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Ordinanza — n. 985/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 985/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 985/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Robur Promozione A.S.D., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall'Avv.to Emanuela Perrotta del Foro di Pesaro, che ha indicato recapito Pec, avendo la parte dichiarato di eleggere domicilio digitale presso l'indirizzo Pec del difensore; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore; - intimata - avverso la sentenza n. 873, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale delle Marche il 19.10.2020, e pubblicata il 13.11.2020;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 985/2023 — snciv · Corte di Cassazione: La associazione ha successivamente depositato istanza di differimento della trattazione per concomitanti impegni professionali del difensore, nonché memoria. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la associazione contesta la violazione dell'art. 53, primo comma, del D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR erroneamente ritenuto che il ricorso in appello della contribuente non proponesse "motivi specifici d'impugnazione" (ric., p. 3).

Parole chiave

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franchigie fiscali assistenza amministrativa fiscale sospensione della riscossione fiscale validità della tassazione fiscale tassa di promozione del turismo differimento dell'imposizione
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Robur Promozione A.S.D., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall'Avv.to Emanuela Perrotta del Foro di Pesaro, che ha indicato recapito Pec, avendo la parte dichiarato di eleggere domicilio digitale presso l'indirizzo Pec del difensore; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore; - intimata - avverso la sentenza n. 873, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale delle Marche il 19.10.2020, e pubblicata il 13.11.2020;

LI ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 22.11.2022, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva: Fatti di causa 1. La Robur Promozione, Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.), riceveva dall'Agenzia delle Entrate, il 20.12.2017, la notificazione dell'avviso di accertamento n. TQ9042T02025, con il quale l'Amministrazione finanziaria contestava, in relazione all'anno 2013, il maggior reddito accertato, conseguendone proporzionali maggiori imposte a titolo di Ires (Euro 7.695,00), Iva (Euro 3.211,00) ed Irap (Euro 1.014,00), oltre accessori e sanzioni (ric., p. 2).

L'accertamento prendeva le mosse da Processo Verbale di Costatazione redatto dalla Guardia di Finanza, e l'Ente impositore riteneva non applicabile alla contribuente il regime fiscale agevolato previsto per gli enti di promozione sportiva, contestava la mancata istituzione e tenuta delle scritture contabili, e valutava pure inesistenti alcune operazioni fatturate (sent. CTR, p. 2).

2. La associazione proponeva ricorso avverso l'atto impositivo, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro, proponendo plurimi ed articolati motivi di impugnazione. La CTP rigettava il ricorso.

3. Avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio di merito, spiegava appello la Robur Promozione A.S.D., riproponendo le proprie contestazioni innanzi alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche. Quest'ultima, con sent. n. 873/2020, depositata il 13.11.2020, riteneva che le censure proposte dalla ricorrente avverso la decisione adottata dalla CTP fossero prive del requisito della specificità, e pertanto dichiarava inammissibile l'appello introdotto dall'associazione.

4. Avverso la decisione assunta dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione, notificato alla controparte a mezzo Pec il 14.5.2021, la associazione, affidandosi ad un motivo di impugnazione. L'Agenzia delle Entrate non si è costituita.

5. La associazione ha successivamente depositato istanza di differimento della trattazione per concomitanti impegni professionali del difensore, nonché memoria. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la associazione contesta la violazione dell'art. 53, primo comma, del D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR erroneamente ritenuto che il ricorso in appello della contribuente non proponesse "motivi specifici d'impugnazione" (ric., p. 3).

2. Preliminarmente deve essere disattesa l'istanza di rinvio per legittimo impedimento presentata dal difensore. Invero il procuratore riferisce di aver ricevuto, in precedenza rispetto alla comunicazione della fissazione dell'udienza di trattazione del presente giudizio in Cassazione, la comunicazione della fissazione della trattazione di ulteriori quattro procedimenti in cui risulta costituita, nella stessa data del 22.11.2022, innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche. Ora, a parte la considerazione che la Corte di Cassazione è giudice di ultima istanza, e la richiedente non chiarisce perché dovrebbe assicurarsi precedenza alla partecipazione a giudizi ancora pendenti innanzi alle Corti di merito, la richiedente si limita ad affermare che gli altri giudizi in cui è impegnata risultano di particolare complessità, tanto da non poter nominare un sostituto, ma non illustra in che cosa consiste questa complessità, in modo da consentire a questa Corte di provvedere alla verifica che le compete sul punto.

Ma vi è di più. Ai sensi di legge, la trattazione del processo, nelle udienze della sottosezione sesta della Cassazione, avviene in camera di consiglio, con la possibilità per le parti di accedere al contraddittorio scritto. Non si vede pertanto in qual modo il diritto di difesa della parte potrebbe, nel caso di specie, rimanere pregiudicato a causa dei concomitanti impegni professionali invocati dal procuratore.

3. Tanto premesso, non sussistono le condizioni perché sia esaminato il motivo di ricorso introdotto dall'associazione contribuente. 3.1. Risulta infatti documentato in atti che la sentenza della CTR è stata depositata il 13.11.2020, e l'appello è stato notificato all'Agenzia delle Entrate dall'associazione, a mezzo Pec, il 14.5.2021, e non entro il 13.5.2021. Occorre in proposito confermare il condivisibile e consolidato orientamento di questa Corte secondo cui "per i termini mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione a norma degli artt. 155, secondo comma, c.p.c., e 2963, quarto comma, cod. civ., opera il sistema della computazione civile, non "ex numero" bensì "ex nominatione díerum", nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale", Cass. sez.

VI-I, 25.8.2020, n. 17640 (conf. Cass. sez. III, 31.8.2015, n. 17313, Cass. sez. VI-V, 30.5.2018, n. 13546). La associazione ha anche depositato memoria, ma non ha potuto contrastare i dati temporali oggettivi innanzi evidenziati. Occorre infatti ricordare che " • fini della tempestiva proposizione del ricorso per cassazione, il fatto che la notifica sia mancata per circostanza non imputabile all'impugnante non impedisce la decadenza dall'impugnazione, che opera indipendentemente dalla condizione, oggettiva o soggettiva, da cui sia dipeso l'inutile decorso del tempo", Cass. sez.

L, 12.2.2002, n. 1986, ed il vizio deve essere rilevato anche d'ufficio (cfr. Cass. sez. L, 7.5.1998, n. 4641). 3.2. Il ricorso per cassazione proposto dalla Robur Promozione A.S.D. risulta perciò tardivo, e deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

4. Non occorre provvedere sulle spese di lite, non avendo l'Agenzia delle Entrate svolto difese nel giudizio di legittimità. Risulta dovuta, da parte della ricorrente, la corresponsione del c.d. "doppio contributo". La Corte,

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla Robur Promozione A.S.D., in persona del legale rappresentante pro tempore. Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispo