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Ordinanza — n. 1713/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1713/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1713/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento di correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 13274/2022, pubblicata il 28/04/2022 nel giudizio tra MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t. , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - e MIGLIACCIO MARESCO E MIGLIACCIO ANNA MARIA, rappresentati e difesi dagli avvocati Bruno Guaraldi e Marcello Poggioli, con domicilio in Padova, alla Via Tommaseo 78; -controricorrenti – Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 01/12/2022, dal Consigliere Rossana Giannaccari;

Regesto Legislator

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art. 391-bis c.p; Ordinanza — n. 1713/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che l’ordinanza è effettivamente affetta da errore materiale, in quanto la richiesta di distrazione delle spese era stata correttamente avanzata dai controricorrenti nel controricorso (pag. 18), mentre nulla si rinviene in tal senso in dispositivo; Ritenuto che, pertanto, deve procedersi alla correzione dell’errore materiale contenuto nella suddetta ordinanza, aggiungendo, nel dispositivo a pagina 9, le parole “con distrazione in favore degli avvocati Bruno Guaraldi e Marcello Poggioli”; Visto l’art. 391-bisc.p.c.; P. Q. M.

Parole chiave

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risarcimento per errore giudiziario condono delle spese procedurali restituzione di prestazioni complementari deduzione delle spese professionali correzione di errore materiale spese di ripristino

Disposizioni normative citate

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art. 391-bis c.p
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento di correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 13274/2022, pubblicata il 28/04/2022 nel giudizio tra MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t. , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - e MIGLIACCIO MARESCO E MIGLIACCIO ANNA MARIA, rappresentati e difesi dagli avvocati Bruno Guaraldi e Marcello Poggioli, con domicilio in Padova, alla Via Tommaseo 78; -controricorrenti – Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 01/12/2022, dal Consigliere Rossana Giannaccari;

Rilevato che gli avvocati Bruno Guaraldi e Marcello Poggioli hanno depositato istanza di correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 13274/2022, pubblicata il 28.04.2022, nella parte in cui, in dispositivo, non ha disposto la distrazione in favore degli avvocati Bruno Guaraldi e Marcello Poggioli, dichiaratisi antistatari, delle spese del giudizio di Cassazione liquidate in favore dei loro assistiti, controricorrenti nel giudizio di legittimità; Considerato che questa Corte ha affermato che l’omessa adozione del provvedimento di distrazione delle spese è emendabile con la procedura di correzione di errore materiale, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. (Sezioni Unite n. 16037 del 2010);

Considerato che l’ordinanza è effettivamente affetta da errore materiale, in quanto la richiesta di distrazione delle spese era stata correttamente avanzata dai controricorrenti nel controricorso (pag. 18), mentre nulla si rinviene in tal senso in dispositivo; Ritenuto che, pertanto, deve procedersi alla correzione dell’errore materiale contenuto nella suddetta ordinanza, aggiungendo, nel dispositivo a pagina 9, le parole “con distrazione in favore degli avvocati Bruno Guaraldi e Marcello Poggioli”; Visto l’art. 391-bisc.p.c.; P. Q. M.

La Corte Suprema di Cassazione dispone che l’ordinanza di questa Corte n. 13274/2022, pubblicata il 28.04.2022, venga corretta, in dispositivo, aggiungendo, a pag. 9, le parole “con distrazione in favore degli avvocati Bruno Guaraldi e Marcello Poggioli”. Dispone che le correzioni siano annotate, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza. Così deciso in Roma,