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Ordinanza — n. 1483/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of defensive activity and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1483/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to demonstrate active defense efforts. The lower court had ruled that the appellant breached his obligation to secure the property title for the buyers by selling the real estate to third parties. Consequently, the court rejected the claim that the buyers were unaware of the property's status, noting the breach was clear and the appeal lacked merit.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002: An appeal is inadmissible if the appellant fails to substantiate the grounds for review or lacks active defensive conduct, rendering the cassation remedy procedurally unavailable.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of defense procedural defect contributo unificato contract resolution good faith breach third party sale adempimento prima del termine

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 c.p.c.
Art. 360 nn. 3 e 5, c.p.c.
Art. 1453 cod.civ.
3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 1453 c.c.
Art. 1478 comma 2° c.p.c.
Art. 1479 cod.civ.
Art. 1218 cod.civ.
Art. 1223 cod.civ.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R.
Art. 13 comma 1-bis D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R.
art. 1453 c.c
3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 1453 c.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 12410 dell'11 ottobre 2001
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6415/2022 R.G. proposto da : TURIANO ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in Taormina C.Penna, 7, presso lo studio dell’avvocato LA ROSA GIUSEPPE DAVIDE (LRSGPP65T29C351Y) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro VOLSKIS LILIANA CELIA, MARTINEZ WALTER -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MESSINA n. 334/2021 depositata il02/08/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/12/2022 dal Consiglieredr. MAURO MOCCI . Rilevato: che Alessandro Turiano ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte d’appello di Messina che aveva confermato la pronunzia del Tribunale di Messina.

Quest’ultimo aveva accolto la domanda di Walter Martinez e Liliana Celia Volskis, tesa ad ottenere la risoluzione di un contratto preliminare stipulato inter partes; che la Corte d’appello aveva rilevato come il Turiano si fosse reso inadempiente all’obbligo di trasferire l’immobile ai promissari acquirenti, una volta divenuto proprietario; Considerato: che il ricorso è affidato ad un unico motivo; che il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 1453 c.c. in relazione agli artt. 1478 e 1479 c.c. e agli artt. 1362 e segg. c.c. – erronea ricognizione della fattispecie concreta – vizio di motivazione – art. 360. nn. 3 e 5, c.p.c.; che, in particolare, la sentenza impugnata avrebbe, al di là ed oltre il testo letterale e il significato proprio delle parole utilizzate, da un lato, eccessivamente valorizzato, se non addirittura enfatizzato, alcune circostanze, e, dall’altro, trascurato la rilevanza del fatto che il Turiano, nel mese di gennaio del 2009 aveva riferito ai resistenti che, essendo deceduta la sua dante causa, sarebbe stato possibile stipulare il definitivo; che Walter Martinez e Liliana Celia Volskis sono rimasti intimati; che il ricorsoè inammissibile; che l’impugnazione è volta esclusivamente ad assumere che i promissari acquirenti erano consapevoli dell’altruità della cosa; che tuttavia la Corte d’appello ha dato per pacifica la suddetta circostanza, considerando invece che l’obbligazione del Turiano di procurare l’acquisto alle controparti “al momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa” (art. 1478 comma 2° c.p.c.) era rimasta definitivamente inadempiuta, attraverso l’alienazione dell’immobile a terzi; che nella vendita o nella promessa di vendita di cosa altrui, il diritto alla risoluzione del contratto ed all'eventuale risarcimento del danno spetta non soltanto al compratore (o al promittente compratore) che ignori l'altruità del bene, secondo la previsione dell'art. 1479 cod.civ., ma anche al compratore (o al promittente compratore) che sia consapevole di tale altruità, in applicazione dei principi generali fissati dagli artt. 1218, 1223 e 1453 cod.civ., qualora sia scaduto il termine fissato dal contratto o dal giudice, entro il quale il venditore deve procurarsi la titolarità del bene venduto, salvo che il venditore (o il promittente venditore) non provi che il suo inadempimento sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (Sez. 2, n. 12410 dell’11 ottobre 2001); che il ricorrente non ha dunque colto la ratio decidendi della Corte d’appello, la quale ha chiaramente individuato nell’alienazione a terzi il motivo ed il momento dell’inadempimento del ricorrente; che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, in mancanza di attività difensiva; che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se