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Ordinanza — n. 1113/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court partially allows appeal, overturning dismissal of proceedings due to lawyer disbarment and awarding only retrial costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1113/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court partially allowed the cassation appeal against a lower court's declaration of proceedings extinction. The appellant argued that the dismissal was erroneous because the lawyer's disbarment did not constitute knowledge of the interrupting event, whereas the court held the lawyer remained responsible for resuming the case. Consequently, the court set aside the dismissal ruling but limited the cost award to expenses incurred only during the retrial phase.

Regesto Legislator

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Art. 301, 302, 303, 305, 111 c.p.c.; Art. 2697 c.c.: The lawyer's professional responsibility for resuming interrupted proceedings persists despite disbarment, precluding reliance on the client's lack of knowledge regarding the interruption.

Parole chiave

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proceedings extinction lawyer disbarment resumption of trial legal professional responsibility cost allocation rules cassation appeal procedural interruption retroattività della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 301, 302, 303, 305, 111 c.p.c.
Art. 2697 c.c.
301, 302, 303, 305 e 111 c.p.c., nonché dell’art. 2697 c.c.
Art. 310, u.c., c.p.c.
Art. 91 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
art. 2697 c.c
301, 302, 303, 305 e 111 c.p.c., nonché dell’art. 2697 c.c.

Giurisprudenza citata

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C. 12594/2010
C. 20073/2021
C. 8939/2021
la memoria finale non consente infatti di integrare i motivi di censura (C. 8939/2021; C.
C. 3780/1015
8939/2021; C. 3780/1015; C.
C. 26670/2014
3780/1015; C. 26670/2014) e nel ricorso per cassazione non vi è cenno a quel profilo;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7964/2022 proposto da: VIDAKOVIC LILIJANA KANIER, rappresentata e difesa dall’Avv. NICOLA STANISCIA presso il cui studio in Roma, via Crescenzio 20, è elettivamente domiciliata; -ricorrente– contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), rappresentato e difeso dagli Avv.ti SEBASTIANO CARUSO, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, GIUSEPPINA GIANNICO e SERGIO PREDEN ed elettivamente domiciliato in Roma, via C. Beccaria 29 presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 1158/2021, pubblicata il 24.3.2021, RG 6913/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ROBERTO BELLE'. RILEVATO CHE 1. Vidakovic Lilijana Kanier, con ricorso depositato in data 29.4.2020, ha riassunto il giudizio di rinvio già da essa promosso fin dal 15.7.2010, in esito a pronuncia di questa S.C. n. 12594/2010, di annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Roma che aveva erroneamente disconosciuto la qualità della Vidakovic di erede di Dukic Ana Kanier, originari o istante n ella causa, avente ad oggetto ratei di pensione VOS;

2. il giudizio di rinvio era stato interrotto in data 17.2.2014 in seguito alla sospensione dall’albo del procuratore della ricorrente, Avv. Nicola Staniscia, sulla base di delibera assunta il 25.7.2013 dall’Ordine degli Avvocati di Roma;

3. la Corte d’Appello di Roma, adita in sede di riassunzione consequenziale a tale interruzione, ha ritenuto l’estinzione del giudizio, argomentando sul fatto che, non essendo stato revocato, all’epoca, il mandato a colui – appunto l’Avv. Staniscia - che assisteva la parte al momento dell’interruzione del processo, non vi era da ragionare in termini di conoscenza dell’evento interruttivo in capo alla parte stessa, spettando al suo difensore, ancora officiato, di riassumere il processo entro il termine di cui al codice di rito e con decorrenza dalla scadenza, da fissare alla data di cessazione della sospensione dall’albo;

4. pertanto, essendo cessata la sospensione nel 2014, la riassunzione posta in essere nel 2020 era certamente tardiva;

5. avverso la sentenza dichiarativa dell’estinzione la Vidakovic ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, resistiti con controricorso dall’INPS;

6. la ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. il primo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) degli artt. 301, 302, 303, 305 e 111 c.p.c., nonché dell’art. 2697 c.c. ed omessa valutazione di una circostanza decisiva e con esso si critica la sentenza impugnata per avere erroneamente ragionato sul termine di riassunzione come tale da decorrere dal momento in cui l’evento interruttivo è accaduto e non già da quello in cui esso è venuto a conoscenza della parte interessata, oltre a non avere il Collegio fatto alcun riferimento all’esistenza di un pregiudizio per essa, addirittura finendo per escluderlo;

2. il secondo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell’art. 2697 c.c. e con esso si fa leva sul fatto che per ritenere la decorrenza del termine di prescrizione, è necessario acquisire la conoscenza non soltanto dell’evento interruttivo, ma anche del provvedimento di interruzione del giudizio, mentre nel caso di specie la stessa sentenza impugnata aveva dato atto che l’ordinanza di interruzione era stata pronunciata in assenza delle parti;

3. i due motivi possono essere valutati congiuntamente e vanno disattesi; 4. è ormai consolidato ed èqui condiviso – l’orientamento di questa S.C. secondo il quale, quando si discuta di evento interruttivo – diverso dalla morte - che riguardi il difensore, come è nel caso di specie, qualora il mandato non sia medio tempore venu to meno, è rispetto alla posizione del difensore stesso che si valutano le vicende riguardanti la riassunzione del processo interrotto;

5. C. 3529/2019, in caso analogo al presente, ha affermato che il difensore «non essendo stato revocato (il mandato) e non avendo rinunciato alla procura, aveva l'onere di provvedere ….. alla prosecuzione del giudizio nel termine decadenziale, ai sensi degli artt. 301 e 305 c.p.c.» e ciò a far tempo dalla data della cessazione dell’impedimento (in senso analogo anche C. 21186/2019; C. 29144/2019; C. 11988/2022);

6. non ha poi rilievo decisivo quanto sostenuto nella memoria finale, ovverosia che per fissare la reale data di cessazione della sospensione dall’albo dell’Avv. Staniscia si sia reso necessario un processo, chiusosipoi con la pronuncia di C., SU, 22358/2017, con la quale è stato stabilito che tale effetto risalirebbe al 18.9.2014;

7. infatti, pur prendendo a riferimento la data della citata pronuncia delle SU (26.9.2017) è evidente che la riassunzione del 29.4.2020 sarebbe longe et ultra tardiva e ciò esclude che si debba qui dirimere un contrasto di giurisprudenza che imponga di aderire alla richiesta di rimessione alle Sezioni Unite;

8. in relazione agli argomenti ancora contenuti in memoria e riguardanti la revocadel mandato, non è documentato nel giudizio di legittimità che essa vi fosse già stata nell’epoca temporalmente rilevante, né è indicato ove tale revoca – implicitamente esclusa dalla Corte di merito – fosse stata in ipotesi documentata nel giudizio di rinvio;

9. su tali premesse è sterile argomentare sulla conoscenza dell’evento interruttivo e del cessare della causa di interruzione, perché evidentemente il difensore, anche se l’ordinanza di interruzione fosse stata assunta in sua assenza, non poteva certamente esimersi, nel riacquisire i propri poteri, dal verificare lo stato dei procedimenti da lui seguiti, sicché il termine per la riassunzione è certamente decorso dalle date sopra indicate;

10. né, sulla base dell’assetto processuale come ricostruito dai citati precedenti di questa S.C., ha alcun rilievo discutere sugli effetti pregiudizievoli per la parte delle vicende riguardanti l’interruzione del processo e la sua riassunzione, tutto restando assorbito nella responsabilità del difensore officiato ed ancora titolare dell’incarico professionale;

11. non possono essere esaminati infine i rilievi mossi in memoria rispetto alla tardività dell’eccezione di estinzione da parte dell’INPS, che si assume essersi costituito solo dopo la rinnovazione della notifica nei propri riguardi, disposta a dire della ricorrente in modo erroneo in quanto già la prima notifica era da ritenere valida;

12. la memoria finale non consente infatti di integrare i motivi di censura (C. 8939/2021; C. 3780/1015; C. 26670/2014) e nel ricorso per cassazione non vi è cenno a quel profilo;

13. il terzo motivo è invece fondato e va accolto;

14. la Corte territoriale, nel dichiarare l’estinzione in sede di rinvio, ha posto a carico della parte ricorrente le spese di tutti i precedenti gradi (primo, secondo grado, primo giudizio di cassazione e giudizio di rinvio), con ciò ponendosi in contrasto con il consolidato assetto giurisprudenziale per cui «il principio fissato dall'art. 310, u.c., c.p.c. (secondo cui le spese del processo sono a carico delle parti che le hanno anticipate) non trova applicazione quando insorga controversia in ordine alla estinzione del processo stesso e tale controversia venga decisa con sentenza», in quanto «in quest'ultima ipotesi riprendono vigore i principi posti dagli artt. 91 e 92 c.p.c., e, quindi, innanzitutto il criterio della soccombenza, limitatamente, però, alle spese causate dalla trattazione della questione relativa all'estinzione, non potendo detti principi estendersi anche alle spese della fase processuale precedente al verificarsi della estinzione, rispetto alla quale non può configurarsi la soccombenza» (da ultimo, C. 20073/2021) 15. la sentenza impugnata va dunque cassatain parte qua;

16. non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, può pronunciarsi nel merito, confermando la sola pronuncia di condanna per le spese della fase di rinvio, interessata dalla questione sulla estinzione e non per gli altri gradi di giudizio;

17. il parziale accoglimento del ricorso per cassazione giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso per cassazione, rigetta i primi due, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo in parte quanel merito, limita la condanna alle spese a quelle relative al giudizio di rin