Ordinanza — n. 1183/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IApronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. RG 10336-2022 proposto da: CESARONI MASSIMO, GRASSI SUSANNA, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA MAZZINI, 27, presso lo studio dell'avvocato BENEDETTA ROSATI, rappresentati e difesi dall'avvocato ELVIRA CARACCIOLO; -ricorrenti - contro GRASSI ROBERTO, in proprio e quale coerede de Adelia Ristori e Giuliano Grassi, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURIZIO RUDALLI, GIANNOTTO ULIVI; -resistente - contro GRASSI ANGELA, GRASSI MADDALENA, RISTORI ANDRIA, BANCO FIORENTINO MUGELLO IMPRUNETA SIGNA CREDITO COOPERATIVO SOC COOPERATIVA; -intimati - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. RG 6850/2010 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 21/03/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'11/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 279 c.p, art. 295 c.p, art. 337 c.p; Ordinanza — n. 1183/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Insomma, la norma subordina la sospensione non solo alla discrezionalità del giudice, ma alla concorde istanza di entrambe le parti. È stato osservato che quando la sospensione sia richiesta da una sola parte, il giudice non può disporre la sospensione, anche in quei casi in cui potrebbe essere giustificata. Il richiamo all’art. 337 c.p.c., operato con il provvedimento impugnato, è del tutto fuori luogo. In assenza della richiesta di entrambe le parti non sussistevano i presupposti della sospensione. La particolarità della situazione non autorizzava il giudice a disporre diversamente.
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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. RG 10336-2022 proposto da: CESARONI MASSIMO, GRASSI SUSANNA, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA MAZZINI, 27, presso lo studio dell'avvocato BENEDETTA ROSATI, rappresentati e difesi dall'avvocato ELVIRA CARACCIOLO; -ricorrenti - contro GRASSI ROBERTO, in proprio e quale coerede de Adelia Ristori e Giuliano Grassi, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURIZIO RUDALLI, GIANNOTTO ULIVI; -resistente - contro GRASSI ANGELA, GRASSI MADDALENA, RISTORI ANDRIA, BANCO FIORENTINO MUGELLO IMPRUNETA SIGNA CREDITO COOPERATIVO SOC COOPERATIVA; -intimati - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. RG 6850/2010 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 21/03/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'11/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
GIUSEPPE TEDESCO; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. CORRADO MISTRI, il quale conclude per l'accoglimento del ricorso, con conseguente cassazione dell'impugnata ordinanza e fissazione del termine per la riassunzione del giudizio. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE In una causa di riduzione per lesione di legittima, proposta dal coniuge della de cuius , pretermesso in base al testamento, il Tribunale di Firenze, con sentenza non definitiva, accertava che il testamento ledeva la quota riservata del coniuge; inoltre, decidendo su reciproche domande dei coeredi, accertava l’esistenza di alcune donazioni realizzate dalla de cuius e negava l’esistenza di altre donazioni; disponeva la prosecuzione del giudizio per lo scioglimento della comunione.
Proposto appello immediato contro la sentenza, il Tribunale, su istanza dell’appellante, sospendeva il giudizio, ritenendo che l’accertamento contenuto nella sentenza non definitiva condizionasse le operazioni di scioglimento della comunion e , incidendo sulla composizione della massa. In particolare il giudice osservava che «il decisum della pronuncia pregiudiziale », dovesse essere «valutato come oggettivamente controvertibile, avuto riguardo alla complessità in fatto dei rapporti esistenti fra la defunta e i suoi familiari»; sulla base di tale valutazion e ha ritenuto che si giustificasse « l’esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo ex art. 337, comma 2, c.p.c.» Contro il provvedimento Susanna Grassi e Cesaroni Massimo hanno proposto istanza di regolamento di competenza.
Roberto Grassi ha depositato memoria di costituzione. Le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’udienza. Il regolamento è fondato. Ex art. 279 c.p.c., nel rapporto fra il giudizio di impugnazione di una sentenza parziale e quello che sia proseguito davanti al giudice che ha pronunciato detta sentenza o al giudice dichiarato competente, l'unica possibilità di sospensione di quest'ultimo giudizio è quella su richiesta concorde delle parti, ai sensi dell'art. 279, quarto comma, c.p.c., restando esclusa sia la sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. sia la sospensione ai sensi del secondo comma dell'art. 337 c.p.c. per l'assorbente ragione che il giudizio è unico e che, pertanto, la sentenza resa in via definitiva è sempre soggetta alle conseguenze di una decisione incompatibile sulla statuizione oggetto della sentenza parziale (Cass. n. 5894/2015; n. 8664/2020).
Insomma, la norma subordina la sospensione non solo alla discrezionalità del giudice, ma alla concorde istanza di entrambe le parti. È stato osservato che quando la sospensione sia richiesta da una sola parte, il giudice non può disporre la sospensione, anche in quei casi in cui potrebbe essere giustificata. Il richiamo all’art. 337 c.p.c., operato con il provvedimento impugnato, è del tutto fuori luogo. In assenza della richiesta di entrambe le parti non sussistevano i presupposti della sospensione. La particolarità della situazione non autorizzava il giudice a disporre diversamente.
Pertanto, il regolamento deve essere accolto, con conseguente cassazione dell’ordinanza impugnata. Le parti debbono essere rimesse dinanzi al Tribunale di Firenze, con termine di legge per la riassunzione della causa. Spese al merito.
P.Q.M.
accoglie l’istanza di regolamento proposta da Grassi Susanna e Cesaroni Massimo; cassa l’ordinanza impugnata; rimette le parti dinanzi al Tribunal e di Firenze, con termine di legge per l a riassunzione; spese al merito. Così deciso in Roma, nella camera di con