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Ordinanza — n. 1224/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against dismissal of evidence requests due to failure to investigate procedural intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1224/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the lower court's rejection of the appellant's evidence requests and remanded the case for retrial. The appellant argued that specific evidence chapters were properly submitted via summary notes despite initial dismissal of oral requests. The court held that while parties must reiterate evidence requests at the conclusion stage, the lower court failed to investigate whether the appellant's conduct demonstrated an unequivocal intent to persist with those requests.

Regesto Legislator

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Art. 183, 184, 187, 189, 281 sexies c.p.c.; While parties must specifically reiterate evidence requests at the conclusion stage, the court of first instance must investigate the party's overall conduct to determine if they unequivocally intended to persist with premissed evidence requests.

Parole chiave

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evidence requests conclusion stage procedural conduct remand for retrial summary notes abandonment of claims investigation of intent indicazioni nutrizionali

Disposizioni normative citate

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Art. 112 Cost.
Art. 183 c.p.c.
Art. 184 c.p.c.
Art. 187 c.p.c.
Art. 189 c.p.c.
Art. 281 sexies c.p.c.
La Corte distrettuale non avrebbe tenuto conto della peculiarità del giudizio ex art. 281 sexies c.p.c.; che Fall.
Art. 24 Cost.
Art. 111 Cost.
Art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.
nonché 24 e 111 Cost., in riferimento all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., giacché la richiesta era stata formulata all’atto della precisazione delle conclusioni, ma poi era stata specificata, mediante le note riepilogative, con la esatta trascrizione dei capitoli di prova.
art. 281 sexies c.p
La Corte distrettuale non avrebbe tenuto conto della peculiarità del giudizio ex art. 281 sexies c.p.c.; che Fall.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 33103 del 10 novembre 2021
Sez. 3, n. 10767 del 4 aprile 2022
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9235/2022 R.G. proposto da : ALIMENTARI MERIDIONALI ALIMER SRL, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato D'AGOSTINO GAETANO (DGSGTN66M07H703P) -ricorrente- contro FALLIMENTO GESTIONI FOOD SRL -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 1368/2021 depositata il23/09/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/12/2022 dal Consiglieredr. MAURO MOCCI . Rilevato: che Alimentari Meridionali – ALL.MER s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte d’appello di Salerno che aveva respinto il suo gravame nei confronti della decisione del Tribunale di Salerno.

Quest’ultimo aveva accolto la domanda di cui al decreto ingiuntivo proposto da Gestione Food s.r.l. (nel frattempo dichiarata fallita, con successiva costituzione del curatore), volta ad ottenere il pagamento di una fornitura di merce; che la Corte territoriale – in riferimento alle istanze istruttorie non ammesse – aveva affermato che le prove orali avrebbero dovuto espressamente essere riproposte al momento della precisazione delle conclusioni, non essendo sufficiente un mero rinvio agli atti; Considerato: che il ricorso è affidato ad un unico motivo; che ALL.MER s.r.l. assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 183, 184, 187, 189 e 281 sexies c.p.c. nonché 24 e 111 Cost., in riferimento all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., giacché la richiesta era stata formulata all’atto della precisazione delle conclusioni, ma poi era stata specificata, mediante le note riepilogative, con la esatta trascrizione dei capitoli di prova.

La Corte distrettuale non avrebbe tenuto conto della peculiarità del giudizio ex art. 281 sexies c.p.c.; che Fall. Gestione Food s.r.l. è rimasto contumace; che il predetto motivo è fondato; che, secondo la più recente giurisprudenza, nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione; tale presunzione può essere ritenuta, tuttavia, superata dal giudice di merito, qualora dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi (Sez. 2, n. 33103 del 10 novembre 2021;

Sez. 3, n. 10767 del 4 aprile 2022); che, nella specie, la Corte territoriale ha mancato di svolgere la predetta ulteriore indagine; che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata ed al giudice del rinvio spetterà di valutare se la condotta processuale della parte possa aver complessivamente inteso non rinunciare alle prove invocate e non ammesse;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in R