Italian Court dismisses appeal as late, applying reduced summer suspension to calculate deadline expiry.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to its lateness, which exceeded the one-year filing deadline. Although the judgment was issued in 2005, the court applied the reduced summer court suspension period starting in 2015 to calculate the deadline's expiration. Consequently, the appeal filed in January 2022 was deemed untimely, and the appellant was ordered to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327, co. 1 c.p.c.; Art. 1, co. 1 l. 741/1969; Art. 16, co. 1 D.L. 132/2014: The principle of tempus regit actum applies to the reduction of the summer suspension period, meaning the shortened deadline for appeals filed before the law's entry into force is calculated from the date the suspension actually began, not the original filing date.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4395-2022 proposto da: CESAROTTI ETTORE, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANCARLO VENTURI; -ricorrente - contro ROMA CAPITALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio dell'avvocato FEDERICA GRAGLIA, che la rappresenta e difende; -controricorrente - contro COMITATO DI QUARTIERE TUSCOLANO VERMICINO; -intimato - avverso la sentenza n. 6381/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
GIUSEPPE GRASSO. Il Collegio condivide i rilievi enunciati dal Relatore in seno alla formulata proposta nei termini seguenti: Osserva ritenuto che Ettore Cesarotti ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello resa pubblica il 15/12/2020, che dichiara non essergli stata notificata, nei confronti di Roma Capitale, la quale resiste con controricorso, in seno al quale eccepisce in via di preliminarietà la tardività del ricorso, notificato il 31/1/2022, oltre un anno e trentuno giorni dalla pubblicazione della sentenza. Il ricorso, siccome prospettano correttamente dalla controricorrente, è tardivo.
Infatti, se pur vero che qui non trova applicazione la modifica dell’art. 327, co. 1, cod. proc. civ., di cui alla l. n. 69/2009, art. 46, co. 17, che ha dimezzato il cd. termine lungo da un anno a sei mesi, trattandosi di giudizio instaurato prima (nel 2005) della sua entrata in vigore, tuttavia la riduzione della durata del periodo di sospensione feriale -attualmente decorrente dal 1 al 31 agosto di ogni anno ai sensi dell'art. 1 della l. n. 741 del 1969, nel testo modificato dall'art. 16, comma 1, del d. l. n. 132 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 162 del 2014 -è immediatamente applicabile con decorrenza dall'anno 2015, in forza dell'art. 16, comma 1, dello stesso d. l., a nulla rilevando la data di introduzione del giudizio, in attuazione, peraltro, del principio "tempus regit actum" (Sez. 6, n. 30053, 31/12/2020, Rv. 660149; conf., ex multis, Cass. nn. 20866/2017, 11758/2017).
Il ricorso, pertanto, firmato il 30/1/2022 e indi successivamente notificato telematicamente il giorno successivo, risulta tardivo, stante che il termine lungo era venuto a scadere il 15/1/2022 (trattandosi di sabato, prorogato al lunedì 17 successivo), un anno e trentuno giorni dopo la pubblicazione del provvedimento. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Aisensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il