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Ordinanza — n. 1045/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1045/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1045/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 17812-2022 proposto da: GESCO SRL, in proprio e quale società incorporante la società "Agro Alimentare Adriatica Srl", in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati MADDALENA ALDEGHERI, GIANFRANCO VIGNOLA; - ricorrenti - contro AUTORITA' GARANTE CONCORRENZA E MERCATO , AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimate - avverso l'ordinanza n. 9554/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 24/03/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1045/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 9554/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 24/03/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

Parole chiave

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procedura di ricupero d'imposta impugnabilità della decisione di rinvio esame di cassazione autorità giudiziaria fiscale crescita in giudicato della tassazione contenzioso tributario
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 17812-2022 proposto da: GESCO SRL, in proprio e quale società incorporante la società "Agro Alimentare Adriatica Srl", in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati MADDALENA ALDEGHERI, GIANFRANCO VIGNOLA; - ricorrenti - contro AUTORITA' GARANTE CONCORRENZA E MERCATO , AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimate - avverso l'ordinanza n. 9554/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 24/03/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2022 n. 17812 sez. MT - ud. 18-10-2022 -2- Rg n. 17812/2022 Ges.co s.r.I . c/ Agenzia delle Entrate Ritenuto che: L' Avv. Maddalena Aldegheri e l'avv. Gianfranco Vignola, in qualità di procuratori costituiti della Ges.co s.r.I., propongono ricorso per correzione di errore materiale dell'ordinanza n. 9554/2022, con cui questa Corte, nell'accogliere il ricorso proposto dalla Ges.co s.r.l. nei confronti dell'Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 850/16/2020 della CTR del Lazio, rinviava alla Commissione Regionale del Lazio in diversa composizione.

Rileva il ricorrente che tale ordinanza affetta da errore materiale nella parte in cui accoglie la doglianza quanto alla giurisdizione tributaria e rinvia al giudice di appello (ossia alla CTR del Lazio in diversa composizione), anziché al giudice di primo grado (ossia alla CTP di Roma in diversa composizione) che aveva, anch'esso, denegato tale giurisdizione. Considerato che: Ciò posto, va osservato che questa Corte, nell'accogliere il ricorso della società contribuente, statuiva che per quanto concernano le controversie relative alla riscossione dei contributi per il funzionamento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, relativi alle spese di funzionamento dell'Autorità ex art.2, comma 14, del d.lgs. n. 261 del 1999, come modificato dall'art.1 , comma2, del d.lgs. 5 del 2012, queste sono devolute alla giurisdizione del giudice tributario e per tale motivo rinviava alla CTR del Lazio.

Tuttavia, Anche la Corte Tributaria Provinciale di Roma aveva denegato la giurisdizione del giudice tributario, pertanto questa Corte avrebbe dovuto rinviare al giudice di primo grado, anziché a quello di appello. Pertanto, va dunque corretto il dispositivo dell'ordinanza disponendo il rinvio alla, ora, Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma. In conclusione, il ricorso va accolto, disponendo che il dispositivo dell'ordinanza di questa Corte n. 9554/2022, sia corretto sostituendo le parole " alla CTR del Lazio, in diversa composizione" con le parole" alla corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma in diversa composizione".

P.Q.M.

La Corte dispone che il dispositivo dell'ordinanza di questa Corte n. 9554/2022 sia corretto sostituendo le parole "alla CTR del Lazio, in diversa composizione" con le parole "alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma in diversa composizione". Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull'originale della predetta ordinanza. Roma, 18 ottobre 2022 Il P