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Ordinanza — n. 1316/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax accountant fees, ruling merit review inadmissible for fee calculation errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1316/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court erred in calculating professional fees for an estate settlement. The appellant argued for higher compensation based on specific tasks, while the respondent maintained the minimum rates were appropriate given the limited scope of work. The court ruled that the lower court's assessment of the professional's role and the resulting fee calculation constituted a matter of merit, which cannot be re-evaluated in a cassation proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 45, co. 1 D.P.R. 645/94; Art. 380-bis c.p.c.: The court cannot re-evaluate the professional's role or the resulting fee calculation in cassation, as such assessments belong to the realm of merit review.

Parole chiave

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tax accountant fees estate settlement cassation inadmissibility merit review professional compensation amministratore dell'eredità legato accertamento della qualità di erede

Disposizioni normative citate

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Art. 45, co. 1 D.P.R. 645/94
Art. 380-bis c.p.c.
Il relatoreha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380 - bis c.p.c., di manifesta infondatezza del ricorso.
Art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002
art. 380 - bis c.p
Il relatoreha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380 - bis c.p.c., di manifesta infondatezza del ricorso.
art. 45 D.P.R. 645/94
L’art. 45 D.P.R. 645/94, nel dettare i criteri di liquidazione dei compensi per la consulenza e assistenza nella trattazione e stipulazione dei contratti anche transattivi, stabilisce gli onorari con riferimento al valore della pratica, secondo determinati scaglioni.

Giurisprudenza citata

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Cass. 8054/2014
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26275/2021 R.G. proposto da : SORRENTINO DOMENICO, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato DE SILVA PAOLO (DSLPLA61H19F839V) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FIGUL ANNALIE LISETTE ANNA, elettivamente domiciliato in ROMA V.DELLA CROCE 44, presso lo studio dell’avvocato GRANDINETTI ERNESTO (GRNRST60C04H501T) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 943/2021 depositata il15/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/10/2022 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI.

Rilevato che: Il giudizio trae origine dall'opposizione avanzata Annalie Lisette Anna Figul avverso il decreto ingiuntivo n.1277/04, emesso dal Tribunale di Napoli per il pagamentodella somma di € 497.541, 87 in favore del commercialista Domenico Sorrentino, a titolo di compensi per lo svolgimento dell’incarico professionale relativo alla successione di AmedeoLetticino. Con sentenza n. 1391/13, nel contraddittorio con il Sorrentino, il Tribunale di Napoli accolse parzialmente l'opposizione e revocò il decreto ingiuntivo, condannando Annelie Lisette Anna Figul al pagamento della minor somma, pari ad € 40.981,30.

La Corte di appello di Napoliaccolse parzialmente l’appello del creditore e condannò la cliente al pagamento in suo favore del la somma di € 41.351,08. Per quel che ancora rileva in questa sede, la Corte di merito osservò che:

a) in relazione alla prestazione di accertamento dell’asse ereditario spettava al professionista l’onorario di € 21.977,52, ridotto del 20 % ex art. 15, co 1, con l’aggiunta dell’indennità di cui art. 19 (formazione fascicolo/rubricazione e assenza dallo studio); sulla quota ereditaria di spettanza della Figul (€ 4.395.504,00), venne riconosciuta al professionista la percentuale minima dello 0,50 %per il solo accertamento dell’asse ereditario, atteso il ruolo marginale avuto in relazione alla transazione coi discendenti dell’erede necessario pretermesso e considerata, altresì, la presumibile disponibilità, presso il domicilio del de cuius, di documentazione, bancaria e catastale, idonea a fornire un’agevole traccia delle ricerche da compiere, b) in relazione alla definizione transattiva delle liti in corso tra la Figul e i Letticino, il ruolo settoriale avuto dal Sorrentino, che si era occupato dei profili fiscali della vicenda, comportava l’applicazione dell’art. 45, co.1, del D.P.R. 645/94 nella misura minima, ridotta ex art. 15, comma 1, del 20 %, con aggiunta delle indennità ex art. 19 per l’assenza dallo studio.

Per la cassazione della sentenza d’ap pello ricorre il Sorrentino sulla base di due motivi. Resiste con controricorso Annelie Lisette Anna Figul. Il relatoreha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380 - bis c.p.c., di manifesta infondatezza del ricorso. In prossimità dell’udienza, la controricorrente ha depositato memoria illustrativa. Ritenuto che: Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.113 in relazione al dpr. 645/94, nonché l'errata interpretazione circa un fatto decisivo, perché la Corte d’appello, pur avendo correttamente applicato l'art. 50 del DPR 644/94, avrebbe errato nel determinare il quantum del compenso, facendo ricorso al criterio di equità al fine di applicare la percentuale prevista sulla quota dell’erede nella misura minima , pari allo 0,50%.

Il motivo è inammissibile. L’art. 50 del D.P.R. in questione, nel disciplinare il compenso dovuto per attività rientranti nella sistemazione tra eredi, prevede espressamente la spettanza di onorari determinati “a seconda dell’attività prestata, tenuto conto anche del numero degli eredi, dei legatari e degli usufruttuari, in misura compresa tra lo 0,50 % ed il 3% del totale della massa attiva ereditaria”. Ancora “Allorquando il professionista assiste un coerede, un legatario od un usufruttuario, gli onorari sono determinati con criteri sopra esposti in relazione all’ammontare della quota di spettanza del cliente”.

Lungi dall’applicare un criterio di equità, la Corte distrettuale ha correttamente applicato un criterio normativo, quello previsto all’art. 50 D.P.R. citato, il quale espressamente attribuisce al giudice la discrezionalità di stabilire il compenso in una misura compresa tra lo 0,50 % e il 3 % della massa attiva ereditaria, tenuto conto dell’attività effettivamente prestata. In particolare, in relazione alle prestazioni svolte dal Sorrentino, con apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, è stata ritenuta congrua l’applicazione della percentuale minima sulla quota di spettanza dell’erede, in considerazione dell’attività svolta, limitata al solo accertamento dell’asse ereditario, atteso il ruolo marginale avuto in relazione alla transazione coi discendenti dell’erede necessario pretermesso e tenuto conto della presumibile disponibilità, presso il domicilio del de cuius, di documentazione, bancaria e catastale, idonea a fornire un’agevole traccia delle ricerche da compiere, escludendo, così, anche la maggiorazione per le condizioni di disagio e di urgenza.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.50 D.P.R. 645/94, nonché l'omesso esame circa un fatto decisivo, per aver il giudice di gravame, in relazione all'attività prestata, avente ad oggetto la sistemazione degli interessi con la famiglia Letticino, di cui al preavviso di parcella n. 6, liquidato i compensi in misura inferire a quella richiesta. Il motivo è inammissibile. L’art. 45 D.P.R. 645/94, nel dettare i criteri di liquidazione dei compensi per la consulenza e assistenza nella trattazione e stipulazione dei contratti anche transattivi, stabilisce gli onorari con riferimento al valore della pratica, secondo determinati scaglioni.

La Corte di appello di Napoli, in base ad una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità, ha ritenuto congruo applicare la misura minima, tenuto conto del ruolo marginale del dott. Sorrentino nell’ambito della definizione transattiva della controversia insorta con la famiglia Letticino, limitata ai profili fiscali, considerato che ogni altro aspetto relativo all’eredità era stato curato dal notaio e dall’avvocato. Entrambi i motivi, pur censurando il profilo dell’omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio, non indicano il fatto storico di cui sarebbe stato omesso l’esame, ma sollecitano una nuova valutazione nel merito della vicenda processuale, al fine di invocare un diverso apprezzamento dell’attività svolta dal professionista, inammissibile in sede di legittimità ( Cass. 8054/2014).

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo; Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso art.13, se dovuto. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3 . 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso art.13, s