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Ordinanza — n. 1556/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as legal error is not a valid ground for revocation under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1556/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the revocation appeal inadmissible because the appellant's claim of legal error does not meet the statutory requirements for revoking a final Cassation judgment. The appellant argued that the lower court misapplied civil code provisions regarding contract termination and damages, but the Court reiterated that such errors are excluded from revocation grounds. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the opposing parties' legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 395, n. 4 c.p.c.; Art. 391 bis c.p.c.: The combined provisions do not provide for the revocation of a Cassation judgment based on legal error, substantive or procedural, nor on error of judgment or assessment.

Parole chiave

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revocation appeal legal error exclusion finality of judgments Cassation procedure inadmissibility grounds motivi di cassazione ritiro della domanda di revisione censura costituzionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 395, n. 4 c.p.c.
Con ricorso, ai sensi dell’art. 395, n.
Art. 391 bis c.p.c.
Questa Corte reiteratamente ha avuto modo di chiarire che il combinato disposto dell'art. 391 bis e dell'art.
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art.
artt. 2909 c.c
aveva lamentato “la violazione degli artt. 2909 c.c.
art. 111 Cost
costituenti attuazione del principio costituzionale di cui all’art. 111 Cost., in relazione all’art.
art. 1, comma 17 legge n. 228/12
115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di cont

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8984/2018
Sez. U, n. 30994/2017
Sez. 6, n. 14937/2017
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15677-2022 proposto da: SIT -SOCIETA' ITALIANA TELETRASMISSIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PRINCIPESSA CLOTILDE N. 2, presso lo studio dell'avvocato CLARIZIA, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO CLARIZIA; -ricorrente - contro REGIONE MOLISE, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis ; -controricorrenti - contro MOLISE DATI SOCIETÀ INFORMATICA MOLISANA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE UMBERTO TUPINI, 113, presso lo studio dell'avvocato NICOLA CORBO, che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 39339/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 10/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

GIUSEPPE GRASSO. Osserva Questa Corte, con sentenza n. 39339/2021, pubblicata il 10/12/2021, rigettò il ricorso proposto da Q.E.I. Quattrostelle Elettronica Informatica s.r.l., avverso la sentenza della Corte d’appello di Campobasso n. 285/2015, pubblicata il 23/12/2015, nei confronti di Molise Dati-Società Informatica Molisana s.p.a., Ministero dell’Economia e delle Finanze e Regione Molise. Con ricorso, ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., S.I.T.-Società Italiana Teletrasmissioni - s.r.l. (già Opus Tee s.r.l. e prima ancora Q.E.I. s.r.l.) chiede revocarsi la sentenza di legittimità che ha definito il giudizio.

Resistono la Molise Dati e, con separato controricorso, la Regione Molise e il Ministero dell’Economia e delle Finanze. La Molise Dati ha depositato memoria illustrativa. Osserva La ricorrente premette che i diritti derivanti dal contenzioso definito dalla sentenzadi questa Corte sopra richiamata erano stati ceduti pro soluto dalla Q.E.I. s.r.l. in liquidazione a Opus Tec s.r.l., con contratto del 5/6/2018 e, quest’ultima, con contratto del 3/6/2022 li aveva, a sua volta, ceduti, sempre pro soluto, alla odierna ricorrente. Avendo la ricorrente illustrato il fondamento della propria legittimazione, provvedendo anche ad allegare i titoli negoziali sopra richiamati, deve essere disattesa l’eccezione d’inammissibilità avanzata dall’Avvocatura erariale del ricorso sotto il predetto profilo.

Assume la ricorrente che la sentenza di cui vien chiesta la revocazione aveva omesso di esaminare il primo motivo del ricorso, percependo, inoltre, erratamente il contenuto dello stesso. Con il predetto primo motivo, che la ricorrente in revocazione afferma essere stato puntualmente riportato dalla sentenza, la Q.E.I. aveva lamentato “la violazione degli artt. 2909 c.c. 342 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1655 e 1665, ult. comma, c.c. e la violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 118, comma 1, disp. att. c.p.c. costituenti attuazione del principio costituzionale di cui all’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.”.

Secondo l’assunto revocatorio la Corte di cassazione aveva omesso di argomentare in merito alla predetta doglianza. Non trattasi, prosegue la ricorrente, di una mera irrilevante dimenticanza, bensì di “una falsata percezione della realtà processuale che ha determinato una concreta e diretta interferenza sul processo di formazione di volontà” del Giudice di legittimità. Il ricorso è inammissibile. La sentenza di cui si discute, dopo avere dettagliatamente inquadrato la vicenda (fino a pag. 8), dopo aver ripreso la rubrica del primo motivo e averne puntualmente riprodotto le norme asseritamente violate o malamente applicate, riporta il nucleo centrale della censura, siccome sintetizzata dalla ricorrente, la quale aveva impugnato la sentenza d’appello per avere ritenuto che “tutti i compensi che… l’appellante richiede, per quanto previsti dal contratto, non possono essere erogati in conseguenza del mancato raggiungimento dell’obiettivo contrattuale” e che, quindi, la domanda di risarcimento del danno, proposta dalla ricorrente, non poteva che essere valutata se non “nel modo reso dal Tribunale”.

Indi, la sentenza, da pag. 9 fino a pag. 11 riporta, con larghezza, gli argomenti censuratori fatti valere con il predetto motivo. Esposti gli altri due motivi, il Collegio, li esamina congiuntamente, reputandoli tutti infondati. Costituisce fermo approdo il principio secondo il quale in tema di revocazione di sentenza della Corte di cassazione, integra errore revocatorio di fatto, ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., il mancato esame di uno dei motivi di ricorso nell'erronea supposizione dell'inesistenza del motivo stesso, che non è frutto di una mera omissione ma di un errore di percezione di un fatto processuale (Sez.

L. n. 25560, 13/12/2016, Rv. 642243; conf., ex multis. Cass. n. 11530/2016). Da qui l’ulteriore specificazione che integra errore di fatto revocatorio, ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., il mancato esame di uno dei motivi di ricorso nell’erronea supposizione, conseguente ad una svista, dell’inesistenza del motivo stesso, sicché non sussiste detto errore di percezione ove la Corte, pur non esplicitando il riferimento di una determinata valutazione a ben individuati motivi di ricorso, tuttavia fondi la decisione su una costruzione logico-giuridica incompatibile con quei motivi, tale che in questa restino assorbite anche le questioni poste dai motivi apparentemente trascurati (Sez. 3, n. 19510, 04/08/2017, Rv. 645388).

È del tutto evidente che qui non si è in presenza di una svista, che ha procurato il mancato scrutinio di uno dei motivi, avendo la Corte di cassazione analiticamente e approfonditamente riportato tutti i motivi del ricorso e, in special modo, il primo. Piuttosto palesemente, per vero, con il ricorso per revocazione si intende sottoporre a nuovo improprio esame gli argomenti che hanno portato al rigetto del ricorso. Argomenti, peraltro, espressamente riferiti all’intero complesso censuratorio. È appena il caso di soggiungere che l’errore di fatto revocatorio ricorre, come risulta dalla piana descrizione normativa, “quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita”; cioè deve annidarsi in una oggettiva dispercezione, da parte del Giudice di legittimità, della ricostruzione fattuale siccome operata dalla sentenza di appello o rappresentata dai documenti esaminabili (allorquando la Cassazione è eccezionalmente giudice del fatto); e certamente tale non può considerarsi un apprezzamento o una conseguenza giuridica, come nel caso di specie, non potendo il Giudice della legittimità essere chiamato a decidere nuovamente la causa in una sorta di anomalo nuovo giudizio, a seguito d’una impropria opposizione.

Questa Corte reiteratamente ha avuto modo di chiarire che il combinato disposto dell'art. 391 bis e dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione l'errore di diritto, sostanziale o processuale, e l'errore di giudizio o di valutazione; né, con riguardo al sistema delle impugnazioni, la Costituzione impone al legislatore ordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dall'art. 111 Cost., della ricorribilità in cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, sicché non appare irrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propria specifica funzione, escludendo gli errori giuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limiti dell'appello e del ricorso per cassazione, considerato anche che, quanto all'effettività della tutela giurisdizionale, la giurisprudenza europea e quella costituzionale riconoscono lanecessità che le decisioni, una volta divenute definitive, non possano essere messe in discussione, onde assicurare la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, nonché l'ordinata amministrazione della giustizia (Sez.

U, n. 8984, 11/04/2018, Rv. 648127; cfr., anche, Sez. U., n. 30994, 27/12/2017; Sez. 6, n. 14937, 15/6/2017). Esclusa la sussistenza dell’errore rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., il ricorso per revocazione non può che essere dichiarato inammissibile. La ricorrente va condannato a rimborsare le spese in favore dei controricorrenti, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore di Molise Dati-Società Informatica Molisana s.p.a., in euro 11.000,00 e, in favore della Regione Molise e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in euro 10.000,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge per la Molise Dati e al rimborso delle spese anticipate a debito per la Regione Molise e il Ministero dell’economia e delle Finanze; dispone la distrazione delle spese, come sopra liquidate per la Molise Dati, in favore del suo difensore dichiaratosi anticipatario; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di cont