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Ordinanza — n. 1047/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court rejects appeal claiming regional commission failed to independently assess property value arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1047/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Antonia Rubichi's appeal against the Lombardy Regional Tax Commission's confirmation of a tax assessment. Rubichi argued the Commission merely copied the first-instance judgment without addressing her specific arguments regarding the property's location and finishes. The court ruled that the Commission provided its own detailed factual assessment and justified why the appellant's claims were irrelevant, thus avoiding the procedural defect alleged.

Regesto Legislator

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Art. 36 d.lgs. 546/1992; Art. 61 d.lgs. 546/1992: A regional tax commission does not violate procedural rules by basing its decision on the first-instance judgment if it independently evaluates facts and explicitly addresses the appellant's specific arguments.

Parole chiave

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tax assessment appeal regional tax commission property value assessment procedural defect independent factual finding procedura di ricupero d'imposta validità della tassazione fiscale motivo di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 36 d.lgs. 546/1992
Art. 61 d.lgs. 546/1992
Art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002
le spese seguono la soccombenza; PQM la Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in C 1486,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma comma 1 quater del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, n. 24452/2018
Cass. n. 27112/2018
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 3885-2021 proposto da: RUBICHI ANTONIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GAVORRANO 12, presso lo studio dell'avvocato MARIO GIANNARINI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DAVIDE MASSIMILIANO MERLO; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI BERGAMO, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricaffente - avverso la sentenza n. 1442/26/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 29/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. Ric. 2021 n. 03885 sez. MT - ud. 09-11-2022 -2- Premesso che:

1. Rubichi Antonia ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe denunciando violazione dell'art.36 del d.lgs. 546/92. Deduce che la motivazione della sentenza impugnata -con cui la Ctr, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento catastale emesso dall'Agenzia delle Entrate in rettifica del classamento e della rendita di un immobile da A/2 classe 3, rendita euro 1859,24, proposte con DOCFA, a A/1, classe U, rendita euro 2928,21- si riduce ad un acritico rinvio a quanto affermato dai giudici di primo grado senza alcuna considerazione delle ragioni d'appello fatte valere da essa ricorrente;

2. l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; considerato che:

1. il motivo è manifestamente infondato posto che la Ctr non si è limitata a/t1 trng motivare richiamando la sentenza di primo grado siccome "esaustiva e \` logicamente argomentata in tutti i passaggi" e a dichiarare le argomentazioni della CTP idonee "a rispondere alla reiterazione", in appello, "delle medesime doglianze" poste a base dell'originario ricorso, ma ha motivato autonomamente scrivendo: "l'ufficio ha correttamente apprezzato il contesto dell'immobile de quo, inserito in un complesso residenziale con accesso custodito, dotato di parco, campi da gioco vari, palestra, piscina e pertinenze accessorie, a chiara dimostrazione della signorilità dello stabile.

Si tratta di immobile che si sviluppa su tre piani fuori terra ed uno interrato, adibito ad autorimessa. Ha una superficie di 520 mq, ha dotazione tecnologica completa, tutti i piani sono serviti da ascensore privato. Messo a confrontD alla ordinarietà delle costruzioni esistenti nel comune di Brembate Sopra, l'immobile in contestazione ha una alta qualità non solo intrinseca ma anche per il complesso dove è ubicato. Quindo appare irrilevante quanto sostiene parte ricorrente che si sofferma sulle finiture e/o alla zona periferica". Con queste frasi la CTR ha dato conto di un proprio accertamento dei fatti di causa ed ha espresso, in coerenza con essi e con la giustificata valutazione di "irrilevanza" degli elementi addotti dal contribuente appellante, la ragione per cui ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento catastale in rettifica.

Non si è affatto di fronte ad una sentenza /7) , che possa dirsi nulla perché in violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass. Sez. 5-, sentenza n.24452 del 05/10/2018), per essersi la commissione tributaria regionale limitata a motivare "per relationem" alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa con generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame (Cass. 27112/2018);

3. il ricorso va rigettato;

4. le spese seguono la soccombenza; PQM la Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in C 1486,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte derLricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello US3Z0' --tper il j ricorso, a norma del comma 1—bis dello stesso articolo 13 1 . Così deciso, in Roma, nella Camera d