Italian Court dismisses appeal on lawyer fees, ruling accessory taxes must be added to base fees unless explicitly agreed otherwise.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's order for the client to pay the lawyer's fees. The client argued that a €1,500 fee was all-inclusive, but the court found the agreement only covered the base rate, requiring mandatory statutory additions for taxes and professional contributions. Since the client failed to prove an explicit agreement to waive these additions, the fee calculation was correct, and the appeal lacked merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 D.M. 55/2014; Art. 14 D.Lgs. 150/2011: A lawyer's fee agreement may deviate from minimum tariffs only regarding base fees; statutory accessories such as VAT and professional contributions must always be added unless the client explicitly agrees to a fully inclusive rate.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2906-2022 proposto da: PERSICO RICCARDO, rappresentato e difeso dall'avv. ANDREA GHEZZANI e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro BILOTTI DANIELA, rappresentata e difesa in proprio e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di LIVORNO, depositata il 15/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2022 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con l’ordinanza impugnata, resa nelle forme di cui all’art. 14 del D.
Lgs. n. 150 del 2011, il Tribunale di Livorno condannava Persico Riccardo al pagamento, in favore di Bilotti Daniela, del compenso relativo alle prestazioni di assistenza legale prestata dalla professionista in favore dell’odierno ricorrente, in relazione a due procedimenti civili di esecuzione. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Persico Riccardo, affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso Bilotti Daniela. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte controricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
“PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Con l’ordinanza impugnata, resa nelle forme di cui all’art. 14 del D. Lgs. n. 150 del 2011, il Tribunale di Livorno condannava Persico Riccardo al pagamento, in favore di Bilotti Daniela, del compenso relativo alle prestazioni di assistenza legale prestata dalla professionista in favore dell’odierno ricorrente, in relazione a due procedimenti civili di esecuzione. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Persico Riccardo, affidandosi a due motivi.
Resiste con controricorsoBilotti Daniela. Con il primo motivo, il ricorrente si duole della quantificazione del compenso operata dal giudice di merito. In particolare, il Persico lamenta che il compenso, pattuito in € 1.500, era da intendersi omnicomprensivo, e che dunque erroneamente il giudice di merito ha applicato, su tale somma, gli accessori di legge, giungendo ad una quantificazione complessiva di € 2.036,68. La censura è inammissibile. Dalla lettura dell’ordinanza impugnata emerge che in corso di istruttoria era stata provata l’esistenza di un accordo per il pagamento della somma di € 1.500 “oltre accessori” e che su detta somma era stato pagato solo un acconto di € 150 (cfr. pag. 3 dell’ordinanza).
Il ricorrente sostiene, nel motivo in esame, che in realtà l’accordo prevedeva il versamento della somma di € 1.500 omnicomprensiva, e che la prova di tale circostanza sarebbe fornita dall’accordo circa il versamento di detto importo in n. 10 rate di € 150 cadauna. La doglianza non tiene conto che l’accordo tra cliente ed avvocato può intervenire, anche in deroga rispetto ai minimi tariffari, soltanto sugli onorari, poiché le voci accessorie a titolo di imposta di valore aggiunto e contributo cassa professionale sono previste per legge e vanno quindi sempre aggiunte al compenso pattuito o comunque dovuto (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 22074 del 28/10/2015, non massimata; Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 5027 del 29/05/1990, Rv.467454). La prova dell’esistenza di un accordo forfetario inclusivo anche delle voci accessorie predette, dunque, avrebbe dovuto essere fornita in modo puntuale, non apparendo allo scopo sufficiente la sola pattuizione circa il versamento rateale dell’importo convenuto, non essendo tale modalità di estinzione dell’obbligazione di per sé incompatibile con l’aggiunta, al compenso pattuito, anche degli accessori di cui si discute. Con il secondo motivo, il ricorrente si duole del governo delle spese operato dal giudice di merito, lamentandone l’eccessività, senza tuttavia indicare, nel corpo del motivo, i valori della tariffa forense che, a suo avviso, sarebbero stati dovuti in relazione allo scaglione di valore della causa.
Né il ricorrente indica, nella doglianza in esame, i valori massimi previsti dalla tariffa per lo scaglione applicabile, in tal modo non consentendo al Collegio la doverosa verifica di decisività del motivo; sotto questo profilo, va osservato che il giudice di merito non è tenuto ad applicare il valore medio previsto dalla tariffa, ma può operare, su di esso, gli aumenti e le riduzioni previste dall’art. 4 del D.M n. 55 del 2014 e s.m.i., senza onere di specifica motivazione, ove la liquidazione sia contenuta nell’ambito dei valori risultanti dalle percentuali di aumento e riduzione previste “di norma” dalla disposizione da ultimo richiamate”.
Il Collegio condivide la proposta del relatore. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 1.100, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis