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Ordinanza — n. 1444/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal regarding inheritance possession, ruling material relation suffices for tacit acceptance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1444/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed Russo Venerina's appeal against a Milan appellate court judgment confirming her status as an heir through possession of real estate. The court found the lower court correctly applied Article 485 of the Civil Code, noting that a simple material relationship with the property suffices for tacit acceptance without requiring formal legal acts. Furthermore, the court rejected arguments regarding a separate right of residence or third-party leases, emphasizing that the appellant's own actions validated the possession.

Regesto Legislator

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Art. 485 c.c.; Art. 540 c.c.: Tacit acceptance of inheritance is established by a simple material relationship between the heir and the inherited property, excluding the need for formal legal acts or specific habitation rights.

Parole chiave

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tacit acceptance of inheritance possession of real estate material relationship right of residence Civil Code Article 485 heir status appellate review diritti successori dell'erede

Disposizioni normative citate

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Art. 485 c.c.
Tale ratio decidendi è oggetto dei due motivi di ricorso proposti da Russo Venerina, con i quali si denuncia la violazione dell’art. 485 c.c., oltre all’omesso esame di fattidecisivi.
Art. 540, second comma, c.c.
7076/1995), né per quanto riguarda la delimitazione del diritto di abitazione che la legge riserva al coniuge superstite (art. 540, secondo comma, c.c.), il quale «può avere ad oggetto soltanto l'immobile concretamente utilizzato prima della morte del de cuius come residenza familiare.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/02
Ci sono le condizioni per dare atto ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater d.P.R.
art. 540 c.c
7076/1995), né per quanto riguarda la delimitazione del diritto di abitazione che la legge riserva al coniuge superstite (art. 540, secondo comma, c.c.), il quale «può avere ad oggetto soltanto l'immobile concretamente utilizzato prima della morte del de cuius come residenza familiare.
art. 485 c.c
Tale ratio decidendi è oggetto dei due motivi di ricorso proposti da Russo Venerina, con i quali si denuncia la violazione dell’art. 485 c.c., oltre all’omesso esame di fattidecisivi.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 7076/1995
485 c.c., che è integrata dalla semplice relazione materiale con il bene stesso (Cass. n. 7076/1995), né per quanto riguarda la delimitazione del diritto di abitazione che la legge riserva al coniuge superstite (art.
Cass. n. 12042/2020
Il suddetto diritto, pertanto, non può mai estendersi ad un ulteriore e diverso appartamento, autonomo rispetto alla sede della vita domestica, ancorché ricompreso nello stesso fabbricato, ma non utilizzato per le esigenze abitative della comunità familiare»(Cass. n. 12042/2020; n.
Cass. n. 4088/2912
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29633-2021 proposto da: RUSSO VENERINA, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato WALTER FELICE; -ricorrente - contro GRAZIOLI PAOLO; -intimato - avverso la sentenza n. 2771/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 28/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE TEDESCO. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE La Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado, la quale, su istanza di un creditore ereditario, ha accertato che l’attuale ricorrente, coniuge del de cuius, aveva acquistato la qualità di erede, essendo nel possesso di una porzione immobiliare compresa nell’asse, che non costituiva oggetto del diritto accordato al coniuge dal secondo comma dell’art. 540 c.c. Tale ratio decidendi è oggetto dei due motivi di ricorso proposti da Russo Venerina, con i quali si denuncia la violazione dell’art. 485 c.c., oltre all’omesso esame di fattidecisivi.

Grazioli Paolo rimane intimato. La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema corte su conforme proposta del relatore di manifesta infondatezza del ricorso. I due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamene, sono infondati. Nella decisione impugnata non ci sono affermazioni in contrasto né con la natura della relazione che deve sussistere fra il chiamato e il bene ereditario agli effetti dell’art. 485 c.c., che è integrata dalla semplice relazione materiale con il bene stesso (Cass. n. 7076/1995), né per quanto riguarda la delimitazione del diritto di abitazione che la legge riserva al coniuge superstite (art. 540, secondo comma, c.c.), il quale «può avere ad oggetto soltanto l'immobile concretamente utilizzato prima della morte del de cuius come residenza familiare.

Il suddetto diritto, pertanto, non può mai estendersi ad un ulteriore e diverso appartamento, autonomo rispetto alla sede della vita domestica, ancorché ricompreso nello stesso fabbricato, ma non utilizzato per le esigenze abitative della comunità familiare»(Cass. n. 12042/2020; n. 4088/2912). La decisione, pertanto, è corretta sotto entrambi i profili, avendo la Corte d’appello accertato in fatto che l’attuale ricorrente, dopo l’apertura della successione, si era trasferita un diverso appartamento del medesimo stabile, diverso da quello adibito a casa coniugale.

Quanto all’ulteriore deduzione della ricorrente, con cui si sostiene che la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto che la porzione, oggetto del supposto possesso, era stata già concessa in comodato dal de cuius alla figlia della ricorrente, la questione non è considerata nella decisione impugnata. Invero la Corte di merito, nel riassumere le ragioni di censura contro la sentenza di primo grado, fa risalire a una iniziativa dell’attuale ricorrente il consenso all’occupazione del bene da parte del terzo. Tale considerazione della Corte d’appello, da un lato, comporta che la ricorrente, al fine di introdurre la questione in questa sede, avrebbe dovuto proporre una diversa ragione di censura, dall’altro, si atteggia quale ulteriore conferma della correttezza in linea di principio della valutazione operata nella sentenza impugnata in ordine al possesso del bene ereditario.

L’atto di concessione suppone all’evidenza la disponibilità del bene. Sono assorbiti gli altri profili di censura di cui al ricorso : la Corte d’appello non ha ravvisato nella specie una ipotesi di accettazione tacita, ma la fattispecie acquisitiva ex art. 485 c.c., avendone riscontrato l’esistenza di tutti i presupposti. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Nulla sulle spese. Ci sono le condizioni per dare atto ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater d.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto".

P.Q.M.

rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della S