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Ordinanza — n. 1459/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1459/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1459/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Maurizio e Sergio Tosone ha nno proposto ricorso per correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 23489/2022 della Sezione Sesta Civile, Sottosezione Seconda, di questa Corte. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. CONSIDERATO CHE 1. I ricorrenti sostengono che l’ordinanza in questione sarebbe viziata da errore materiale nella parte in cui la Corte afferma che “la memoria depositata dal ricorrente, invece, è tardiva e dunque inammissibile”. Deducono di aver in realtà depositato la loro memoria “nello spazio temporale che intercorre tra l’adunanza ed i cinque giorni prima”; chiedono, quindi, che la Corte dia atto della tempestività e dell’ammissibilità della memoria, e si pronunci sulla stessa.

Regesto Legislator

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art. 380-bis cod. proc. civ; Ordinanza — n. 1459/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Il ricorso è inammissibile, in quanto non chiede che venga semplicemente emendato un errore materiale, quanto piuttosto che la Corte proceda ad un nuovo giudizio, tenendo conto della memoria di cui si lamentail mancato esame a causa dell’erroneo computo dei termini di deposito. Si tratta, con tutta evidenza, di Ric. 2022n. 18628 sez. M2 - ud. 1 6 - 1 2 - 2022 -3- questione che esula dalla procedura di correzione disciplinata dagli artt. 391 bis e 287 c.p.c.

Parole chiave

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correzione di errore materiale motivi di cassazione errore di calcolo ritiro della domanda di revisione cognizione del ricorso per cassazione errore amministrativo

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis cod. proc. civ
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod.
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18628/2022R.G. proposto da: TOSONE MAURIZIO, TOSONE SERGIO, elettivamente domiciliati in ROMA,VIA FLAMINIA, N. 79 - STUDIO MORANDINI, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO TRULIO rappresentati e difesi dall'avvocato ANTONIO ROTONDI (RTNNTN51H13A509E); -ricorrente - contro COVIELLO MARIA, elettivamente domiciliata in AVELLINO, VIA F.LLI BISOGNO, N. 5 DOM DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato MARIA LUISA SABATINO (SBTMLS74P69A509Q) che larappresenta e difende -controricorrente – avverso l’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 23489/2022 depositata il 27/07/2022; Ric. 2022n. 18628 sez. M2 - ud. 1 6 - 1 2 - 2022 -2- Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dal Consigliere LUCA VARRONE. RILEVATO CHE:

1. Maurizio e Sergio Tosone ha nno proposto ricorso per correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 23489/2022 della Sezione Sesta Civile, Sottosezione Seconda, di questa Corte.

2. Maria Coviellosi è costituita con controricorso.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. CONSIDERATO CHE 1. I ricorrenti sostengono che l’ordinanza in questione sarebbe viziata da errore materiale nella parte in cui la Corte afferma che “la memoria depositata dal ricorrente, invece, è tardiva e dunque inammissibile”. Deducono di aver in realtà depositato la loro memoria “nello spazio temporale che intercorre tra l’adunanza ed i cinque giorni prima”; chiedono, quindi, che la Corte dia atto della tempestività e dell’ammissibilità della memoria, e si pronunci sulla stessa.

2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Il ricorso è inammissibile, in quanto non chiede che venga semplicemente emendato un errore materiale, quanto piuttosto che la Corte proceda ad un nuovo giudizio, tenendo conto della memoria di cui si lamentail mancato esame a causa dell’erroneo computo dei termini di deposito. Si tratta, con tutta evidenza, di Ric. 2022n. 18628 sez. M2 - ud. 1 6 - 1 2 - 2022 -3- questione che esula dalla procedura di correzione disciplinata dagli artt. 391 bis e 287 c.p.c.

Peraltro, i ricorrenti, che nemmeno dichiarano in che data hanno presentato il loro scritto difensivo, affermano di aver depositato la memoria nell’arco temporale che va dall’adunanza al quinto giorno prima, e dunque tardivamente, posto che l’art.380 bis c.p.c. non individua uno spazio di tempo di cinque giorni entro il quale è possibile presentare la memoria, ma il termine oltre il quale non è più possibile presentarla: esso si computa quindi a ritroso, dal dies a quo dell’adunanza al dies ad quem del quinto giorno antecedente (ultimo giorno utile), prorogato a ritroso, ove cada di sabato o domenica, al primo giorno non festivo anteriore (cfr.

Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 21335 del 14/09/2017, Rv. 645702; Sez. 6-3, Ordinanza n. 378 del 13/01/2015, Rv. 633888; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 378 del 13/01/2015, Rv. 633888; Sez. 2, Sentenza n. 19530 del 07/10/2005, Rv. 584151).

3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore. 4 Il ricorrente ha depositato memoria dalla quale non emergono elementi o argomentazioni tali da consentire una modifica delle conclusioni espresse con la proposta di inammissibilità.

5. Il ricorso è inammissibile. N el procedimento di correzione di errore materiale non si provvede sulle spese 7. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ric. 2022n. 18628 sez. M2 - ud. 1 6 - 1 2 - 2022 -4- Ai sensi dell’art. 13 comma1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Cos