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Ordinanza — n. 1340/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1340/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1340/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.840/2022 R.G. proposto da : GIOVINAZZO DOMENICO, domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avv.ti CAMPISI SALVATORE FRANCESCOe RIPEPI ROBERTO -ricorrente- contro FALLIMENTO ROMEO COSTRUZIONI S.R.L., in persona del curatore e legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. TRAVIA ALESSANDRO MARIO -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 1260/2021depositata il 28/09/2021 .

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1340/2023 — snciv · Corte di Cassazione: La statuizione è coerente con gli insegnamenti di questa Corte, secondo i quali “Nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori. Pertanto la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile ad usucapionem, salvo la dimostrazione di un'intervenuta interversio possessionis nei modi previsti dall'art.1141 c.c.” (Cass.

Parole chiave

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protezione del possesso legato di cosa altrui proprietà immobiliare assunzione di beni ausiliare del possesso riserva della proprietà
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.840/2022 R.G. proposto da : GIOVINAZZO DOMENICO, domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avv.ti CAMPISI SALVATORE FRANCESCOe RIPEPI ROBERTO -ricorrente- contro FALLIMENTO ROMEO COSTRUZIONI S.R.L., in persona del curatore e legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. TRAVIA ALESSANDRO MARIO -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 1260/2021depositata il 28/09/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dal Consigliere STEFANO OLIVA. FATTI DI CAUSA Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Potenza, in riforma della decisione assunta in prime cure dal Tribunale di Potenza, accoglieva la domanda di rilascio di un immobile proposta dal Fallimento Romeo Costruzioni S.r.l. nei confronti di Giovinazzo Domenico, rigettando la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto, di riconoscimento dell’intervenuto acquisto del bene per usucapione. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Giovinazzo Domenico, affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso il Fallimento Romeo Costruzioni S.r.l. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha formulato, ai sensi dell’art. 380 - bis c .p.c., la seguente proposta: “INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Potenza, in riforma della decisione assunta in prime cure dal Tribunale di Potenza, accoglieva la domanda di rilascio di un immobile proposta dal Fallimento Romeo Costruzioni S.r.l. nei confronti di Giovinazzo Domenico, rigettando la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto, di riconoscimento dell’intervenuto acquisto del bene per usucapione.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Giovinazzo Domenico, affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso il Fallimento Romeo Costruzioni S.r.l. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta l’erronea esclusione, da parte della Corte di Appello, dei presupposti per il riconoscimento dell’acquisto della proprietà del cespite per usucapione. Ad avviso del ricorrente, poiché il possesso del bene gli era stato concesso sulla base di un contratto verbale, nullo per difetto di forma, la traditio era sufficiente ai fini della configurazione dell’animus rem sibi habendi.

Con il secondo motivo, il ricorrente si duole che il giudice di secondo grado non abbia considerato il suo prolungato rapporto con la res e l’esecuzione, sulla stessa, di alcuni interventi di manutenzione e miglioria, sub specie di atti di interversione del possesso. Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. La Corte distrettuale ha configurato la consegna del bene immobile al Giovinazzo come anticipato trasferimento del possesso, in vista della progettata compravendita che, tuttavia, non era mai seguita. Di conseguenza, ha configurato la relazione con la res in termini di detenzione qualificata e, in assenza della prova di un atto di interversione del possesso, la ha ritenuta inidonea ai fini della dimostrazione del possesso ad usucapionem.

La statuizione è coerente con gli insegnamenti di questa Corte, secondo i quali “Nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori. Pertanto la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile ad usucapionem, salvo la dimostrazione di un'intervenuta interversio possessionis nei modi previsti dall'art.1141 c.c.” (Cass.

Sez.U, Sentenza n. 7930 del 27/03/2008 , Rv.602815; conf. Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 1296 del 25/01/2010 , Rv.611222; Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 9896 del 26/04/2010 , Rv.612577; Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 5211 del 16/03/2016 , Rv.639209; Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 24637 del 02/12/2016 , Rv.642328; nonché, da ultimo, Cass. Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 12080del 17/05/2018 , Rv. 648535). La sentenza da atto che il Giovinazzo non aveva fornito alcuna prova di un atto di interversione e, sotto questo profilo, le deduzioni contenute nel secondo motivo vanno considerate nuove e inammissibili, posto che il ricorrente non indica in quale momento processuale esse sarebbero state introdotte, né da quale atto o documento, ritualmente acquisito agli atti del giudizio di merito, le relative circostanze sarebbero state dimostrate.

Anzi, la sentenza afferma, sul punto, che i testimoni avevano riferito che la villetta oggetto di causa era stata consegnata al Giovinazzo già ultimata (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata): il che contraddice la deduzione di cui alla seconda censura proposta dal ricorrente. A ciò va aggiunto che, in ogni caso, la valutazione circa la sussistenza, o meno, dei presupposti di fatto utili per la configurabilità di un possesso utile ad usucapionem costituisce sindacato di fatto, non utilmente censurabile in sede di legittimità, ov’esso sia sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi giuridici (Cass.

Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 356 del 10/01/2017 , Rv.642317). Ed inoltre, occorre tener conto che anche quando fosse stata pattuita, nell’ambito di un contratto preliminare avente forma idonea, la consegna del bene ed il pagamento del prezzo prima della stipula del contratto definitivo, ciò non implicherebbe di per sè l'anticipazione di tutti gli effetti traslativi del contratto definitivo, essendo libero il giudice del merito di ricostruire la comune intenzione delle parti, di valutare il loro comportamento anche successivo al contratto e di accertare, all’esito, che le stesse abbiano voluto anticipare solo alcuni effetti del loro accordo, e che dunque la disponibilità del bene sia stata concessa nella piena consapevolezza dell'altruità della cosa (Cass.Sez. 6 – 1 , Ordinanzan. 7216 del 21/03/2017, Rv. 643651).

” . Il Collegio condivide la proposta del Relatore. La memoria depositata dalla parte ricorrente in prossimità dell’adunanza camerale non contiene elementi ulteriori rispetto al ricorso, del cui contenuto è meramente riproduttiva. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 4.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comm