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Ordinanza — n. 1051/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax commission ruling on land rent correction start date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1051/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the Municipality of Pozzuoli's appeal against the Regional Tax Commission's decision regarding the effective date of a land rent correction. The Commission had incorrectly applied Article 74 of Law 342/2000 by accepting a request for the correction's effect to begin from a date not proposed in the first instance. The court ruled that while the Commission violated the procedural requirement for the correction's start date, the underlying tax assessment itself was valid and should be rejected in its entirety.

Regesto Legislator

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Art. 74 comma 1 n. 3 L. 342/2000; Art. 57 D.Lgs. 546/1992: The tax commission violated the law by accepting a request for the effective date of a land rent correction to begin from a date not proposed in the first instance, as such acts are only effective from notification.

Parole chiave

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land rent correction tax commission decision effective date violation procedural requirement Cassation appeal compensazione della rendita retroattività della rendita d'invalidità reddito acquisito sotto forma di rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 74 comma 1 n. 3 L. 342/2000
Art. 57 D.Lgs. 546/1992

Giurisprudenza citata

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Cass. 419/2021
Cass. 22000/2020
Cass. 23915/2020
Cass. 14402/2017
Cass. 7434/2014
S.U. n. 3160/2001
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 8270-2021 proposto da: COMUNE di POZZUOLI , in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ERMANNO WOLF FERRARI 76, presso lo studio dell'avvocato MARCO BAIO, rappresentato e difeso dall'avvocato ROSINA MAFFEI; - fiCOMIU0 - contro TOVECCI ALFREDO; - intimato - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 4762/7/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 16/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. Ric. 2021 n. 08270 sez. MT - ud. 09-11-2022 -2- Premesso che:

1. in causa tra Tovecci Alfredo, Agenzia delle Entrate e Comune di Pozzuoli, su avviso di accertamento catastale notificato 1'11.12.2017, recante modificazione della rendita di un immobile sito in Pozzuoli, la CTR della Campania, con la sentenza in epigrafe, rigettava l'appello del predetto Tovecci contro la sentenza di primo grado reiettiva dell'originario ricorso e disponeva: "La Commissione rigetta l'appello, confermando la decorrenza dall'11.12.17, data di notifica dell'avviso di accertamento, agli effetti della rettifica in aumento della rendita catastale determinata dall'ufficio";

2. il Comune di Pozzuoli ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe, con i quali lamenta che la CTR, disponendo come sopra, ha violato l'art.57 d.lgs. 546/92 giacché la domanda sulla decorrenza della rettifica della rendita era stata proposta, dal contribuente, per la prima volta in appello, ed ha altresì falsamente applicato l'art.74 della 1.342/2000.

3. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente perché connessi e che si riferiscono alla sola affermazione della CTR relativa alla decorrenza degli effetti della rettifica in aumento della rendita, sono fondati. 3.1. Con l'affermare che l'efficacia dell'avviso di accertamento decorre dalla data dell'11.12.2017, la CTR ha accolto una domanda non proposta in primo grado e per di più infondata a fronte dell'art.74, comma 1, I. n.342/2000 nell'interpretazione consolidata datane dalla giurisprudenza della Corte e secondo cui tale disposizione di legge, "... nel prevedere che, a decorrere dall'i gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell'ICI, ma non esclude affatto l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, ai fini impositivi anche per le annualità d'imposta "sospese", ovverosia suscettibili di accertamento e/o liquidazione e/o rimborso" (così tra altre Cass. 419/2021; 22000/2020; 23915/2020; 14402/2017; 7434/2014;

S.U. n. 3160/2001);

3. il ricorso deve quindi essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata limitatamente alla parte relativa alla decorrenza dallì11.12.2017 degli effetti della variazione della rendita;

4. non vi sono accertamenti in fatto da svolgere cosicché la causa può essere decisa nel merito con rigetto integrale dell'originario ricorso; 5.1e spese del merito sono compensate in ragione dell'evolversi della vicenda processuale;

4. le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico del contribuente; PQM accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nei termini di cui in motivazione, e decide nel merito rigettando per intero il ricorso originario; compensa le spese dei gradi di merito; condanna il contribuente a rifondere al Comune di Pozzuoli le spese del giudizio di legittimità, liquidate in C 3082,00, per compensi professionali e euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti.. Così deciso in Roma nella camera