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Ordinanza — n. 1707/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS claim by ruling that a 2010 decree extended the five-year contribution payment deadline to July 2010.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1707/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed INPS's appeal against the Naples Court of Appeal's decision declaring social contributions prescribed. While the lower court held the five-year deadline expired in June 2010, the Supreme Court found the 2010 Presidential Decree extended the payment term to July 2010. Consequently, the Court ruled that the INPS request received in June 2015 was timely and ordered the lower court to retry the case.

Regesto Legislator

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Art. 2, commi 26-31 L. 335/1995; d.P.C.M. 10.6.2010: The five-year prescription period for social contributions to the separate management is interrupted by a timely payment request if the statutory deadline for payment was extended by a Presidential Decree, as the prescription runs from the expiration of the extended term rather than the original filing date.

Parole chiave

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social contributions prescription period Presidential Decree payment deadline extension INPS management civil procedure law interrupted prescription arretrati di contributi

Disposizioni normative citate

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L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31
3, l'INPS ha dedotto violazione e/o falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31, del d.P.C.M.
d.P.C.M. 10.6.2010
2, commi 26-31, del d.P.C.M. 10.6.2010, degli artt.
artt. 2935 cod.civ.
10.6.2010, degli artt. 2935 cod.civ. e 421 Ric.
art. 421 cod.proc.civ.
art. 18 del d.l. n. 98 del 2011
15-11-2022 -3- cod.proc.civ., dell’art. 18 del d.l. n. 98 del 2011 (convertito nella legge n.
art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 241 del 1997
in questione, emanato in attuazione della delega di cui all’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 241 del 1997, cfr.
art. 360 c.p
con l’unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, n.
artt. 2935 cod.civ
10.6.2010, degli artt. 2935 cod.civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 10273 e 32467 del 2021
Cass. nn. 10273 e 32467 del 2021, alle cui motivazioni si rinvia ex art.
Cass. n. 14110 del 2022
Cass. n. 20498 del 2022
Cass. n. 20499 del 2022
Cass. n. 20500 del 2022
Cass. n. 31545 del 2022
Cass. n. 27950 del 2018
Cass. n. 19403 del 2019
Cass. n. 1557 del 2020
Cass. n. 28123 del 2021
Cass. nn. 32420 e 32483 del 2021
Cass. n. 17970 del 2022
Cass. nn. 31545, 24047, 22336, n. 21816 del 2022
in esame, Cass. nn. 31545, 24047, 22336, n. 21816 del 2022).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31471-2021 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE; -ricorrente - contro CORRADO MASSIMO, domiciliato ope legis in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato D'ARIO MARIO; -controricorrente - Ric. 2021 n. 31471 sez.

ML -ud. 15-11-2022 -2- avverso la sentenza n. 3277/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 14/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ELENA BOGHETICH. RILEVATO CHE La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe, confermando la pronuncia di primo grado, ha dichiarato prescritti i contributi richiesti dall’INPS all’ing. Massimo Corrado e dovuti alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, in relazione all'attività libero professionale di ingegnere svolta nell’anno 2009; in particolare, la Corte d'appello – per quel che rileva - ha giudicato tardiva, e quindi inidonea ad interrompere il termine prescrizionale quinquennale, la richiesta di pagamento dell'Istituto (ritenendo che il termine per il pagamento dei contributi relativi all’anno 2009 scadeva il 16.6.2010 e che l’Inps aveva chiesto il pagamento con nota ricevuta dal professionista il 30.6.2015); avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo; il professionista resiste con controricorso, illustrato da memoria; la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art.380 bis c.p.c.;

CONSIDERATO CHE 1. con l’unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, l'INPS ha dedotto violazione e/o falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31, del d.P.C.M. 10.6.2010, degli artt. 2935 cod.civ. e 421 Ric. 2021 n. 31471 sez. ML -ud. 15-11-2022 -3- cod.proc.civ., dell’art. 18 del d.l. n. 98 del 2011 (convertito nella legge n. 111 del 2011) per avere la Corte di appello erroneamente dichiarato la prescrizione dei contributi nonostante lo slittamento del terminedi pagamento al 6.7.2010 ad opera del d.P.C.M. del 2010, atteso che si assume che l’avviso di pagamento sia stato notificato al contribuente in data 30.6.2015;

2. il ricorso è fondato;

3. questa Corte ha già esaminato la questione del differimento dei termini ad opera del d.P.C.M. del 2010, giungendo ad individuare il dies a quonel termine di scadenza prorogato senza alcuna maggiorazione, considerato il combinato disposto degli artt. 18, comma 4, d.lgs. n. 241 del 1997 e 1, comma 1, d.P.C.M. 10.6.2010 (cfr. Cass. nn. 10273 e 32467 del 2021, alle cui motivazioni si rinvia ex art. 118 disp. att. cod.proc.civ; da ultimo, fra le tante, Cass. n. 14110, 20498, 20499, 20500, 31545 del 2022, con motivazioni dello stesso tenore), con la precisazione che il differimento del termine di pagamento concerneva tutti i «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore» e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione, quale quello di cui all'art. 1, commi 96 ss., L. n. 244 del 2007 (Cass. nn. 10273 e 31545 citate); 4.

è stato, inoltre, precisato – come d’altronde statuito dalla sentenza impugnata - che la pre scrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020) nonché affermato che Ric. 2021 n. 31471 sez. ML -ud. 15-11-2022 -4- il giudice, tenuto a pronunciarsi sulla questione di diritto della decorrenza dei termini di prescrizione, non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. n. 28123 del 2021), in tal modo dovendosi superare le deduzioni svolte nella sentenza impugnata (con riguardo alla natura regolamentare del d.P.C.M. in questione, emanato in attuazione della delega di cui all’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 241 del 1997, cfr.

Cass.nn. 32420 e 32483 del 2021);

5. invero, con riguardo alla natura del d.P.C.M., l’art. 12, comma 5 innanzi citato demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione; il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri rinviene dunque un inequivocabile fondamento normativo nella fonte primaria che ne autorizza l'intervento e si configura come un atto di natura regolamentare, in quanto concorre ad attuare e a integrare le previsioni del D.Lgs. n. 241 del 1997 (sentenza n. 17970 del 2022, cit., punto 18; di recente, sempre in ordine ai d.P.C.M. in esame, Cass. nn. 31545, 24047, 22336, n. 21816 del 2022).

6. la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine prescrizionale dal 16.6.2010 (ritenendo, conseguentemente, tardivo l’avviso bonario inoltrato dall’INPS e ricevuto dal professionista il 30.6.2015): detto termine risultava, invece, differito al 6 luglio successivo in virtù della previsione dell'art. 1, comma 1, lett. a), d.P.C.M. cit.;

7. pertanto, non essendosi la Corte territoriale uniformata all'anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va Ric. 2021 n. 31471 sez. ML -ud. 15-11-2022 -5- cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche su