Cassation appeal dismissed because revocation of state-funded legal aid requires separate opposition, not direct cassation appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the revocation of admission to state-funded legal aid constitutes an autonomous act requiring a separate opposition under specific regulations. The appellant argued that income changes during the divorce proceedings should not affect her eligibility, but the Court focused on procedural standing rather than the merits of the financial modification. The decision established that the Court of Cassation cannot review such revocations directly; instead, the proper remedy is an opposition filed under the relevant administrative code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 170 d.P.R. n. 115/2002; Art. 15 d.lgs. n. 150/2011: The revocation of admission to state-funded legal aid is an autonomous act subject to a separate opposition remedy, precluding direct cassation appeal against the decision of revocation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27481-2021 proposto da: BOUKHACHANE NADIA, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato SAMANTHA GUIZZARDI; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende; -controricorrenti - contro PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROVERETO-intimata- avverso il provvedimento n. RG 535/2020 del TRIBUNALE di ROVERETO, depositato il 23/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
GIUSEPPE TEDESCO. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Il presente ricorso per cassazione è proposto contro provvedimento, con il quale il Tribunale di Rovereto ha disposto la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in dipendenza di una modifica reddituale intervenuta nell’anno nel corso del quale è stato iniziato e si è concluso il procedimento a cui l’ammissione si riferiva (procedimento di separazione personale fra coniugi). La ricorrente sostiene che le norme in materia, correttamente interpretate, escludono che si possa tenere conto delle modifiche reddituali avvenute nel corso del processo.
Le amministrazioni hanno resistito con controricorso, con il quale hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso. La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema corte su conforme proposta del relatore di inammissibilità del ricorso. La ricorrente ha depositato memoria. Il ricorso è inammissibile. Il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, comunque pronunciato (sia con separato decreto che all'interno del provvedimento di merito) deve essere sempre considerato autonomo e di conseguenza soggetto ad un separato regime di impugnazione ovvero l'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011.
Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso ex art. 111 Cost. mentre è escluso che della revoca irritualmente disposta dal giudice del merito possa essere investita la Corte di cassazione in sede di ricorso avverso la decisione (Cass. n. 16117/2020; S.U, n. 4315/2020). Consegue da quanto sopra l’inammissibilità del presente ricorso per cassazione, in quanto proposto immediatamente contro il provvedimento di revoca, rispetto al quale l’interessata avrebbe dovuto esperire il rimedio dell’opposizione ex art. 170 del d.P.R. n 115 del 2002.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con addebito di spese. Ci sono le condizioni per dare atto ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater d.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto".
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 900,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta S