Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to failure to cite specific violated legal norms.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ruling that the appellant failed to identify specific legal norms violated by the lower court's decision. The appellant argued for a servitude of passage but presented five grounds that were rejected because they either lacked factual distinction from prior rulings, improperly challenged evidence evaluation, or failed to cite the exact statutory provision allegedly infringed. Consequently, the court applied procedural rules requiring precise legal citations for admissibility, resulting in the dismissal of the entire petition without a merits review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 348 ter, co. 5; Art. 360, n. 5 c.p.c.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the appellant fails to indicate the specific legal norms allegedly violated or falsely applied by the lower court, as mere references to conflicting precedents do not constitute a valid ground for cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2808-2022 proposto da: MARCO POLO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, SARAGÒ MICHELE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SIRTE 55, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO LUIGI EPIFANIO, che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro LOIACONO ANTONIO, DE CARLO GIUSEPPE, DE CARLO UMBERTO; -intimati - avverso la sentenza n. 1556/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 02/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
GIUSEPPE GRASSO. considerato che il Collegio condivide i rilievi enunciati dal Relatore in seno alla formulata proposta nei termini seguenti: Si è in presenza di sentenza di primo grado con la quale venne accolta la domanda di Umberto De Carlo e Giuseppe De Carlo, con la quale avevano chiesto accertarsi il diritto di servitù di passaggio con mezzi meccanici sul fondo confinante con il loro, di proprietà della s.r.l. Marco Polo, confermata dalla Corte d’appello di Catanzaro. Ricorre la s.r.l. Marco Polo con cinque motivi. Il primo motivo, con il quale si denuncia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo è inammissibile, trovando applicazione “ratione temporis”, l’art. 348 ter, co. 5, cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez. 2, n. 5528, 10/03/2014, Rv. 630359; conf., ex multis, Cass. nn. 19001/2016, 26714/2016), evenienza che nel caso in esame non ricorre affatto.
Il secondo motivo denunciante erronea interpretazione delle risultanze probatorie in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. , è inammissibile. La doglianza investe inammissibilmente l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile, neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione dell’art. 116, cod. proc. civ., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299).
Punto di diritto, questo, che ha trovato recente conferma nei principi enunciati dalle Sezioni unite in epoca recente (sent. n. 20867, 30/09/2020, conf. Cass. n. 16016/2021), essendosi affermato che in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato -in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova siasoggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Rv. 659037).
E inoltre che per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Rv. 659037).
Il terzo motivo, con il quale la ricorrente denuncia contrasto con altre pronunce della Suprema Corte è inammissibile. Il motivo ha struttura impropria, non avendo la ricorrente individuato la norma che assume essere stata violata o falsamente applicata, non costituendo, di certo, parametro normativo, le pronunce di questa Corte. Peraltro, la giurisprudenza segnalata costituisce approdo che deve essere posto a confronto con la giurisprudenza successiva, la quale ha affermato che in tema di servitù, lo schema previsto dall'art. 1027 c.c. non preclude in assoluto la costituzione di servitù aventi ad oggetto il parcheggio di un'autovettura su un immobile di proprietà altrui, a condizione che, in base all'esame del titolo, tale facoltà risulti essere stata attribuita a diretto vantaggio del fondo dominante, per la sua migliore utilizzazione, quale "utilitas" di carattere reale (Sez. 2, n. 7561, 18/3/2019, Rv.; conf.
Cass. n. 16698/2017). Il quarto motivo, con il quale, viene denunciata omessa valutazione della documentazione prodotta e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione , sono del pari inammissibili. Già si è detto della preclusione derivante dalla “doppia conforme”. Va soggiunto che, quanto al quarto motivo, inoltre, piuttosto che indicare l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, ancora una volta, si invoca un diverso epilogo; quanto all’ultimo motivo, già la dizione della intestazione rende palese la non corrispondenza della doglianza al vigente numero 5 dell’art. 360, cod. proc. civ.
Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersirelativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti" .
Poiché la controparte è rimasta intimata non occorre far luogo a statuizione sulle spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principa