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Ordinanza — n. 1545/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1545/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1545/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2900-2022 proposto da: MINERVA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CARLO FELICE n. 103, presso lo studio dell'avv. MARCO LAMBERTI, rappresentato e difeso dall'avv. BRUNO BELLINI -ricorrente - contro COMUNE DI FIRENZE, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti ANTONELLA PISAPIA e DEBORA PACINI e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - avverso la sentenza n. 1839/2021 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 07/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2022 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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art. 380-bis cod. proc. civ; Ordinanza — n. 1545/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Con il primo motivo, la società ricorrente si duole della mancata allegazione, all’ordinanza ingiunzione impugnata, degli atti e provvedimenti presupposti, idonei a dimostrare gli elementi di fatto e diritto della pretesa sanzionatoria. Con il secondo motivo, invece, contesta l’applicabilità delle maggiorazioni di cui all’art. 27 della Legge n. 689 del 1981, poiché solo dalla notificazione dell’ordinanza ingiunzione scatta l’obbligo per il trasgressore di pagare la maggiorazione del 10% semestrale. Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili.

Parole chiave

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impugnazione di decisioni amministrative ordinanza comunale infrazione al codice della strada responsabilità civile del comune multe disciplinari legittimazione del comune

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2900-2022 proposto da: MINERVA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CARLO FELICE n. 103, presso lo studio dell'avv. MARCO LAMBERTI, rappresentato e difeso dall'avv. BRUNO BELLINI -ricorrente - contro COMUNE DI FIRENZE, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti ANTONELLA PISAPIA e DEBORA PACINI e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - avverso la sentenza n. 1839/2021 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 07/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2022 dal Consigliere Dott.

STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con la sentenza impugnata il Tribunale di Firenze ha accolto l’appello proposto dal Comune di Firenze avverso la decisione del Giudice di Pace di Firenze, che aveva accolto il ricorso proposto da Minerva S.r.l. avverso una ordinanza ingiunzione fondata su sanzioni amministrative per violazione di norme del codice della strada. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Minerva S.r.l., affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso il Comune di Firenze. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:

“PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Firenze ha accolto l’appello proposto dal Comune di Firenze avverso la decisione del Giudice di Pace di Firenze, che aveva accolto il ricorso proposto da Minerva S.r.l. avverso una ordinanza ingiunzione fondata su sanzioni amministrative per violazione di norme del codice della strada. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Minerva S.r.l., affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso il Comune di Firenze.

Con il primo motivo, la società ricorrente si duole della mancata allegazione, all’ordinanza ingiunzione impugnata, degli atti e provvedimenti presupposti, idonei a dimostrare gli elementi di fatto e diritto della pretesa sanzionatoria. Con il secondo motivo, invece, contesta l’applicabilità delle maggiorazioni di cui all’art. 27 della Legge n. 689 del 1981, poiché solo dalla notificazione dell’ordinanza ingiunzione scatta l’obbligo per il trasgressore di pagare la maggiorazione del 10% semestrale. Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili.

La sentenza impugnata da atto che l’onere di specificazione degli elementi di fatto e diritto posti alla base della pretesa sanzionatoria era stata assolta dall’amministrazione, mediante indicazione, nell’ordinanza ingiunzione, degli estremi dei presupposti verbali di contravvenzione alle norme del codice della strada. Verbali che, sempre secondo la sentenza impugnata, erano stati “… ritualmente notificati alla odierna appellata, come riscontrato dallo stesso decidente di prime cure” (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). Questa Corte ha affermato che la potestà sanzionatoria in materia di circolazione stradale rappresenta la reazione autoritativa alla violazione di un precetto con finalità di prevenzione, speciale e generale, con conseguente applicabilità della maggiorazione di cui all’art. 27 della legge n. 689 del 1981 non soltanto in presenza di esecuzione esattoriale, ma anche nel caso di ritardo nell’adempimento della sanzione contenuta nel verbale di infrazione al codice della strada (Cass.

Sez.2, Sentenza n. 15825 del 10/07/2014 , Rv. 631847), poiché la detta maggiorazione prescinde dalle modalità del procedimento di riscossione coattiva e non mira a remunerare l’ente creditore del mancato tempestivo incasso della somma, bensì costituisce una sanzione aggiuntiva connessa al ritardo nel pagamento (cfr. Corte Cost., sentenza n. 308 del 14/07/1999). La società ricorrente, peraltro, non specifica in quale momento processuale avrebbe dedotto la questione della debenza della maggiorazione di cui all’art. 27 della Legge n. 689 del 1981 solo a decorrere dalla notificazione dell’ordinanza ingiunzione.

Sul punto, la sentenza impugnata non ha indicato la data iniziale di applicazione della predetta maggiorazione, ma si è limitata a riformare la decisione del Giudice di Pace, che aveva limitato l’applicabilità dello strumento in esame alla sola ipotesi di riscossione coattiva mediante ruolo. La censura, dunque, da un lato pecca di specificità, e dall’altro lato non si confronta in modo puntuale con la ratio della decisione”. Il Collegio condivide la proposta del relatore, quanto al primo motivo. Ritiene invece il secondo motivo non inammissibile, ma infondato, poiché le maggiorazioni previste dall’art. 27, comma sesto, della legge n. 689 del 1981 sono applicabili anche alle sanzioni conseguenti alle violazioni delle norme del codice della strada, in quanto non escluse dal regime sanzionatorio di cui all’art. 203 del detto codice.

La giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata in questo senso, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 308 del 1999, la quale ha affermato che la maggiorazione di cui all'art. 27 della legge n. 689 del 1981 riveste carattere di sanzione aggiuntiva e deve dunque tenersi distinta dalla sanzione di cui all'art. 203 Cds, che ha natura di sanzione principale. (cfr. Cass. Sez.2, Ordinanza n. 16767 del 26/06/ 2018, non massimata; Cass. Sez. 6 - 2 , Sentenza n. 1884 del 01/02/2016, Rv.639142; Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 21259 del 20/10/2016, Rv.642953;

Cass. Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 8116 del 23/03/2021, Rv.660824; Cass. Sez. 3 , Ordinanza n. 26308 del 29/09/2021, Rv.662535). Il ricorso va dunque rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 1.100, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma