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Ordinanza — n. 1666/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn; unilateral withdrawal extinguishes proceedings without opposing party's acceptance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1666/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished after the appellant unilaterally withdrew the request. Although the appellant's lawyer signed the withdrawal, the opposing party's attorney also signed it in adherence. The court ruled that under Italian civil procedure, a unilateral withdrawal in cassation terminates the process immediately without requiring the other side's acceptance, thereby extinguishing the proceedings and the right to contest the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A unilateral withdrawal in cassation extinguishes the proceedings immediately without the opposing party's acceptance, as the act is unilateral and produces the effect of finality.

Parole chiave

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unilateral withdrawal cassation appeal extinction of proceedings judicial finality civil procedure code withdrawal without acceptance restituzione di fondo rinuncia all'espropriazione

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Ritenutoche: - a i sensi dell’art. 390 cod.
Art. 306 c.p.c.
Art. 391, comma 4, c.p.c.
- la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 cod.
art. 390 cod. civ
Ritenutoche: - a i sensi dell’art. 390 cod. civ.
art. 306 c.p
art. 390 c.p
Ritenutoche: - a i sensi dell’art. 390 cod.
art. 391 cod. civ
- la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Un. 1923/1990
Cass. n. 4446/1986
Un.1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass.
Cass. n. 23840/2008
4446/1986; Cass. n. 23840/2008) - gli adempimenti previsti dall’art.
Cass. n. 2317/2016
Cass. n. 2317/2016); - a i sensi dell’art.
Sez. Un.1923/1990
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1246-2022 proposto da: TORRISIMMOBILIARE S.R.L. in liquidazione, in persona del liquidatore Cosentino Alba Clara, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI N. 187, presso lo studio dell’Avv. Marcello Magnano Di San Lio, rappresentata e difesa dall’ Avv. Carlo Giovanni Lisi; -Ricorrente - contro NEW ESTATES S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, Sergio Santagati, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della Suprema Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’ Avv.

Giovanni Ferraù; -Controricorrente - avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO di CATANIA, depositata il 11/11/2021; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2022 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. Rilevato che: - i l giudizio trae origine dall’opposizione avanzata dalla Torrisimmobiliare S.r.l. avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Catania in favore della New Estates S.r.l. per il pagamento della provvigione che si assumeva dovuta per l’attività di intermediazione svolta per conto dell'opponente; - all’esito dei giudizi di merito, la Corte di appello di Catania rigettò l’opposizione; - avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione la Torrisimmobiliare S.r.l. sulla base di un unico motivo; - New Estates S.r.l. ha resistito con controricorso; - in prossimità dell’udienza, con atto ritualmente comunicato in Cancelleria, il ricorrente ha rinunciato al ricorso e la controparte vi ha aderito;

Ritenutoche: - a i sensi dell’art. 390 cod. civ. proc., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto; - n el giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, non richiesta dall'art. 390 c.p.c.; - t rattandosi di atto unilaterale recettizio, infatti, essa produce l'estinzione del processo senza che occorra l'accettazione, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comportando il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass.

Sez. Un.1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008) - gli adempimenti previsti dall’art. 390 cod. civ. pro c. - la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 cod. civ. proc. (cfr. Cass. n. 2317/2016); - a i sensi dell’art. 391, comma 4, cod. civ. proc., infatti, la condanna non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altreparti o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; - n ella specie, l’atto di rinuncia è stato sottoscritto per adesione dal procuratore del controricorrente; - il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcuna statuizione sulle spese.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara estinto il giudizio. Così deci