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Ordinanza — n. 1373/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against administrative fine, quashing lower court's dismissal of forgery claim due to procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1373/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the first ground of appeal as inadmissible while allowing the second and third grounds, which challenged the lower court's procedural handling of the forgery claim. The appellant argued that the trial court erred by evaluating the sufficiency of evidence for the forgery claim before suspending the proceedings, whereas the opposing party contended that such evidence assessment was insufficient. The court ruled that the trial judge must only verify the document's relevance to suspend the case, reserving the evaluation of evidence adequacy for the subsequent forgery trial, thus quashing the lower decision.

Regesto Legislator

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Art. 221 c.p.c.; Art. 222 c.p.c.: The trial judge must assess only the relevance of the document to authorize the incidental forgery claim, reserving the evaluation of evidence sufficiency for the subsequent trial phase.

Parole chiave

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incidental forgery claim procedural admissibility evidence sufficiency evaluation document relevance test suspension of proceedings administrative fine sanctions trial court jurisdiction allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 221 c.p.c.
Incardinato il giudizio di falso, il Tribunale di La Spezia ha dichiarato la nullità della querela per mancata indicazione dei mezzi di prova ai sensi dell’art. 221 c.p.c..
Art. 222 c.p.c.
Ai fini della ritualità della risposta all’interpello, poteva tenersi conto solo degli adempimenti svolti dinanzi al Giudice di pace ai sensi dell’art. 222 c.p.c. (non oggetto dei motivi di ricorso) e non delle dichiarazioni rese nel giudizio di falso.
Art. 217 c.p.c.
, né l’art. 217 c.p.c. (che, in tema di verificazione, individua le scritture che il giudice può utilizzare in comparazione ove sia in discussione la falsità della firma).
Art. 313 c.p.c.
221 e 222 c.p.c., incluse l’effettuazione dell’interpello e la valutazione di rilevanza del documento e di sufficienza degli elementi di prova indicati nella querela (art. 313 c.p.c.; Cass.
L. 54/1993
e le notifiche dirette eseguite dal ricorrente ai sensi della L. 54/1993, atti, questi ultimi, compiuti dal ricorrente in qualità di pubblico ufficiale, con pieno assolvimento dell’onere di fornire elementi di prova della falsità del documento impugnato.
art. 221 c.p
Incardinato il giudizio di falso, il Tribunale di La Spezia ha dichiarato la nullità della querela per mancata indicazione dei mezzi di prova ai sensi dell’art. 221 c.p.c..
art. 183 c.p
art. 380 bis c.p
Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva essere definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art.
art. 222 c.p
Ai fini della ritualità della risposta all’interpello, poteva tenersi conto solo degli adempimenti svolti dinanzi al Giudice di pace ai sensi dell’art. 222 c.p.c.
art. 217 c.p
, né l’art. 217 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 2626/2005
313 c.p.c.; Cass. 2626/2005; Cass.
Cass. 21062/2006
2626/2005; Cass. 21062/2006).
Cass. 2403/1998
Cass. 4310/2002
221 c.p.c.) – era ricompreso anche l’esame dei mezzi di prova offerti e della loro idoneità a privare di efficacia probatoria il documento impugnato (Cass.2403/1998; Cass. 4310/2002;
Cass. 15699/2002
Cass. 12399/2007
Cass. 5102/2015
Cass. 6016/1985
Cass. 1263/2009
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4247/2022 R.G., proposto da STEFANO SPINELLI, rappresentato e difeso in proprio, con domicilio eletto in Roma, Via Po n. 49. -RICORRENTE- contro COMUNE DI LEVANTO, in persona del Sindaco p.t.,rappresentato e difeso dall’avv. Eugenio Bossi, con domicilio in La Spezia, V ia Manzoni 47. -CONTRORICORRENTE- e GEFIL S.P.A.., in personadel legale rappresentante p.t.. -INTIMATA- avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 1179/2021, pubblicata in data 23.11.2021 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 9.12.2022 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE. Oggetto: gratuito patrocinio 1. L’avv. Stefano Spinelli ha proposto opposizione dinanzi al Giudice di pace avverso un’ingiunzione di pagamento relativa a sanzioni amministrative, contestando – mediante querela di falso incidentale - l’autenticità della sottoscrizione apposta sulla carto lina di ricevimento della notifica del provvedimento sanzionatorio. Incardinato il giudizio di falso, il Tribunale di La Spezia ha dichiarato la nullità della querela per mancata indicazione dei mezzi di prova ai sensi dell’art. 221 c.p.c..

La sentenza è stata confermata in appello, sul rilievo che il ricorrente aveva offerto come scritture di comparazione le firme sul mandato e sugli atti processuali, elementi reputati insufficienti per il fatto che “l'indicazione come prova della falsità di una firma sulla cui autenticità non vi è alcun elemento di certezza non costituisce valida formulazione di prova, con conseguente nullità della querela”, non potendo sanarsi il vizio con le eventuali produzioni da depositare nei termini ex art. 183 c.p.c.. Per la cassazione della sentenza l’avv.

Spinelli propone ricorso in tre motivi. Il Comune di Levanto ha depositato controricorso. La Gefil non ha svolto difese. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva essere definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio. In prossimità dell’adunanza camerale le parti hanno depositato memorie.

2. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 222 c.p.c., lamentando che la risposta all’interpello in ordine alla volontà di servirsi della cartolina di ricevimento era stato effettuato in secondo grado da parte di un sostituto del difensore del Comune e non dal difensore munito di procura o dalla parte personalmente. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 221, 222, 217, comma secondo, 125 c.p.c. e 101 disp. att. c.p.c., lamentando che a supporto della querela di falso erano stati prodotti il ricorso in opposizione recante la sottoscrizione dell’avvocato Spinelli, la comunicazione inviata al P.M. e le notifiche dirette eseguite dal ricorrente ai sensi della L. 54/1993, atti, questi ultimi, compiuti dal ricorrente in qualità di pubblico ufficiale, con pieno assolvimento dell’onere di fornire elementi di prova della falsità del documento impugnato.

Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 217 c.p.c., sostenendo che la norma, stabilendo che nel determinare le scritture che debbono servire di comparazione, il giudice ammette, in mancanza di accordo delle parti, quelle la cui provenienza dalla persona che si afferma autrice della scrittura è riconosciuta oppure accertata per sentenza di giudice o per atto pubblico, si applica solo alla verificazione della scrittura privata e non al procedimento di falso.

3. Il primo motivo è inammissibile. La querela di falso avverso la cartolina di ricevimento della notifica del provvedimento sanzionatorio era stata proposta in via incidentale nel giudizio pendente dinanzi al Giudice di pace, incompetente a decidere sulla falsità, ma competente per tutti gli adempimenti previsti dall’art. 221 e 222 c.p.c., incluse l’effettuazione dell’interpello e la valutazione di rilevanza del documento e di sufficienza degli elementi di prova indicati nella querela (art. 313 c.p.c.; Cass. 2626/2005; Cass. 21062/2006).

Ai fini della ritualità della risposta all’interpello, poteva tenersi conto solo degli adempimenti svolti dinanzi al Giudice di pace ai sensi dell’art. 222 c.p.c. (non oggetto dei motivi di ricorso) e non delle dichiarazioni rese nel giudizio di falso. Le attività descritte dalla norma sono funzionali alla valutazione di rilevanza del documento ai fini della sospensione del giudizio nel corso del quale la querela sia stata proposta in via incidentale. Una volta sospeso il processo, nessuna ulteriore conferma o dichiarazione è richiesta dinanzi al giudice chiamato ad accertare la falsità e dal loro (non prescritto) svolgimento non è inficiata la validità del processo, per cui le parti non hanno interesse a dolersene. 4.Il secondo motivo è fondato.

Si è detto che la querela era stata proposta in via incidentale nel giudizio di opposizione ad intimazione di pagamento di sanzioni stradali dinanzi al Giudice di pace, che ha sospeso il processo rimettendo la causa al Tribunale, reputando rilevante il documento impugnato. In detta valutazione - demandata al giudice tenuto ad autorizzare la proposizione della querela (art. 221 c.p.c.) – era ricompreso anche l’esame dei mezzi di prova offerti e della loro idoneità a privare di efficacia probatoria il documento impugnato (Cass.2403/1998; Cass. 4310/2002;

Cass. 15699/2002). Ogni valutazione in proposito era devoluta esclusivamente al Giudice di pace. Con la sospensione della causa era superata ogni questione concernente la ritualità della querela e la corretta indicazione delle prove, dovendo il Tribunale limitarsi ad affermare o negare la falsità della relata di notifica senza poter svolgere le descritte verifiche preliminari (Cass. 12399/2007; Cass.5102/2015) La proposizione della querela, regolata dall’art. 221 c.p.c., è atto introduttivo della fase diretta a conseguire l’autorizzazione (la quale postula la valutazione di rilevanza e l'ammissibilità della relativa istanza); la successiva presentazione, disciplinata dall'art.222 c.p.c., può aver luogo solo dopo l'autorizzazione del giudice che ne abbia positivamente valutato l'ammissibilità (Cass.6016/1985;

Cass. 1263/2009). Nessun esame sulla idoneità dei mezzi di prova poteva dunque compiere il Tribunale (o la Corte d’appello), non trovando a tal fine applicazione néil disposto dell’art. 221, comma secondo, c.p.c. , né l’art. 217 c.p.c. (che, in tema di verificazione, individua le scritture che il giudice può utilizzare in comparazione ove sia in discussione la falsità della firma). Sono quindi accolti il secondo e il terzo motivo di ricorso; la prima censura è invece dichiarata inammissibile. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della