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Ordinanza — n. 1716/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1716/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1716/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1657-2022 proposto da: CASTOLDI EZIO FILIPPO, RICORSO NON DEPOSITATO AL 21/01/2022; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 80184430587, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di BARI, depositato il 21/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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art. 380-bis cod. proc. civ; Ordinanza — n. 1716/2023 — snciv · Corte di Cassazione: onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1657-2022 proposto da: CASTOLDI EZIO FILIPPO, RICORSO NON DEPOSITATO AL 21/01/2022; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 80184430587, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di BARI, depositato il 21/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

Parole chiave

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ritardo ingiustificato esame di cassazione risarcimento per errore giudiziario indigenza processuale non provata vizio di procedura condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis cod. proc. civ
Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod.
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1657-2022 proposto da: CASTOLDI EZIO FILIPPO, RICORSO NON DEPOSITATO AL 21/01/2022; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 80184430587, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di BARI, depositato il 21/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIO BERTUZZI. Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: il ricorso per cassazione che risulta avanzato Da Castoldi Ezio Filippo non è stato depositato presso la Cancelleria di questa Corte , né conseguentemente iscritto a ruolo; il Ministero della Giustizia ha proposto controricorso e ricorso incidentale per la cassazione del decreto del la Corte di Appello di Bari , depositato in data 21 settembre 2021, che aveva riconosciuto al Castoldi un equo indennizzo ai sensi della legge n. 89del 2001; tra gli atti depositati dal Ministero della Giustizia non è presente la copia autentica del decreto impugnato né l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio della fase di merito; l’omissione di tali adempimenti, richiesti dall’art. 369, comma 2 n. 2 e comma 3, cod. proc. civ. tanto per il ricorso in via principale che per il ricorso in via incidentale, ai sensi dell’art. 371, comma 3, stesso codice, determinano l’improcedibilità delsuddetto ricorso .

Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore; il ricorso principale e quello incidentale , pertanto, dev ono essere dichiarat i improcedibili; le spese del presente giudizio di legittimità vanno interamente compensate. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara improcedibile il ricorso principale e quello incidentale; co mpensa le spesedel giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-