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Ordinanza — n. 1179/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal regarding invalid private mail notification interrupting statutory time limits. The appeal is allowed due to lack of legal certainty on delivery date. The case is remanded to the lower court for further proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1179/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal filed by Nardini Vilma against a Rome Tribunal decision rejecting her opposition to a traffic fine. The appellant argued that a private postal notification of the summons was invalid under pre-2017 laws, thereby interrupting the peremptory time limit for the Prefecture's decision. The court agreed, ruling that without a certified delivery date from an authorized operator, the notification's interruption effect is legally uncertain and thus ineffective. Consequently, the lower sentence was quashed and the case remanded to the Tribunal of Rome.

Regesto Legislator

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Art. 204 D.Lgs. n. 285/1992; Art. 57, 58 L. n. 124/2017: A notification via private postal operator lacking a certified delivery date prior to the 2017 law regime fails to legally interrupt peremptory time limits due to the absence of certainty regarding actual receipt.

Parole chiave

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private postal notification interruption of time limits legal certainty of delivery traffic code procedural rules invalid administrative summons pre-2017 postal regulations cassation remand validità della notifica postale

Disposizioni normative citate

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Art. 204 del D. Lgs. n. 285 del 1992
124 del 2017, rende inefficace l’invio della convocazione ai fini interruttivi del termine di cui all’art. 204 del codice della strada, attesa l’incertezza legale sulla data di effettiva consegna del plico”.
Art. 57 della Legge n. 124 del 2017
Art. 58 della Legge n. 124 del 2017
Art. 139 e ss. c.p.c.
Direttiva n. 2008/6/CE
art. 380-bis cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez.U, Sentenza n. 299 del 10/01/2020
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3213/2022 R.G. proposto da : NARDINI VILMA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO DE SANCTIS n. 15, presso lo studio dell’avv. SIMONA DI FONSO,che lo rappresenta e difende -ricorrente contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -resistente- nonché contro PREFETTURA DI ROMA e ROMA CAPITALE -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n. 12543/2021 depositata il21/07/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/12/2022 dal Consigliere STEFANO OLIVA. FATTI DI CAUSA Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Roma rigettava l’appello proposto da Nardini Vilma avverso la decisione del Giudice di Pace di Roma, che aveva a sua volta respinto l’opposizione avverso una ordinanza ingiunzione emessa dalla Prefettura di Roma, a fronte di violazioni alle norme del codice della strada. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Nardini Vilma, affidandosi ad un unico motivo con il quale lamenta la violazione degli artt. 204 del D.

Lgs. n. 285 del 1992, 57 e 58 della Legge n. 124 del 2017 e 139 e ss. c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente ravvisato l’idoneità della convocazione della Nardini per l’audizione, recapitata alla stessa mediante posta privata, efficacia di atto interruttivo del decorso del termine perentorio, fissato dall’art. 204 del codice della strada, per l’intervento della decisione del Prefetto sull’opposizione proposta ai sensi del precedente art. 203. Il Ministero dell’Interno ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza.

Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. ACCOGLIMENTO del ricorso. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Roma rigettava l’appello proposto da Nardini Vilma avverso la decisione del Giudice di Pace di Roma, che aveva a sua volta respinto l’opposizione avverso una ordinanza ingiunzione emessa dalla Prefettura di Roma, a fronte di violazioni alle norme del codice della strada.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Nardini Vilma, affidandosi ad un unico motivo con il quale lamenta la violazione degli artt. 204 del D. Lgs. n. 285 del 1992, 57 e 58 della Legge n. 124 del 2017 e 139 e ss. c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente ravvisato l’idoneità della convocazione della Nardini per l’audizione, recapitata alla stessa mediante posta privata, efficacia di atto interruttivo del decorso del termine perentorio, fissato dall’art. 204 del codice della strada, per l’intervento della decisione del Prefetto sull’opposizione proposta ai sensi del precedente art. 203.

Il Ministero dell’Interno ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza. Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva. La censura è fondata, dovendosi ribadire il principio secondo cui “In tema di notificazioni di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva ed il regime introdotto dalla l. n. 124 del 2017.

La sanatoria della detta nullità per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva però ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all'operatore, dovuta all'assenza di poteri certificativi dell'operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo” (Cass. Sez.U, Sentenza n. 299 del 10/01/2020, Rv.656575). Ne deriva l’irrilevanza del fatto che la notificazione sia giunta, in concreto, a destinazione, poiché la nullità della stessa, derivante dall’irrituale ricorso ad una cd.

“posta privata”, non consentito per la notificazione degli atti giudiziari ed amministrativi prima dell’entrata in vigore della Legge n. 124 del 2017, rende inefficace l’invio della convocazione ai fini interruttivi del termine di cui all’art. 204 del codice della strada, attesa l’incertezza legale sulla data di effettiva consegna del plico”. Il Collegio condivide la proposta del relatore. Il ricorso va dunque accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Roma, in differente composizione.

PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Roma, in different