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Ordinanza — n. 1655/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1655/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1655/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente: ORDINANZA sul ricorso 10099/2022proposto da: DRAGONI MICHELE, rappresentat o e difes o da ll ’ Avvocato SIMONA DI FONSO, per procura a margine delricorso; –ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, MINISTERO DELL’INTERNO e PREFETTURA DI ROMA-UTG ROMA, rappresentatie difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato; - resistenti - avverso la SENTENZA n. 17787/2021del TRIBUNALE DI ROMA, depositata il 15/11/2021; udita la relazione della causa, svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO, nell ’ adunanza in camera di consiglio dell’1/12/2022.

Regesto Legislator

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art. 372 c.p; Ordinanza — n. 1655/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Nel caso in esame, invece, l’opponente non ha né dedotto né dimostrato, nei modi e nei termini esposti, la sussistenza, in ragione dei pregiudizi tassativamente indicati dalla norma, dell’interesse ad impugnare, in via diretta, l’estratto di ruolo: né, del resto, la sussistenza di tale interesse emerge dagli accertamenti in fatto svolti dal giudice di merito.

Parole chiave

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opposizione al precetto esecutivo domanda di rigetto dell'opposizione legittimazione a ricorrere procedura di rivendicazione nel pignoramento impugnazione della cancellazione motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 372 c.p
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Testo completo

la seguente: ORDINANZA sul ricorso 10099/2022proposto da: DRAGONI MICHELE, rappresentat o e difes o da ll ’ Avvocato SIMONA DI FONSO, per procura a margine delricorso; –ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, MINISTERO DELL’INTERNO e PREFETTURA DI ROMA-UTG ROMA, rappresentatie difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato; - resistenti - avverso la SENTENZA n. 17787/2021del TRIBUNALE DI ROMA, depositata il 15/11/2021; udita la relazione della causa, svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO, nell ’ adunanza in camera di consiglio dell’1/12/2022.

FATTI DI CAUSA 1.1. Il tribunale, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello proposto da Michele Dragoni in ragione dell’inammissibilità, per difetto d’interesse ad agire, dell’opposizione proposta dallo stessoavverso l’estratto di ruolo recante a suo carico un debito da sanzione pecuniaria.Ric. 2022n. 10099 Sez. 6 - 2 CC del 1 ° dicembre 2022 1.2. Michele Dragoni, con ricorso, ha chiesto la cassazione della sentenza. 1.3. L’Agenzia delle entrate - Riscossione , il Ministero dell’interno e la Prefettura di Roma hanno depositato atto di costituzione. 1.4.

Il ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 2. La Corteritiene che, in forza dello ius superveniens ed in mancanza di giudicato interno sull’ammissibilità dell’opposizione proposta dal ricorrente avverso l’estratto di ruolo , la stessa è diventata inammissibile, con conseguente rigetto del ricorso e assorbimento di ogni altra questione.

3. Le Sezioni Unite, infatti, hanno chiarito che: - i l d.l. n . 146/2021, convertito dalla l. n. 215/2021, ha aggiunto all’art. 12 del d.P.R. n. 602/1973, dopo il comma 4, un comma 4-bis, il quale, dopo aver affermato come, in linea di principio, “l’estratto di ruolo non ̀ impugnabile ” in via diretta , ha stabilito che “i l ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri chedall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”; - tale norma, che regola la riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche Ric. 2022n. 10099 Sez. 6 - 2 CC del 1 ° dicembre 2022 extratributarie) mediante ruolo (comprese, dunque,le sanzioni amministrative: artt. 27 della l. n. 689/1981 e 206 del codice della strada), specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; - l ’ interesse ad agire costituisce , del resto, una condizione dell’azione avente natura “dinamica”che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; -la citata disposizione, incidendo sulla pronuncia della sentenza, trova, di conseguenza,applicazione anche nei processi pendenti, nei quali l’opponente ha l’onere di dedurne e dimostrarne la sussistenza; - nel giudizio di legittimità, in particolare, ciò deve avvenire mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c.ovvero fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio della relazione) o all’adunanza camerale, se insorto dopo; - qualora , invece, occorrano accertamenti di fatto, ciò deve avvenire nel giudizio di rinvio(Cass.

SU n. 26283 del 2022).

4. Nel caso in esame, invece, l’opponente non ha né dedotto né dimostrato, nei modi e nei termini esposti, la sussistenza, in ragione dei pregiudizi tassativamente indicati dalla norma, dell’interesse ad impugnare, in via diretta, l’estratto di ruolo: né, del resto, la sussistenza di tale interesse emerge dagli accertamenti in fatto svolti dal giudice di merito.

5. L’opposizione proposta dev’essere, quindi, dichiarata inammissibilee conseguentemente il ricorso va rigettato.

6. La sopravvenienza normativa induce all’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali maturate nel corso del giudizio. Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

Ric. 2022n. 10099 Sez. 6 - 2 CC del 1 ° dicembre 2022 La Corte così provvede: rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese maturate nel corso del giudizio. Dichiara la sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato, se dovut