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Ordinanza — n. 989/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal for lack of motivation regarding cadastral rent revision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 989/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the tax authority's appeal inadmissible due to a violation of procedural rules regarding the motivation of acts. The Regional Tax Commission had previously rejected the tax agency's request to revise the cadastral rent, ruling the original act insufficiently motivated. The Court upheld this stance, citing established jurisprudence that requires specific details on how microzone discrepancies affect individual property valuation, which the lower court found lacking.

Regesto Legislator

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Art. 1 comma 335 della legge 311/2004; Art. 360-bis c.p.c.: The revision of cadastral rent based solely on microzone market-to-cadastral ratios without detailing specific elements affecting the individual unit is not congruently motivated.

Parole chiave

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cadastral rent revision lack of motivation tax appeal inadmissibility microzone valuation procedural violation stima fiscale immobiliare dezonamento riclassificazione di terreni

Disposizioni normative citate

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Art. 1 comma 335 della legge 30 dicembre 2004, n. 311
Cass. 1543 del 2020; conf., ex multis, Cass.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art.
Art. 360-bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ.
Il ricorso è inammissibile per violazione del disposto di cui all'art. 360-bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ. (cfr.
Art. 2697 cod. civ.
311 del 2004, nonché dei principi generali in ordine alla motivazione degli atti in materia catastale e dell'art. 2697 cod. civ. censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto l'atto impositivo privo di motivazione.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (cfr., ex multis, Cass.
art. 2697 cod. civ
311 del 2004, nonché dei principi generali in ordine alla motivazione degli atti in materia catastale e dell'art. 2697 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., n. 7155 del 2017
Cass., Sez. U., n. 7155 del 2017; conf.
Cass. n. 29629 del 2020
Cass. n. 29629 del 2020) in quanto la tesi sostenuta dalla ricorrente si pone in insanabile contrasto con il consolidato orientamento espresso da questa Corte in materia di rideterminazione della rendita catastale di unità immobiliari ai sensi dell'art.
Cass., sez. 6-5, n. 12025 del 2022
Cass. 1543 del 2020
Cass. 1543 del 2020; conf., ex multis, Cass.
Cass. n. 19810 del 2019
1543 del 2020; conf., ex multis, Cass. n. 19810 del 2019; n.
Cass. n. 22671 del 2019
Cass. n. 23046 del 2019
Cass. n. 27180 del 2019
Cass. n. 32456 del 2019
Cass. n. 1778 del 2016
115 (cfr., ex multis, Cass. n. 1778 del 2016).
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Testo completo

seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 31514 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - Contro Anna Lucchino, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv.to Claudio Martino, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore, in Roma, Via Antonio Gramsci n. 9; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 2936/17/2021, depositata in data 10 giugno 2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2022 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. RILEVATO CHE 1. In controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle entrate, Ufficio del Territorio, all'esito del procedimento sulla revisione parziale del classamento dell'immobile di proprietà di Anna Lucchino, sito in Roma Via della Gensola n. 34, in microzona comunale per la quale si era rilevato un significativo scostamento tra il rapporto valore medio di mercato/valore medio catastale della singola microzona e l'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali, in applicazione dell'art. 1, comma 335, della I. 30 dicembre 2004, n. 311, rideterminava in aumento la classe di merito, con conseguente aumento delle relativa rendita catastale, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR del Lazio respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate ritenendo nullo l'atto impositivo per difetto di motivazione.

2. Avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replica la contribuente con controricorso.3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

4. La contribuente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004, nonché dei principi generali in ordine alla motivazione degli atti in materia catastale e dell'art. 2697 cod. civ. censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto l'atto impositivo privo di motivazione.

2. Il ricorso è inammissibile per violazione del disposto di cui all'art. 360-bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. U., n. 7155 del 2017; conf. Cass. n. 29629 del 2020) in quanto la tesi sostenuta dalla ricorrente si pone in insanabile contrasto con il consolidato orientamento espresso da questa Corte in materia di rideterminazione della rendita catastale di unità immobiliari ai sensi dell'art. 1, comma 335, della I. n. 311 del 2004, secondo cui «non può ritenersi congruamente motivato» l'atto di revisione del classamento che, come nel caso di specie, «faccia esclusivo riferimento al rapporto tra il valore di mercato e il valore catastale nella microzona in cui è situato l'immobile rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali e al relativo scostamento, senza indicare gli elementi che hanno in concreto interessato la microzona considerata e il modo in cui essi incidono sul diverso classamento della singola unità immobiliare» (Cass., sez. 6-5, n. 12025 del 2022;

Cass. 1543 del 2020; conf., ex multis, Cass. n. 19810 del 2019; n. 22671 del 2019; n. 23046 del 2019; n. 27180 del 2019; n. 32456 del 2019), senza peraltro che la ricorrente abbia fornito una valida critica a tale indirizzo giurísprudenziale.

3. La ricorrente, rimasta soccombente, va condannata al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.

4. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (cfr., ex multis, Cass. n. 1778 del 2016).

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 per cento dei compensi e agli ac