Cassation court allows appeal filed within six months by accepting electronic filing receipt date as valid deposit time.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court granted Giovanni Dall'Olio's appeal against a first-instance dismissal of his objection to tax penalties. The lower court had declared the appeal inadmissible because it was filed after the six-month deadline, relying on a paper filing date of January 15, 2018. The Court reversed this by accepting the electronic receipt generated on January 8, 2018, establishing that digital filings are timely if the delivery confirmation is received by the deadline.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 c.p.c.; Art. 16 bis, comma 7, d.l. n. 179 del 2012: The deposit of procedural acts via electronic means is deemed timely when the delivery receipt is generated by the end of the deadline day, overriding the sender's internal transmission date.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4440-2022 proposto da: DALL'OLIO GIOVANNI DLLGNN78P28C265G, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 47/A, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO MARIA BOSIO, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, PREFETTURA DI ROMA UTG; -intimate - avverso la sentenza n. 11470/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 02/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO BERTUZZI.
Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: letto il ricorso proposto da Giovanni Dall’Olioper la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 1 1470 del 2 luglio 202 1 , che aveva dichiarato inammissibile il suo atto di appelloavverso la decisione di primo grado che aveva respinto la sua opposizione a cartella emessa per il pagamento di sanzioni amministrative in quanto proposto oltre il termine di sei mesi previsto dall’art.327 c.p.c., rilevando al riguardo che la decisione di primo grado era stata pubblicata in data 8 giugno 2017 e l’atto di appello, proposto con atto di citazione anziché con ricorso ai sensi del d.lgs. n. 150 del 2001, depositato in cancelleria il 15 gennaio 2018; con un unico motivo, il ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 327 c.p.c ., assumendo l’erroneità della sentenza impugnata per avere affermato che l’appello risultava iscritto a ruolo il 15. 1. 2018, mentre l’appellante lo aveva trasmesso alla Cancelleria, tramite pec accettata lo stesso giorno, in data 8. 1. 2018 e dunque nel rispetto del termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., tenuto conto del periodo di sospensione feriale; il ricorsoappare manifestamente fondato, atteso che, come risulta dagli atti di causa, l’atto di appello è stato inviato telematicamente alla Cancelleria del giudice a quem l’8. 1. 2018 ela ricevuta di deposito è stata generata lo stesso giorno; con orientamento costante, questa Corte ha affermato che il deposito telematico degliatti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, come disposto dall'art. 16 bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012 (conv., con modif., in I. n. 221 del 2012), inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2), della I. n. 228 del 2012 e modificato dall'art. 51, comma 2, lett.
a) e b), del d.l. n. 90 del 2014 ( conv., con modif., in I. n. 114 del 2014), il quale ha anche aggiunto che, ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., il deposito è tempestivamente effettuato, quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza (Cass. n. 17328 del 2019; Cass. n. 29892 del 2019; Cass. n. 11726 del 2019) . Considerato che: il ricorrente ha depositato memoria; il Collegio condivide la proposta del Relatore; il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio. P. Q. M. Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causaal Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 S