Italian Supreme Court corrects a prior order's fee calculation error regarding two merit phases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court granted a material error correction request to amend a previous order regarding legal fee calculations. The court found that the original order incorrectly referenced only one merit phase despite the case having two distinct phases of merit defined by lower courts. Consequently, the court ordered the addition of specific text to both the reasoning and the operative part of the prior order to reflect the correct fee allocation and attorney expense distribution.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287 c.p.c.; Art. 391-bis c.p.c.: The procedure for correcting material errors allows amending a judgment when a discrepancy exists between the judge's reasoning and the written text, provided the correction does not alter the substantive content of the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento di correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 17162/2022, pubblicata il 26/05/2022 nel giudizio tra MINICHIELLO ARMIDA, BIANCOROSSO ALESSANDRA, elettivamente domiciliati in Roma, Via Ugo De Carolis 101, presso lo studio dell’avvocato Ferdinando Emilio Abbate, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato Marco Alunni; -ricorrenti - e MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 01/12/2022, dal Consigliere Rossana Giannaccari;
Rilevato che gli avvocati Ferdinando Emilio Abbate e Marco Alunni hanno depositato istanza di correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 17162/2022, pubblicata il 26.05.2022, nella parte in cui, in dispositivo, venivano liquidate le spese afferenti ad un solo giudizio di merito, omettendo il riferimento ad entrambi i gradi di merito, identificati dal decreto della Corte d’appello di Perugia n. 327/2018, che ha definito la fase originaria di merito, successivamente cassato dall’ordinanza della Suprema Corte di cassazione n. 28730/2019; nonché dal secondo decreto della stessa Corte di appello di Perugia n. 548/2020, emesso in sede di riassunzione ex art. 392 c.p.c., oggetto dell’odierna ordinanza.
Rilevano, ancora, la correzione di errore materiale della predetta ordinanza, nella parte in cui, nel dispositivo, sia per le spese dei giudizi di merito che per le spese relative al giudizio di legittimità, non ha disposto la distrazione in favore degli avvocati Ferdinando Emilio Abbate e Marco Alunni, dichiaratisi antistatari, nel ricorso di legittimità. Rilevato che secondo la costante giurisprudenza di legittimità di questa Corte (cfr. ad es. Cass., n. 17392/2004, Cass., S.U. n. 5287/2009, Cass., n. 11333/2009, Cass., n. 12035/2011) il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all’art. 287 c.p.c.
è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute in motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione. Nel caso di specie, nella parte motiva dell’ordinanza (“ragioni della decisione”) si afferma testualmente che “.. la liquidazione di € 915,00 per ciascuna delle due fasi di merito è inferiore ai minimi tariffari come stabilito dalla tabella 12 non comprendendo la fase istruttoria”, riconoscendo, di fatto, come dovuta una liquidazione per ciascun grado di merito.
Rilevato ancora che la richiesta di distrazione delle spese era stata avanzata dal ricorrente nel ricorso ex art. 360, primo comma, c.p.c. e che questa Corte ha affermato che l’omessa adozione del provvedimento di distrazione delle spese è emendabile con la procedura di correzione di errore materiale, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ. (Sezioni unite n. 16037 del 2010). Visto l’art. 391-bisc.p.c.; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dispone correggersi l’ordinanza di questa Corte n. 17162/2022 nel senso che a pag. 3, penultimo capoverso, dopo la parola “istruttoria” deve aggiungersi “in entrambe le fasi di merito” e nel dispositivo dopo la cifra 1.198,50 deve aggiungersi “per ciascun grado di merito e che va disposta la distrazione delle spese in favore degli avvocati Ferdinando Emilio Abbate e Marco Alunni”.
Dispone che le correzioni siano annotate, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza