Cassation court dismisses usucapion appeal, ruling facts and evidence evaluation belong to trial judges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court dismissed the cassation appeal filed by Maurizio Aurelio Manca against the Second Instance Court's rejection of his usucapion claim. Manca argued that the lower courts incorrectly required a 'uti dominus' relationship for possession, ignoring documents showing he paid utility bills, while the opposing party contended these payments did not prove ownership exercise. The court held that assessing factual evidence and determining if documents demonstrate actual property exercise are exclusive powers of the trial judges, making the appeal inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 348 ter, commi 4 e 5 c.p.c.: Censures regarding omitted examination of decisive facts are inadmissible when the second-instance decision follows the same logical path as the first-instance decision, even if additional arguments are added to reinforce the ruling.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3933/2022 R.G. proposto da : MANCA MAURIZIO AURELIO, elettivamente domiciliato in ROMA via antonio bertoloni n. 29, presso lo studio dell’avvocato FULCO SERGIO (FLCSRG73B21F205C) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro LA MEDUSA DI CONSUELO PATRIZIA MANCA C. S.A.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIA TOSCANA 10, presso lo studio dell’avvocato RIZZO ANTONIO (RZZNTN54H26H501L) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CALLONI DANIELE (CLLDNL72B28F205N) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 3482/2021 depositata il30/11/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/12/2022 dal Consiglieredr. MAURO MOCCI . Rilevato: che Maurizio Aurelio Manca ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte d’appello di Milano, che aveva respinto il suo gravame contro la decisione del Tribunale di Milano. Quest’ultimo aveva rigettato la domanda del Manca, volta ad ottenere la declaratoria di usucapione di un immobile, nonché la contestuale domanda riconvenzionale della s.a.s. La Medusa, proprietaria dell’immobile, per il rilascio dello stesso, previo accertamento della cessazione dell’intercorso rapporto di comodato; che, a giudizio della Corte distrettuale, l’appellante non aveva offerto elementi idonei a dimostrare di aver attuato un potere di fatto sulla cosa, continuo e ininterrotto, corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà, né sarebbero stati in tal senso rilevanti i documenti comprovanti il pagamento da parte del Manca delle bollette del gas, dell’energia elettrica e delle utenze telefoniche, non evidenziando, di per sé, che le spese fossero state effettuate uti dominus; che, in prossimità dell’udienza camerale, entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c.
Considerato: che il ricorso è affidato a tre formali motivi; che, col primo, il ricorrente invoca la violazione e falsa applicazione degli artt. 1141 e 1158 c.c. in relazione all’art. 360 primo comma n.3 c.p.c. giacché la Corte territoriale non avrebbe ritenuto operante la presunzione di possesso contenuta nell’art 1141, 1° comma, c.c. sull’assunto per cui i documenti versati in atti non avrebbero dimostrato che detto potere di fatto corrispondesse all’esercizio del diritto di proprietà: in tal modo, per l’applicazione della suddetta norma, avrebbe erroneamente ritenuto necessaria una situazione in cui il potere di fatto fosse, nella sostanza, quello proprio del possesso (ossia una relazione uti dominussulla cosa); che, col secondo, il Manca assume l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., consistiti nella circostanza che la società, nel corso degli anni, si sarebbe sempre disinteressata del bene immobile de quo, non esercitando nessuno dei diritti connessi alla proprietà, nella circostanza che l’esponente avrebbe concluso contratti in relazione all’immobile di cui trattasi qualificandosi quale proprietario dello stesso e nella circostanza che il Manca avrebbe provveduto alla sostituzione della serratura del portone dell’immobile; che la terza censura è volta a contestare la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., in quanto la Corte d’appello sarebbe incorsa in una chiara violazione dell’obbligo di valutazione degli argomenti e delle prove offerte dalle parti nonché dei fatti non contestati (imposto dagli artt. 115 e 116 c.p.c.), trascurando le circostanze di fatto allegate; che la s.a.s. La Medusa si è costituita con controricorso per resistere al ricorso avversario; che il primo motivo è infondato; che, in ordine alla consapevolezza nel ricorrente dell’altruità della cosa, la Corte d’appello ha significativamente ricordato “in tal senso la comunicazione del 26 giugno 2007 (prodotta quale doc. 13 fascicolo La Medusa), inviata da Maurizio Manca alla società La Medusa, con la quale l’attore ha affermato di aver commissionato la realizzazione dell’impianto di condizionamento “previa richiesta alla proprietà, Signora Erminia Forte la quale li ha approvati ed autorizzati”: con tale comunicazione l’attore ha implicitamente riconosciuto di non aver agito uti dominus, avendo rimesso alla proprietà la decisione in merito all’opportunità di eseguire i lavori”; che, in ogni caso, la Corte territoriale ha correttamente applicato la disciplina di cui all’art. 1141 c.c., muovendo dal dato, non contestato, che fosse stata la madre di Maurizio Manca, Erminia Forte (socia di maggioranza della società La Medusa) ad autorizzare l’uso delle due unità immobiliari da parte del figlio, di modo che la traditio del bene non configura la trasmissione del suo possesso ma l'insorgenza di una mera detenzione, sebbene qualificata, senza l’intervento di una interversio possessionis , mediante la manifestazione esterna, diretta contro il proprietario/possessore, della volontà di esercizio del possesso uti dominus (Sez.2, n. 29594 del 22 ottobre 2021); che, in altri termini, si può presumere il possesso rispetto al potere di fatto solo se l’atto di apprensione iniziale non sia stato inequivocabilmente dovuto ad una traditio, come nella specie; che il secondo motivo è inammissibile; che, a prescindere dalla circostanza che la Corte d’appello ha trattato i fatti enunciati dal ricorrente, ritenendoli peraltro non rilevanti (sicché la censura pretenderebbe in realtà di rivalutare inammissibilmente le valutazioni operate in sede di merito), in ogni caso, la conferma anche in punto di fatto della sentenza di primo grado ad opera dell’appello integra l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Sez. 6 - 2, n. 7724 del 9 marzo 2022;
Sez. 1, n. 26774 del 22 dicembre 2016); che il terzo motivo è inammissibile; che, attraverso di esso, il Manca tende a rimettere in discussione valutazioni di fatto; che, in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice delmerito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delleprove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delleprove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Sez. 2 n. 21127 dell’8 agosto 2019); che le censure invece pretendono di ridiscutere, sul piano fattuale, il processo logico attraverso il quale la Corte d’appello ha raggiunto la propria decisione, laddove l'esame dei documenti esibiti e lavalutazione degli stessi, come anche il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice delmerito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte diprova con esclusione di altre,non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017;
Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016); che la memoria del Manca non offre elementi idonei a modificare il quadro testé delineato; che al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, come liquidate in dispositivo; che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore di La Medusa di Consuelo Patrizia Manca s.a.s., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000 (quattromila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previs