Court allows defense lawyer's appeal, ruling reimbursement for failed debt recovery is due if attempted in good faith.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation allowed Katia Balestra's appeal against the Venice Court of First Instance, which had denied reimbursement for failed debt recovery procedures. The defense lawyer argued that established case law requires the state to cover costs for unsuccessful but attempted recovery efforts. The court found the lower judge erred by failing to verify the good faith attempt rather than denying reimbursement outright.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 116 D.P.R. n. 115/2002; The defense lawyer at state expense is entitled to reimbursement for unsuccessful debt recovery procedures provided a non-pretextual attempt was made, without needing to prove the client's inability to pay.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21025-2021 proposto da: BALESTRA KATIA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa da sé stessa; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimato - avverso l'ordinanza n. R.G. 1262/2021 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 18/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'11/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE TEDESCO. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE L’avv.
Katia Balestra, difensore d’ufficio nel procedimento penale nell’interesse di Azzam Tarek dinanzi al Tribunale di Venezia, proponeva opposizione contro il decreto di liquidazione emesso dal magistrato procedente, lamentando l’omessa liquidazione delle spese e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito, non andate a buon fine. Il Tribunale di Venezia confermava la decisione, ritenendo che il rimborso non fosse in questo caso dovuto. Tale ratio decidendi è oggetto dell’unico motivo del ricorso per cassazione, proposto in relazione all’art. 360, comma n. 3, c.p.c., con il quale la ricorrente su duole perché il Tribunale ha negato un rimborso pacificamente dovuto in base a principi giurisprudenziale acquisiti.
La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di manifesta fondatezza del ricorso, che il collegio condivide e fa propria. Infatti, il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine. Tale principio, infatti, risulta del tutto coerente con la lettera dell'art.116 D.P.R. n. 115/2002 e con la sua stessa "ratio", poiché l'estensione della liquidazione anche ai compensi e agli esborsi resisi necessari per la conseguente procedura esecutiva, ancorché rimasta infruttuosa, si giustifica per riferirsi strumentalmente e funzionalmente ad una precedente attività professionale comunque resa (anche) nell'interesse dello Stato (Cass.n. 40073/2021; n. 22579/2019; n. 27854/2011).
È stato anche chiarito che «In tema di patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art.116 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , il difensore d'ufficio non può ottenere la liquidazione dell'onorario a carico dell'erario senza dimostrare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero (nella specie attraverso l'emissione del decreto ingiuntivo, l'intimazione dell'atto di precetto ed il verbale di pignoramento immobiliare negativo), ma non è tenuto a provare anche l'impossidenza dell'assistito, che si risolverebbe in un onere eccessivo e non funzionale all'istituto della difesa d'ufficio» (Cass. n. 8359/2020).
Consegue dai principi di cui sopra il palese errore in cui è incorso nel caso di specie il giudice dell’opposizione, il quale, investito della richiesta di rimborso da parte del difensore d’ufficio, invece di assumere posizione di principio, avrebbe dovuto verificare se il difensore avesse dimostrato di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali. Si impone pertanto la cassazione dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Venezia in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglieil ricorso; cassa l’ordinanza impugnata; rinvia al Tribunale di Venezia in diversa composizione anche per le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Se