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Ordinanza — n. 1566/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1566/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1566/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4245/2022 R.G. proposto da : COMUNITA' MONTANA TABURNO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato FARINA PIETRO e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente- contro DEL VECCHIO RAFFAELE, rappresentato e difeso dagli avv.ti ORESTE DI GIAC OMO e GIUSEPPE MADDALONI e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE BENEVENTO n. 1325/2021 depositata il13/08/2021.

Regesto Legislator

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art. 380-bis cod. proc. civ; Ordinanza — n. 1566/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Con atto depositato il 2.12.2022, debitamente sottoscritto per accettazione dal controricorrente, la parte ricorrente ha rinunciato al ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Benevento accoglieva la domanda proposta da Del Vecchio Raffaele nei confronti della Comunità Montana del Taburno, condannando quest’ultima al pagamento del compenso dovuto per l’assistenza professionale resa nell’ambito di una controversia civile.

Parole chiave

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arretrati di mantenimento ripetibili dell'avvocato mancato anticipo delle spese mantenimento del contratto violazione dei doveri professionali premi assicurativi non pagati

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4245/2022 R.G. proposto da : COMUNITA' MONTANA TABURNO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato FARINA PIETRO e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente- contro DEL VECCHIO RAFFAELE, rappresentato e difeso dagli avv.ti ORESTE DI GIAC OMO e GIUSEPPE MADDALONI e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE BENEVENTO n. 1325/2021 depositata il13/08/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/12/2022 dal Consigliere STEFANO OLIVA. FATTI DI CAUSA Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Benevento accoglieva la domanda proposta da Del Vecchio Raffaele nei confronti della Comunità Montana del Taburno, condannando quest’ultima al pagamento del compenso dovuto per l’assistenza professionale resa nell’ambito di una controversia civile. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione la Comunità Montana del Taburno, affidandosi ad un unico motivo. Resiste con controricorso Del Vecchio Raffaele.

Con atto depositato il 2.12.2022, debitamente sottoscritto per accettazione dal controricorrente, la parte ricorrente ha rinunciato al ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Benevento accoglieva la domanda proposta da Del Vecchio Raffaele nei confronti della Comunità Montana del Taburno, condannando quest’ultima al pagamento del compenso dovuto per l’assistenza professionale resa nell’ambito di una controversia civile.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione la Comunità Montana del Taburno, affidandosi ad un unico motivo. Resiste con controricorso Del Vecchio Raffaele. Con l’unico motivo, l’ente ricorrente lamenta il mancato rilievo, da parte del giudice di merito, della nullità del contratto intervenuto tra professionista e P.A. per assenza di impegno contabile di spesa e violazione dell’art. 191 del D. Lgs. n. 267 del 2000. La censura è inammissibile. Va ribadito, in merito, il principio per cui “La nullità di diritto prevista dall'art. 55, comma quinto, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127), per gli impegni di spesa assunti senza attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario, non afferisce alle deliberazioni aventi ad oggetto la partecipazione degli enti territoriali a controversie giudiziarie, tenuto conto che le spese giudiziarie non sono concettualmente determinabili all'atto della relativa assunzione e che le stesse sono da imputare al capitolo di bilancio "spese processuali", concernente in genere gli oneri per le liti attive e passive, trovando in tale voce sufficiente copertura” (Cass.

Sez.U, Sentenza n. 11098 del 26/07/2002, Rv. 556298; cfr. anche Sez.2, Ordinanza n. 21007 del 06/0 8/2019, Rv. 655190 e Cass. Sez.6 - 2 , Ordinanza n. 5803 del 22/02/2022 , Rv. 664183) ”. In conseguenza della rinuncia al ricorso depositata da parte ricorrente, debitamente accettata dal controricorrente, il presente giudizio di legittimità va dichiarato estinto. Nulla per le spese. PQM la Corte dichiara l’estinzione del presente giudizio di legittimità. Così deciso in