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Ordinanza — n. 1180/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against defense fee liquidation due to lack of specificity and factual review attempts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1180/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the request to review the lower court's decision on defense fees. The appellant argued for higher fees based on the complexity of the work and tariff violations, but failed to provide concrete evidence of specific tariff breaches or economic prejudice. The court ruled that such arguments constitute an attempt to re-evaluate factual findings, which is outside the scope of a cassation proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002: An appeal against a decision on defense fees is inadmissible if it merely requests a revision of the court's factual assessment without alleging specific tariff violations or demonstrating concrete economic prejudice.

Parole chiave

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defense fees liquidation patrocinio a spese dello Stato inadmissibile ricorso violazione minimi tariffari giudizio di legittimità prejudizio economico specificità motivi revoca del gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
art. 380-bis cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013
Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30716 del 21/12/2017
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18086 del 07/08/2009
Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 27020 del 15/11/2017
Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2532 del 10/02/2015
Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7654 del 27/03/2013
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3652/2022 R.G. proposto da: PAGANO PATRIZIA, rappresentata e difesa dall’avv. PATRIZIA PAGANO e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente- Contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimato- avverso DECRETOdi TRIBUNALE GROSSETO n. 1525/2020 depositata il21/06/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/12/2022 dal Consigliere STEFANO OLIVA. FATTI DI CAUSA Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Grosseto rigettava l’opposizione proposta da Pagano Patrizia avverso la liquidazione del compenso spettante al difensore di soggetto ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

Il Tribunale riteneva, in particolare, dovuto il compenso per le sole fasi di studio e introduttiva, avendo il difensore successivamente rinunciato all’incarico, e parametrava il compenso tenuto conto della “modestia delle questioni trattate”. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Pagano Patrizia, affidandosi a due motivi. Il Ministero della Giustizia, intimato, non ha svolto attività difensiva. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:

“PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC.CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Grosseto rigettava l’opposizione proposta da Pagano Patrizia avverso la liquidazione del compenso spettante al difensore di soggetto ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale riteneva, in particolare, dovuto il compenso per le sole fasi di studio e introduttiva, avendo il difensore successivamente rinunciato all’incarico, e parametrava il compenso tenuto conto della “modestia delle questioni trattate”.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Pagano Patrizia, affidandosi a due motivi. Il Ministero della Giustizia, intimato, non ha svolto attività difensiva. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la mancata considerazione della complessità dell’opera svolta prima dell’interruzione del rapporto professionale. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dei minimi tariffari. Le due censure, che meritano un esame congiunto, sono inammissibili. Il Tribunale ha ritenuto, all’esito di giudizio di fatto non utilmente censurabile in sede di legittimità, che le questioni trattate dal difensore nello svolgimento dell’incarico fossero particolarmente modeste.

La ricorrente contesta tale affermazione, senza tuttavia allegare alcun elemento che il giudice di merito avrebbe trascurato, idoneo a dimostrare che, al contrario, l’attività svolta era stata di particolare complessità e rilievo. La prima censura, di conseguenza, si risolve in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148del 25/10/2013 , Rv. 627790).

La seconda censura, invece, difetta di specificità, poiché la doglianza della ricorrente –secondo cui sarebbero stati violati i minimi di tariffa– non si accompagna alla indicazione di quale sarebbe, in concreto, il pregiudizio economico conseguente al vizio denunciato. In proposito, va data continuità all’orientamento secondo cui, qualora il ricorrente lamenti la scorretta applicazione di una determinata tariffa, o di uno scaglione della stessa, in luogo di quelli cui il giudice di merito avrebbe dovuto fare riferimento, ha l’onere di specificare, nel motivo di censura dedotto in Cassazione, le voci e gli importi considerati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore (Cass.

Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 30716 del 21/12/2017 , Rv. 647175; Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 18086 del 07/08/2009 , Rv. 609456; Cass. Sez. 5 , Ordinanza n. 27020 del 15/11/2017 , Rv. 64617), di indicare il valore della controversia (Cass. Sez. 6 - 3 , Ordinanzan. 2532 del 10/02/2015 , Rv. 634324) e di dimostrare che l'attività sia stata effettivamente resa e quali siano state, in concreto, le violazioni dei limiti tariffari (Cass. Sez. 6 - 3 , Ordinanza n.7654 del 27/03/2013 , Rv. 625598), perché solo in questo modo il collegio viene posto in grado di apprezzare quale sarebbe stato, in concreto, il pregiudizio economico che la parte avrebbe subito per effetto del vizio denunciato”.

Il Collegio condivide la proposta del relatore. La memoria depositata da parte ricorrente in prossimità dell’adunanza camerale non offre argomenti ulteriori rispetto ai motivi di ricorso, dei quali è meramente riproduttiva. Il ricorso va dunque dichiaratoinammissibile. Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.