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Ordinanza — n. 1365/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding attorney fee indemnity duration calculation and procedural standing. The court rejects arguments about separate proceedings and suspension periods. The decision upholds the lower court's ruling on reasonable duration limits. The appeal is inadmissible under Article 360-bis of the Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1365/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the appellant's challenge to the appellate court's decision on attorney fee indemnity. The appellant argued that the duration calculation was erroneous because he was not a party to the initial proceedings and that the execution phase should run until final satisfaction, not just until suspension. The court ruled that the execution phase is not part of the trial duration for indemnity purposes and that the request for fee deduction does not create a new substantive claim. Consequently, the lower court correctly applied the law, and the appeal was dismissed without merit.

Regesto Legislator

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Art. 93, 100, 112 c.p.c.; L. 89/2001; Art. 295 c.p.c.; Art. 360-bis n. 1 c.p.c.: The execution phase is not included in the reasonable duration calculation for attorney fee indemnity, and a request for fee deduction does not constitute a new substantive claim requiring the applicant to be a party to the original proceedings.

Parole chiave

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attorney fee indemnity reasonable duration calculation execution phase duration procedural standing fee deduction request Civil Procedure Code indemnity suspension risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 93 c.p.c.
25 - 1 1 - 2022 -3- stesso aveva introdotto con la domanda di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c..
Art. 100 c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
Art. 1 bis L. 89/2001
Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quaterD.P.R.
Art. 3 c.p.c.
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 295 c.p.c.
19983/2019 la fase esecutiva dovrebbe essere calcolata dalla data di presentazione del ricorso fino al definitivo soddisfo, senza che abbia rilievo che il giudizio di ottemperanza risulti sospeso ex art. 295 c.p.c..
Art. 2, comma 2-quater, L. 89/2001
19983/2019 la fase esecutiva dovrebbe essere calcolata dalla data di presentazione del ricorso fino al definitivo soddisfo, senza che abbia rilievo che il giudizio di ottemperanza risulti sospeso ex art. 295 c.p.c..
Art. 360-bis n. 1 c.p.c.
civ.: Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quaterD.P.R.
art. 93 c.p
25 - 1 1 - 2022 -3- stesso aveva introdotto con la domanda di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c..

Giurisprudenza citata

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Cass. SS.UU. 19983/2019
Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 25247 del 25/10/2017
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9062 del 15/04/2010
646824; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9062 del 15/04/2010 -Rv.
Cass. Sez. VI-I, Sentenza n. 17642/2015
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13912-2022 proposto da: LOJODICE OSCAR, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso da se medesimo; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, N. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; -controricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ; -intimato - Ric. 2022n. 13912 sez. M2 - ud. 25 - 1 1 - 2022 -2- avverso il decreto n. 89/2022 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositato il 21/01/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. LUCA VARRONE. RILEVATO CHE:

1. Oscar Lojodice ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto collegiale della Corte d’Appello di Lecce che ha conferma il decreto monocratico di rigetto della domanda di equo indennizzo proposta dal ricorrente in qualità di avvocato antistatario nel giudizio presupposto.

2. Il Ministero della Giustizia si è costituit o con controricorso.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte perla trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con cui il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 93, 100 e 112 c.p.c., 1 bis e 3 L. 89/01 e 6 par. 1 CEDU, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato ad affermare l’insussistenza del proprio diritto alla tutela indennitaria per non essere stato parte del giudizio presupposto di cognizione: infatti, deduce il Lojodice, il giudizio presupposto non avrebbe dovuto essere identificato con quello che aveva riguardato il proprio assistito, ma con il diverso ed autonomo procedimento speciale che egli Ric. 2022n. 13912 sez.

M2 - ud. 25 - 1 1 - 2022 -3- stesso aveva introdotto con la domanda di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c.. Afferma ancora, il ricorrente, che la Corte d’Appello avrebbe errato a calcolare la durata del giudizio di ottemperanza (nel quale il Lojodice ha pacificamente avuto la qualità di parte), posto che in forza dei principi desumibili da Cass. SS.UU. 19983/2019 la fase esecutiva dovrebbe essere calcolata dalla data di presentazione del ricorso fino al definitivo soddisfo, senza che abbia rilievo che il giudizio di ottemperanza risulti sospeso ex art. 295 c.p.c..

2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c., in quanto la Corte d’Appello ha deciso in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame del motivo non offre elementi per mutarne l’orientamento. È infatti consolidato l’orientamento nomofilattico secondo cui il difensore che abbia avanzato istanza di distrazione delle spese di lite non assume la veste di parte del giudizio presupposto destinataria della tutela apprestata dalla legge n. 89 del 2001, assumendo egli, semmai, veste autonoma solo allorquando agisca verso il soccombente per il pagamento delle spese processuali (cfr. ex plurimis Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 15964 del 18/05/2022, Rv. 664884;

Cass., Sez. 2, Sentenza n. 16608 del 28/09/2012, Rv. 624089). Parimenti destituita di fondamento è l’asserzione secondo cui la domanda ex art. 93 c.p.c. darebbe luogo ad un autonomo speciale procedimento, distinto dal giudizio principale nel quale viene proposta la domanda di distrazione. È stato invero chiarito che l'istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere Ric. 2022n. 13912 sez. M2 - ud. 25 - 1 1 - 2022 -4- del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale (Cass.

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25247 del 25/10/2017 -Rv. 646824; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9062 del 15/04/2010 -Rv. 612482). Nel caso di specie, il Lojodice ha agito in executivis in forza della sentenza n. 17642/2015 della Sezione VI-I di questa Corte che ha riconosciuto il suo diritto alla distrazione delle spese; sennonché, il giudice di merito ha ritenuto che la fase esecutiva – tenendo conto solo del periodo dalla data di presentazione del ricorso sino alla sospensione –non ha violato i termini di ragionevole durata. Sul punto, la Corte d’Appello risulta aver fatto corretta applicazione dell'art. 2, comma 2- quater, della l. n. 89 del 2001, secondo cuinon si tiene conto, ai fini del computo della durata, "del tempo in cui il processo è sospeso.

Né il ricorrente può sostenere che il processo esecutivo dovrebbe considerarsi “pendente” fino alla definitiva soddisfazione del suo credito, anche durante gli intervalli in cui non vi è processo, in quanto, come ha correttamente osservato il giudice di merito, il ritardo nel pagamento non è tempo del processo, sicché non è indennizzabile nelle forme previste dalla legge n. 89 del 2001. Donde l’inammissibilità della censura anche sotto tale ulteriore profilo.

3. Il ricorrente ha depositato memoria. Ric. 2022n. 13912 sez. M2 - ud. 25 - 1 1 - 2022 -5- 4. Il Co llegio condivide la proposta del Relatore , con la precisazione che il ricorrente con il ricorso ha censurato la sentenza impugnata unicamente nella parte in cui non ha considerato unitariamente la fase di cognizione nella quale egli era procuratore antistatario della parte e quella di esecuzione. Non è censurata invece la decisione della Corte d'Appello con la quale si è rigettata la domanda di equa riparazione con riferimento al giudizio di ottemperanza proposto in proprio dal Lojodiceperché sospeso per pregiudizialità penale.

5. La Corte dichiara inammissibile ex art. 360 bis c.p.c. il ricorso.

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

7. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quaterD.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente che liquida in euro 750,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unif