. 12 d.lgs. da ultimo citato, con ogni relativa conseguenza, tra cui quella dell'applicazione degli artt. 170 e 326 cod. proc. civ., in forza del rinvio contenuto all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992" (Cass.

Sez. n. 25625 del 2018);

2. il ricorso deve essere pertanto accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata alla corte territoriale, per esame dell'appello dell'Agenzia nonché per le spese del processo; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del processo. Così deciso in Roma nella camera di consigli