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Ordinanza — n. 1184/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of interest regarding non-impugned factual findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1184/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to challenge the specific factual findings that formed the basis of the lower court's decision. The appellant argued against the evaluation of documentary evidence and the admissibility of oral proof, but these arguments did not address the core legal reasoning or the specific facts found by the trial court. Consequently, the Court applied the principle that omitting the appeal against one valid ground renders the entire appeal inadmissible due to lack of interest.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; In the presence of multiple grounds supporting a decision, omitting the appeal against even one valid ground renders the entire appeal inadmissible due to lack of interest, as the potential acceptance would not alter the unchallenged ratio decidendi.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack of interest ratio decidendi multiple grounds omitted appeal prestazioni compensative spese mediche indennità di patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 14 D.Lgs. n. 150 del 2011
STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con l’ordinanza impugnata, resa nelle forme di cui all’art. 14 del D.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.
art. 380-bis cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9057 del 28/08/1999
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13083 del 24/11/1999
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13552 del 04/12/1999
531469; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13552 del 04/12/1999, Rv.531832; Cass.
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5902 del 23/04/2002
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2273 del 04/02/2005
Cass. Sez. U, Sentenza n. 16602 del 08/08/2005
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2811 del 08/02/2006
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20118 del 18/09/2006
Cass. Sez. U, Sentenza n. 10374 del 08/05/2007
Cass. Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013
Cass. Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016
Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1578-2022 proposto da: LAURENTI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, GAETANO FILANGIERI n. 4, presso lo studio dell'avv. CESARE CARDONI, che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro LUDOVISI FABIO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA BUENOS AIRES n. 14, presso lo studio dell’avv. ALESSANDRO GRAZIANI, che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di VITERBO, depositata il 03/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2022 dal Consigliere Dott.

STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con l’ordinanza impugnata, resa nelle forme di cui all’art. 14 del D. Lgs. n. 150 del 2011, il Tribunale di Viterbo rigettava l’opposizione proposta da Laurenti Giuseppe avverso il decreto ingiuntivo n. 1078/2020, con il quale era stato ingiunto all’opponenteil pagamento della somma di € 15.525 a fronte delle prestazioni professionali di assistenza legale svolte da Ludovisi Fabio in favore del Laurenti in relazione ad un giudizio civile. Con il medesimo provvedimento, il Tribunale rigettava altresì la domanda riconvenzionale, con la quale il Laurenti aveva invocato la condanna del Ludovisi al pagamento della somma di € 25.800 a fronte di prestazioni sanitarie rese in favore suo e dei suoi familiari, per ravvisata assenza di prova circa la natura di tali prestazioni, la data della loro esecuzione ed il corrispettivo singolarmente pattuito per ciascuna di esse, nonché l’eccezione di compensazione tra i due contrapposti crediti.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Laurenti Giuseppe, affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso Ludovisi Fabio. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Con l’ordinanza impugnata, resa nelle forme di cui all’art. 14 del D. Lgs. n. 150 del 2011, il Tribunale di Viterbo rigettava l’opposizione proposta da Laurenti Giuseppe avverso il decreto ingiuntivo n. 1078/2020, con il quale era stato ingiunto all’opponente il pagamento della somma di € 15.525 a fronte delle prestazioni professionali di assistenza legale svolte da Ludovisi Fabio in favore del Laurenti in relazione ad un giudiziocivile.

Con il medesimo provvedimento, il Tribunale rigettava altresì la domanda riconvenzionale, con la quale il Laurenti aveva invocato la condanna del Ludovisi al pagamento della somma di € 25.800 a fronte di prestazioni sanitarie rese in favore suo e dei suoi familiari, per ravvisata assenza di prova circa la natura di tali prestazioni, la data della loro esecuzione ed il corrispettivo singolarmente pattuito per ciascuna di esse, nonché l’eccezione di compensazione tra i due contrapposti crediti. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Laurenti Giuseppe, affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso Ludovisi Fabio. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la mancata ammissione delle prove orali che erano state articolate al fine di dimostrare l’effettivo svolgimento delle prestazioni mediche alle quali si riferiva il credito rivendicato in via riconvenzionale. Tali prove avrebbero dovuto essere ammesse, sia in presenza di principio di prova documentale, rappresentata dalle notule depositate in atti di causa, sia in forza del mancato disconoscimento, da parte del Ludovisi, dello svolgimento delle prestazioni sanitarie di cui anzidetto.

Con il secondo motivo, il ricorrente insiste nella denunzia della mancata ammissione delle prove orali da lui articolate nel merito, sostenendo che in tal modo sarebbe stato ingiustamente limitato il suo diritto di difesa. Le due censure, meritevoli di esame congiunto, sono inammissibili. Il Tribunale ha infatti ritenuto che le prove articolate dal Laurenti non fossero ammissibili, poiché “… il richiamo alle “notule in atti” non permette l’individuazione delle singole prestazioni sanitarie effettuate (in mancanza di specificazione, per ciascuna, della data, dell’oggetto e del destinatario, nonché del corrispettivo dovuto)” (cfr. pag. 2 dell’ordinanza impugnata).

Il ricorrente riporta, a pag. 7 del ricorso, il contenuto delle notule che egli aveva depositato, ed anche, alla pagina seguente, i capitoli di prova orale che erano stati articolati, al fine di consentire la verifica della decisività del vizio processuale denunziato. Quest’ultima consente di evidenziare che le notule –contrariamente a quanto affermato dal Tribunale– contengono l’indicazione dei soggetti nei cui confronti il Laurenti aveva reso le prestazioni sanitarie oggetto della domanda riconvenzionale ed i relativi importi, ma non specificano invece – come, stavolta correttamente, rilevato dal giudice di merito–la tipologia delle prestazioni predette, né la data della loro esecuzione.

La valutazione di genericità della prova documentale allegata dal Laurenti, e – di conseguenza – dell’inammissibilità della prova orale dedotta a conferma dei documenti sui quali era fondata la domanda riconvenzionale, formulata dal giudice di merito sulla base di diversi rilievi, ed all’esito di una valutazione in punto di fatto, non è dunque completamente attinta dalle censure proposte dal ricorrente. Queste ultime, pertanto, vanno dichiarate inammissibili, in quanto non idonee ad inficiare totalmente la validità dell’accertamento di merito svolto dal Tribunale, in applicazione del principio per cui, in presenza di plurime ragioni idonee a sostenere la decisione, l'omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una soltanto di esse “… determina l'inammissibilità, per difetto di interesse, anche del gravame proposto avverso le altre, in quanto l'eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulla ratiodecidendi non censurata, con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe, pur sempre fondata, del tutto legittimamente, su di essa” (Cass.

Sez.1, Sentenza n. 9057 del 28/08/1999, Rv.529500; conf. Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 13083 del 24/11/1999, Rv. 531469; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13552 del 04/12/1999, Rv.531832; Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 5902 del 23/04/2002, Rv. 553946; Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 2273 del 04/02/2005, Rv.579529; Cass. Sez. U , Sentenza n. 16602 del 08/08/2005, Rv.582945; Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 2811 del 08/02/2006, Rv.586593; Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 2 0118 del 18/09/2006, Rv.592496; Cass. Sez. U , Sentenza n. 10374 del 08/05/2007, Rv.596410; Cass. Sez. U , Sentenza n. 7931 del 29/03/2013, Rv.625631;

Cass. Sez. L , Sentenza n. 4293 del 04/03/2016, Rv.639158; Cass. Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019, Rv.654319)”. Il Collegio condivide la proposta del relatore. La memoria depositata da parte ricorrente non offre argomenti ulteriori rispetto al ricorso, dei cui motivi è meramente riproduttiva. Inoltre, in essa vi è la conferma che il ricorrente lamenta un “errore di valutazione” del contenuto dei documenti e delle prove acquisite agli atti del giudizio di merito (cfr. pag. 2 della memoria). Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a nor