Cassation court quashes tax tribunal judgment for contradictory reasoning and lack of clear motivation regarding appeal dismissal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Regional Tax Tribunal's decision due to a fundamental contradiction where the tribunal declared the appeal founded yet dismissed it based on different facts. The appellant argued the judgment violated constitutional and procedural requirements for clear motivation by referencing a different tax order and first-instance court than those involved in the actual case. The court ruled that such irreconcilable and incomprehensible reasoning constitutes a violation of the minimum constitutional requirement for judicial motivation, necessitating the case's remittal for a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 111, comma 6 Cost.; Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.: A judgment is null if its reasoning is irreconcilably contradictory, apparently motivated, or objectively incomprehensible, violating the constitutional minimum required for a reasoned decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1633-2021 proposto da: DULCETTA SALVATORE, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato OLINDO DI FRANCESCO; - ricorrente - contro G.E.S.A. AG 2 SPA IN LIQUIDAZIONE; - intimata - avverso la sentenza n. 1827/1/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 21/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. Premesso che:
1. con il primo motivo di ricorso per cassazione, fondato e assorbente rispetto agli altri tre motivi proposti da Dulcetta Salvatore per la cassazione della sentenza in epigrafe, viene denunciata la violazione degli artt.36 e 51 d.lgs. 546/92, 118 disp. att. c.p.c., 24, 11 Cost. per assenza di motivazione;
2. la spa G.e.s.a. AG 2 è rimasta intimata; 3.1a controversia, tra l'odierno ricorrente e la società G.e.s.a.AG2, concessionaria del comune di Agrigento per la riscossione della tassa igiene ambientale (TIA), ha ad oggetto l'ingiunzione di pagamento n.10007.77074.8.2., relativa alla tassa per l'anno 2009. La CTR doveva decidere dell'appello proposto dall'odierno ricorrente contro la sentenza di primo grado -sentenza della CTP di Agrigento, sez. VII, n.3377/2015 depositata settembre 2015. La CTR dopo aver dato correttamente conto dei termini soggettivi ed oggettivi della controversia, ha esordito scrivendo di ritenere "che l'appello del sig.
Dulcetta Salvatore sia fondato". Ha poi dichiarato che "nel caso in esame l'ingiunzione di pagamento impugnata n.232898 relativa a TIA anno 2008 è stata notificata al contribuente oltre i termini di decadenza e prescrizione" ed ha affermato di ritenere ("ritiene") "che l'ATO ME 1 spa non abbia dato prova di aver notificato alcun atto idoneo a interrompere il termine prescrizionale prima della impugnata ordinanza ingiunzione di pagamento". Ha poi concluso che l'appello del contribuente contro la sentenza n.3070/15 della della Cip di Agrigento, sezione VI, del 22 aprile 2015, doveva essere rigettato;
4. per quanto precede la motivazione della sentenza impugnata è non solo contraddittoria laddove rigetta l'appello del contribuente dopo averne dichiarato la fondatezza ma anche e in primo luogo incomprensibilmente riferita ad tun un soggetto diverso da quello che ha emesso l'ingiunzione impugnata, ad una ingiunzione diversa rispetto a quello oggetto dell'originario ricorso e ad una sentenza di primo grado diversa da quella appellata;
5. ricordato cheeguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza impugnata riguarda la (sola) verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art.111, comma 6, Cost -violazione individuabile nelle ipotesi che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di "motivazione apparente", di motivazione articolata in affermazioni tra loro "in contrasto irriducibile", di motivazione "perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Sezioni Unite 8053/2014), la sentenza in esame deve essere cassata;
6. la causa va rinviata alla competente corte territoriale, in diversa composizione, per nuovo esame nonché per le spese; PQM la Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame nonché per le spese. Così deciso in Roma nella camera di c