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Ordinanza — n. 1241/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows Ministry's appeal, declaring equitable compensation claim inadmissible due to late decree notification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1241/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation dismissed the appeal by the private party against the Ministry of Justice, ordering the lower court's rejection of the equitable compensation claim. The Ministry argued that the 2012 amendment to Law 89/2001 applied retroactively, rendering the compensation decree ineffective because it was not notified within thirty days of filing. The court agreed, noting the decree was filed in 2015 but only notified in 2021, thus violating the strict notification deadline established by the amended law.

Regesto Legislator

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Art. 5 comma 2 l. 89/2001; Art. 55 D.L. 83/2012: The equitable compensation procedure is governed by the law as amended in 2012, and a decree remains ineffective if not notified within thirty days of the filing, barring any subsequent claim.

Parole chiave

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equitable compensation procedure Law 89/2001 retroactive application notification deadline ineffective decree procedural bar Supreme Court of Cassation durata eccessiva del procedimento

Disposizioni normative citate

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Art. 5 comma 2 l. 89/2001
25 - 1 1 - 2022 -3- Sennonché, l’art. 5 comma 2 l. 89/2001 risulta introdotto con D.L.
Art. 55 comma 2 D.L. 83/2012
L’art. 55, comma 2, del D.L.
Art. 3 comma 5 l. 81/2001
89/01, in relazione all’art. 360 n.
art. 380-bis cod. proc. civ
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: La Corte d’Appello afferma che la disposizione ex art.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 10879 del 07/05/2018
Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 10879 del 07/05/2018, Rv.
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 12255/2022 R.G. proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro GENERALI SANDRO; -intimato - avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO DI PERUGIA n. 28/2021 depositata il 04/11/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2022 dal Consigliere LUCA VARRONE. Ric. 2022n. 12255 sez. M2 - ud. 25 - 1 1 - 2022 -2- RILEVATO CHE:

1. Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto collegiale di rigetto di opposizione a decreto monocratico che aveva riconosciuto l’equo indennizzo alla parte privata, decreto notificato al Ministero della Giustizia a circa sei anni di distanza dallapubblicazione.

2. Sandro Generali è rimastointimato .

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta fondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. CONSIDERATO CHE 1.Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale il Ministero denuncia violazione dell’art. 5, co. 2, legge n. 89/01, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., dolendosi dell’erroneità della decisione che ha ritenuto non applicabile al decreto monocratico in esame (pubblicato il 05.05.2015) l’art. 5 comma 2 l. 89/01, come novellato nel 2012, ai sensi del quale il decreto diventa inefficace se non viene notificatoentro trenta giorni dal deposito in cancelleria, e la domanda non può più essere riproposta (decreto notificato nella fattispecie il 05.01.2021).

2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: La Corte d’Appello afferma che la disposizione ex art. 5 comma 2 l. n. 89/01 non sarebbe applicabile al decreto in esame, posto che lo stesso, emanato il 05.05.2015, sarebbe stato soggetto al vecchio rito, e dunque non vi sarebbe stato alcun termine per la notifica. Ric. 2022n. 12255 sez. M2 - ud. 25 - 1 1 - 2022 -3- Sennonché, l’art. 5 comma 2 l. 89/2001 risulta introdotto con D.L. n. 83/2012, convertito in legge 134/2012, quest’ultima entrata in vigore in data 12/08/2012.

L’art. 55, comma 2, del D.L. in questione prevede l’entrata in vigore delle disposizioni innovative della legge 89/2001 a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione. Orbene, poiché il ricorso per equa riparazione del Generali risulta essere stato iscritto al n. RG 434/2015 della Corte d’Appello di Perugia, è evidente che al provvedimento in questione era applicabile la novella del 2012, all’epoca già pienamente vigente. Risulta, altresì, che il decreto, emesso il 05.05.2015, è stato notificato solamente il 05.01.2021, di talché lo stesso avrebbe dovuto essere dichiarato inefficace in forza dell’art. 5 comma 2 l 89/2001: infatti, “Nel procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo regolato dalla l. n. 89 del 2001, la tardiva notifica del decreto emanato aisensi dell'art. 3, comma 5, comporta l'inefficacia dello stesso e l'improponibilità della domanda indennitaria ex art. 5, comma 2, diversamente da quanto previsto dal sistema di cui agli artt. 633 ss. c.p.c., nell'ambito del quale, mancando un divieto di riproponibilità della domanda, l'eventuale inefficacia del decreto impone, comunque, per ragioni di economia processuale, l'esame nel merito della pretesa” (cfr.

Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 10879 del 07/05/2018, Rv. 648095).

3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore. 4Il ricorrente non ha depositato memoria.

5. Dunque, alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso va accolto ed il decreto n. 28 del 2021 della Corte d'Appello di Ric. 2022n. 12255 sez. M2 - ud. 25 - 1 1 - 2022 -4- Perugia deve essere cassato senza rinvio,avendo perso efficacia il decreto monocratico emanato ai sensi dell'art. 3, comma 5, della l. n. 81 del 2001 perché non notificato nei termini e non potendo più la domanda di equo indennizzo essere ripropostaai sensi del successivo art. 5, comma 2, della medesima legge.

6. Il ricorrente, tenuto conto del valore della causa pari a € 4.000, deve essere condannato al pagamento, in favore del Ministero della Giustizia dell’importo di euro 1.458,50 per il giudiziooriginario di merito conclusosi con il decreto della Corte di Appello di Perugia n. 21/2021, oltre a spese prenotate a debito. 5. –In ragione dell’esito del ricorso, anche le spese legali del giudizio di legittimità devono seguire la soccombenza e possono liquidarsi come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso cassa senza rinvio il decreto impugnato dichiarando improponibile la domanda di equa riparazione e condanna il ricorrente al pagamentoin favore del Ministero della giustizia delle spese del giudizio di merito che liquida in euro 1458,50 oltre spese prenotate a debito e alle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 1200,00oltre spese pre