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Ordinanza — n. 1207/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1207/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1207/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30079-2021 proposto da: ANGELI LIVIO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CRISTIAN D'ORLANDO; -ricorrente - contro ANGELI LORETTA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato RADINA ALESSANDRO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 362/2021 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata l'11/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'11/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1207/2023 — snciv · Corte di Cassazione: a) Il coerede, il quale abbia apportato miglioramenti al bene ereditario da lui posseduto, non può invocare la disciplina dell'art.1150 c.c. — la quale attribuisce al terzo possessore di buona fede una indennità pari all'aumento di valore della cosa per effetto dei miglioramenti — ma, quale mandatario o utile gestore degli altri compartecipi alla comunione ereditaria, ha unicamente il diritto di essere rimborsato delle spese fatte per la cosa comune, dal momento che lo stato di indivisione riconduce all'intera massa i miglioramenti apportati dal coerede; ne consegue che al momento dell'attribuzione delle quote l'apporto si ripartisce, insieme con le spese, tra i vari condividenti, secondo il principio nominalistico (Cass. n. 925/1979; n. 3247/2009; n. 16206/2013; n. 5135/2019).

Parole chiave

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spese ed oneri comuni contributi di mantenimento rimborso delle spese spese di ristrutturazione spese di sostentamento restituzione della proprietà
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30079-2021 proposto da: ANGELI LIVIO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CRISTIAN D'ORLANDO; -ricorrente - contro ANGELI LORETTA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato RADINA ALESSANDRO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 362/2021 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata l'11/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'11/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

GIUSEPPE TEDESCO. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE La Corte d’appello di Trieste ha confermato la decisione di primo grado, resa nella causa di scioglimento di comunione fra i fratelli Angeli Loretta e Angeli Livio. Per quanto interessa in questa sede la Corte d’appello, confermando la decisione di primo grado, ha negato che Angeli Livio potesse pretendere il rimborso delle spese sostenute per la manutenzione di uno degli immobili comuni, e ciò in base al rilievo che le spese stesse erano state sostenute per l’immobile già adibito adabitazione del medesimo Angeli Livio nella prospettiva, poi realizzatasi, dell’attribuzione del cespite a lui sede di divisione, non ricorrendo perciò l’ipotesi delle spese sostenute nell’interesse comune.

Tale ratio decidendi è oggetto dei due motivi di ricorso proposto da Angeli Livio, con i quali, sotto diversa prospettiva, si denuncia che le ragioni indicate dalla Corte d’appello lasciavano fermo il fatto giustificativo del rimborso, consistenti nel sostenimento da parte del singolocompartecipe della spesa di manutenzione durante lo stato di indivisione. Angeli Loretta ha resistito con controricorso. La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema corte su conforme proposta del relatore di manifesta fondatezza del ricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria. Il ricorso è fondato. Vengono in considerazione i seguenti principi di diritto:

a) Il coerede, il quale abbia apportato miglioramenti al bene ereditario da lui posseduto, non può invocare la disciplina dell'art.1150 c.c. — la quale attribuisce al terzo possessore di buona fede una indennità pari all'aumento di valore della cosa per effetto dei miglioramenti — ma, quale mandatario o utile gestore degli altri compartecipi alla comunione ereditaria, ha unicamente il diritto di essere rimborsato delle spese fatte per la cosa comune, dal momento che lo stato di indivisione riconduce all'intera massa i miglioramenti apportati dal coerede; ne consegue che al momento dell'attribuzione delle quote l'apporto si ripartisce, insieme con le spese, tra i vari condividenti, secondo il principio nominalistico (Cass. n. 925/1979; n. 3247/2009; n. 16206/2013; n. 5135/2019).

b) Nel giudizio di divisione ereditaria di un bene riscontrato non divisibile, le migliorie apportate da uno dei condividenti vengono a far parte dello stesso per il principio dell'accessione, con la conseguenza che di esse deve tenersi conto ai fini della stima del bene medesimo, nonché della determinazione delle quote e della liquidazione dei conguagli (Cass. n. 5527/2020). Consegue dai principi di cui sopra che il timore, espresso dalla Corte d’appello, secondo cui, qualora il rimborso fosse stato accordato, l’altro condividente, assegnatario di un bene in deteriore stato di manutenzione, sarebbe penalizzato, a vantaggio dell’altro, non ha ragion d’essere.

Il valore di attribuzione del bene è pur sempre quello effettivo, derivante dai miglioramenti o dallo stato deteriore di esso, il che esclude in radice la possibilità di ingiusti arricchimenti o depauperamenti. Ai fini che rilevano è poi del tutto indifferente che le spese siano state per un bene al possesso esclusivo di uno dei coeredi o per un bene oggetto di compossesso. Si deve rilevare ancora che non è ravvisabile nella decisione impugnata una duplice ratio decidendi. L’ulteriore rilievo della Corte d’appello, secondo cui la “congruità degli importi accertata dal consulente tecnico non è da sola sufficiente ad accogliere la domanda”, è pur sempre riferito al fatto che le spese avevano riguardato il bene assegnato a colui chele aveva sostenute.

Pertanto, non si può ravvisare in tale rilievo un’affermazione autonoma volta a evidenziare il difetto di prova dei lavori a cui si riferiva la pretesa. Del resto, sul presupposto che il rilievo del primo giudice in ordine al fatto che i lavori inerivano a un bene oggetto di assegnazione all’attuale ricorrente, erroneo per quanto sopra detto, la Corte d’appello ha ritenuto assorbita ogniulteriore ragione di censura. Si impone pertanto la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa l’ordinanza impugnata; rinvia alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione anche per le spese. Così deciso in Roma, nella camera