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Ordinanza — n. 1452/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as defense lawyer lacks standing to challenge state-funded legal aid revocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1452/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense lawyer lacked standing to challenge the revocation of state-funded legal aid. The court held that only the client or the state can contest such revocation, not the attorney, especially since the underlying case was civil, not criminal. Consequently, the appeal was rejected without examining the procedural timeliness arguments.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002; In matters of state-funded legal aid, only the beneficiary or the state may challenge a revocation decree, excluding the defense lawyer who can only seek fee liquidation.

Parole chiave

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legal aid revocation defense lawyer standing state funded assistance civil proceedings criminal proceedings distinction inadmissible appeal patrocinio a spese dello Stato opposizione al matrimonio

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
Ci sono le condizioni per dare atto ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 21997/2018
Cass. n. 16424/2020
Cass. n. 11493/2018
È conseguentemente inammissibile anche il primo motivo, con il quale si censura il rigetto dell’istanza di rimessione in termini: vengono in considerazione i consolidati principi giurisprudenziali in materia di impugnazioni di provvedimenti fondati su autonome rationes decidendi(Cass. n. 11493/2018).
Cass. n. 16141/2019
Cass. n. 16141/2019), l’esigenza della rinnovazione della notificazione del ricorso al Ministero della Giustizia, in quanto effettuata presso la sede dell’Avvocatura distrettuale, invece che presso l’Avvocatura Generale (Cass.
Cass. 11287/2018
16141/2019), l’esigenza della rinnovazione della notificazione del ricorso al Ministero della Giustizia, in quanto effettuata presso la sede dell’Avvocatura distrettuale, invece che presso l’Avvocatura Generale (Cass. 11287/2018).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29923-2021 proposto da: PATRIZI DOS ANJOS ROSEMARY, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato WALTER FELICE; -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROCURA DELLA REPUBBLICA TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO; -intimati - avverso l'ordinanza n. RG 3382/2021 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO, depositata il 17/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'11/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE TEDESCO. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE È stato proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, da difensore di parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato contro provvedimento con il quale, in sede di opposizione, è stata confermato la revoca del beneficio. Il provvedimento impugnato è fondato su una duplice ratio decidendi, entrambe autonomamente idonee a giustificare la decisione negativa:

b) il difetto dei presupposti per la rimessione in termini per proporre l’opposizione e la conseguente tardività del rimedio;

b) l’inammissibilità del ricorso in opposizione avverso un decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentato direttamente ed esclusivamente dal difensore, in quanto carente di una propria legittimazione. La seconda ratio decidendi, oggetto di censura con il secondo motivo di ricorso, è del tutto conforme alla giurisprudenza della Corte: come evidenziato nel provvedimento impugnato i rilievi, proposti dall’opponente per criticare tale orientamento e ancora reiterati in questa sede, riguardano il processo penale, mentre il giudizio in relazione al quale era stata disposta l’ammissione riguardava un giudizio civile per lo scioglimento del matrimonio.

In tema dipatrocinio a spese dello Stato, la legittimazione ad impugnare il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione e quello direvoca del beneficio già riconosciuto spetta alla sola parte che intendeva avvalersene o che talerevoca ha subito, es sendo l'unica titolare del diritto al suddettopatrocinio, e non al difensore, il quale può agire esclusivamente, ove il menzionato beneficio non sia venuto meno, per ottenere la liquidazione del compenso eventualmente ad esso spettante (Cass. n. 21997/2018; n. 16424/2020). È conseguentemente inammissibile anche il primo motivo, con il quale si censura il rigetto dell’istanza di rimessione in termini: vengono in considerazione i consolidati principi giurisprudenziali in materia di impugnazioni di provvedimenti fondati su autonome rationes decidendi(Cass. n. 11493/2018).

In conseguenza della manifesta inammissibilità del ricorso rimane superata, in applicazione di consolidati principi di giurisprudenza(cfr. Cass. n. 16141/2019), l’esigenza della rinnovazione della notificazione del ricorso al Ministero della Giustizia, in quanto effettuata presso la sede dell’Avvocatura distrettuale, invece che presso l’Avvocatura Generale (Cass. 11287/2018). In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese. Ci sono le condizioni per dare atto ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater d.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto".

P.Q.M.

dichiarainammissibile il ricorso; ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Secon