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Ordinanza — n. 1551/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses inadmissibility ruling due to lack of notification to necessary co-litigant in expert fee opposition. The court orders remand for integration of contradictory proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1551/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the appeal against a lower court's decision declaring the opposition inadmissible due to untimely notification. The appellant argued that the necessary co-litigant, the Tax Collection Agency, was not properly notified, violating procedural rights. The court held that while the opposition is valid, the judge must order a new hearing to integrate the contradictory proceedings with all necessary parties.

Regesto Legislator

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Art. 170 DPR n. 115/2002; Art. 15 D.Lgs. n. 150/2011: In opposition proceedings for expert fees, necessary co-litigants must be notified; failure to do so renders the opposition voidable rather than inadmissible, requiring the judge to fix a deadline for integrating the contradictory proceedings.

Parole chiave

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expert fee opposition necessary co-litigant lack of notification integration of contradictory procedural nullity judicial duty remand for retrial revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002
Secondo consolidato orientamento di questa Corte, nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi agli ausiliari, ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, nelle forme di cui all'art.
Art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011
115 del 2002, nelle forme di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, il beneficiario e le parti del processo nel quale è stata espletata la consulenza sono litisconsorti necessari.
Art. 702 ter c.p.c.
Il primo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 702 ter c.p.c. e contesta l’affermazione della mancata notifica, allegando che il ricorso era stato notificato a Laura Mentasti e che lo stesso atto individuava l’Agenzia delle Entrate Riscossione come parte resistente.
Art. 380-bis c.p.c.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza del primo motivo, con la conseguente defínibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art.
Art. 375, comma 1, n. 5 c.p.c.
380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n.
Art. 102 c.p.c.
Poiché la nullità derivante dalla mancata integrazione del contraddittorio nelle ipotesi di cui all'art. 102 c.p.c.
Art. 157 c.p.c.
art. 702 ter c.p
Il primo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 702 ter c.p.c.
art. 380-bis c.p
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza del primo motivo, con la conseguente defínibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art.
art. 102 c.p
Poiché la nullità derivante dalla mancata integrazione del contraddittorio nelle ipotesi di cui all'art. 102 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6 - 2, 02/05/2022, n. 13784
Cass. Sez. 2, 07/12/2010, n. 24786
13784 ; Cass. Sez. 2, 07/12/2010, n. 24786; Cass.
Cass. Sez. 6 - 2, 22/07/2019, n. 19694
Cass. Sez. 6 - 2, 30/11/2018, n. 31072
Cass. Sez. 2, 26/08/2015, n. 17146
Cass. Sez. 2, 11/07/2016, n. 14137
Cass. Sez. 2, 30/12/2013, n. 28711
Cass. Sez. 2, 30/12/2013, n. 28711; Cass.
Cass. Sez. 2, 17/12/2012, n. 23192
28711; Cass. Sez. 2, 17/12/2012, n. 23192).
Cass. Sez. 3, 16/05/1975, n. 1911
Cass. Sez. 2, 04/04/2001, n. 4948
1911; Cass. Sez. 2, 04/04/2001, n. 4948; Cass.
Cass. Sez. 6 - 2, 18/02/2014, n. 3855
4948; Cass. Sez. 6 - 2, 18/02/2014, n. 3855; Cass.
Cass. Sez. 2, 28/03/2019, n. 8695
3855; Cass. Sez. 2, 28/03/2019, n. 8695).
Cass. Sez. Unite, 25 novembre 2021, n. 36596
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6558/2022 R.G. proposto da : GIULIVI GIANCARLO, rappresentato e difeso d a ll’avvocato SIMONELLI SAVERIO -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, MENTASTI LAURA -intimati- avverso l’ ORDINANZA d el TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA n. 1951/2021depositata il 29/01/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/12/2022 dal Consigliere ANTONIO SCARPA. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Giancarlo Giulivi ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso l’ordinanza del Tribunale di Civitavecchia del 29 gennaio 2022, che ha dichiarato inammissibile l’opposizione al decreto di liquidazione del compenso del CTU nell’ambito del giudizio R.G.N. 2282/2014, non risultando il ricorso notificato tempestivamente alla consulente Laura Mentasti e alle altre parti del giudizio nel corso del quale è stata espletata la consulenza.

Gli intimati Laura Mentasti e Agenzia delle Entrate Riscossione non hanno svolto attività difensive. Il primo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 702 ter c.p.c. e contesta l’affermazione della mancata notifica, allegando che il ricorso era stato notificato a Laura Mentasti e che lo stesso atto individuava l’Agenzia delle Entrate Riscossione come parte resistente. Il giudice dell’opposizione avrebbe dovuto, pertanto, verificare l’instaurazione del contraddittorio ed assegnare temine per l’integrazione dello stesso in favore della pretermessa litisconsorte Agenzia delle Entrate Riscossione.

Il secondo motivo di ricorso denuncia l’error in procedendo con riguardo al capo dell’ordinanza del Tribunale relativo all’affermazione secondo la quale “(…) che questo giudice ha concesso un termine fino al 15 gennaio 2022 per note; che non sono state depositate le note (…)”, sostenendo che l’opponente aveva depositato telematicamente le note autorizzate in data 14 gennaio 2022. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza del primo motivo, con la conseguente defínibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.

Il ricorrente ha presentato memoria. Il primo motivo di ricorso è fondato e l’accoglimento dello stesso determina l’assorbimento del secondo motivo, il quale pone questione che perde di immediata rilevanza decisoria. Secondo consolidato orientamento di questa Corte, nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi agli ausiliari, ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, nelle forme di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, il beneficiario e le parti del processo nel quale è stata espletata la consulenza sono litisconsorti necessari.

Ne consegue che l'omessa notifica del ricorso e del decreto di comparizione delle parti all’ausiliare o ad uno dei soggetti obbligati al pagamento, ove manchi la partecipazione di costui al procedimento, determina non l'inammissibilità dell’opposizione, ma la nullità del successivo procedimento e della relativa decisione, in ragione della mancanza di integrità del contraddittorio, con conseguente cassazione della decisione stessa e rinvio della causa al giudice "a quo", affinché riesamini la causa, previa integrazione del contraddittorio (Cass.

Sez. 6 - 2 , 02/05/2022, n. 13784 ; Cass. Sez. 2, 07/12/2010, n. 24786; Cass. Sez. 6 - 2 , 22/07/2019, n. 19694; Cass. Sez. 6 - 2 , 30/11/2018, n. 31072 ; Cass. Sez. 2 , 26/08/2015, n. 17146; Cass. Sez. 2, 11/07/2016, 14137; Cass. Cass. Sez. 2, 30/12/2013, n. 28711; Cass. Sez. 2, 17/12/2012, n. 23192). Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi agli ausiliari, ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, il deposito del ricorso è tuttavia idoneo ad attivare il giudizio e ad investire il giudice del potere-dovere di decidere, restando questi obbligato, ove riscontri la mancanza della notifica, a fissare un'altra udienza con l'assegnazione di un termine perentorio per la rinnovazione della stessa e la instaurazione del contraddittorio.

Poiché la nullità derivante dalla mancata integrazione del contraddittorio nelle ipotesi di cui all'art. 102 c.p.c. si ricollegaad un difetto di attività del giudice, al quale incombeva l'obbligo di adottare un provvedimento per assicurare la regolarità del processo, stabilendo un termine perentorio entro il quale rinnovare la notifica ed integrare il contraddittorio, ed è rilevabile d'ufficio pure in sede di legittimità, non operano nemmeno i temperamenti stabiliti dall'art. 157 c.p.c. in ordine alla legittimazione a far valere la nullità (Cass.

Sez. 3, 16/05/1975, n. 1911; Cass. Sez. 2, 04/04/2001, n. 4948; Cass. Sez. 6 - 2, 18/02/2014, n. 3855; Cass. Sez. 2, 28/03/2019, n. 8695). Né, ai fini della deduzione in sede di ricorso per cassazione della omessa integrazione del contraddittorio, occorre perciò verificare che sia stato dalla parte sollecitato l'esercizio dei poteri officiosi del giudice, o che sia stato dedotto, nel gravame, il concreto pregiudizio subito per la mancata partecipazione del litisconsorte al giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso o, ancora, che siano state dedotte anche le questioni di merito.

Come chiarito da Cass. Sez. Unite, 25 novembre 2021, n. 36596, quando il motivo di impugnazione denuncia la lesione dei diritti processuali essenziali al contraddittorio ed alla difesa giudiziale, la parte non ha alcun onere di allegare o di dimostrare che la violazione della norma le abbia provocato un pregiudizio specifico ulteriore rispetto a quello relativo al compiuto esercizio di quegli stessi diritti. Il primo motivo di ricorso va perciò accolto, rimanendo assorbito il secondo motivo, e l’ordinanza impugnata deve essere cassata, con rinvio al Tribunale di Civitavecchia in persona di diverso magistrato, che procederà ad esaminare nuovamente la causa previa integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti del giudizio nel quale è stato svolto l'incarico conferito al C.T.U., provvedendo anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Civitavecchia in persona di diverso magistrato. Così dec