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Ordinanza — n. 926/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses procedural appeal but allows second ground regarding temporal mismatch in tax assessment facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 926/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the first appeal ground inadmissible as it challenged a factual evaluation reserved for the lower court. Conversely, the second ground was accepted because the Regional Tax Commission incorrectly applied post-assessment data to a 2012 tax verification. Consequently, the lower court's decision was quashed and the case remanded for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 62, comma 1 d.lgs. n. 546/1992: A cassation appeal based on a factual error is admissible only when the lower court applied facts existing after the date of the administrative act to verify conditions relevant to that specific date.

Parole chiave

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tax assessment temporal mismatch factual evaluation lower court cassation inadmissibility agricultural land classification energy production data validità della tassazione fiscale procedura di ricupero d'imposta tassazione d'ufficio

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
Si osserva ancora che, da un lato, non vi è alcuna omissione di pronuncia cosicché il riferimento all'art. 112 c.p.c. è incomprensibile e, dall'altro, che parimenti incomprensibile è il riferimento all'art.
Art. 113 c.p.c.
è incomprensibile e, dall'altro, che parimenti incomprensibile è il riferimento all'art. 113 c.p.c..
Art. 115 c.p.c.
115 e 116 c.p.c., esse sono prive di consistenza, in quanto quella dell'art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
112, 113, 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 62, comma 1 d.lgs. n. 546/1992
e all'art. 62, comma 1, d.lgs.
Art. 2135 c.c.
Art. 9, comma 3 bis d.l. n. 557/1993
D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), proposta con DOCFA, alla cat.D/1 (Opifici) attribuita da essa ricorrente per ritenuta insussistenza dei presupposti di cui all'art. 9, comma 3 bis, del D.L.
conv. dalla I. n. 133/1994
557/1993, conv. dalla I. n. 133/1994, in relazione all'art.
artt. 2135 c.c
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2135 c.c., 9, comma 3 bis, d.l.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, 10/06/2016, n. 11892
4, c.p.c., denunciabile per cassazione, solo quando il giudice di merito abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, e non per lamentare che lo stesso abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova (Cass. Sez. 3, 10/06/2016, n. 11892).
Cass. n. 23104/2022
Cass. n. 23102/22
Cass. n. 23103/22
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 11703-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro BIANCUCCI VINCENZO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato DANIELE VITELLO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5933/14/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 04/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. Ric. 2021 n. 11703 sez. MT - ud. 09-11-2022 -2- Premesso che:

1. Biancucci Vincenzo proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento avverso l'avviso di accertamento relativo alla variazione del classamento di quattro capannoni edificati su terreni coltivati ad uliveto, dalla cat. D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), proposta con DOCFA, alla cat.D/1 (Opifici) attribuita da essa ricorrente per ritenuta insussistenza dei presupposti di cui all'art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557 del 1993, convertito con modificazioni in legge n. 133 del 1994.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, avendo rilevato la emessa produzione da parte dell'Ufficio di idonea documentazione in ordine alla effettiva mancata produzione di reddito riconducibile ad attività agricola.

3. Sull'appello dell'Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale Sicilia rigettava il gravame.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi.

5. Biancucci Giuseppe ha depositato controricorso. considerato che:

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. e all'art. 62, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, per aver la CTR, a suo dire, erroneamente ricostruito e valutato i fatti afferenti la legittimità dell'avviso di accertamento impugnato.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2135 c.c., 9, comma 3 bis, d.l. n. 557/1993, conv. dalla I. n. 133/1994, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. e all'art. 62, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, per aver la CTR fondato la propria decisione su una erronea, a suo dire, lettura di alcuni elementi istruttori (immagini fotografiche riprese e rilievi operati durante il sopralluogo; rapporto tra produttività agricola e produzione di energia elettrica).

3. Il primo motivo è inammissibile dato che esso veicola una censura non di errore sulle norme di legge richiamate, bensì di errore nella ricognizione di fatti ossia una censura su questione valutativa riservata al giudice di merito. A ben vedere, la ricorrente sollecita una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa nella presente sede. Né con la detta censura viene prospettata una falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell'erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente l'Agenzia nel proporre una propria ricostruzione dei fatti di causa, contrastante con quella del giudice di merito.

In altri termini, l'Agenzia mira a censurare come violazione di leggi un errore in cui la stessa assume che sia incorso il giudice di merito. Tale ricostruzione non attiene all'interpretazione della norma di legge, inerendo invece alla attività valutativa del giudice di merito, la cui censura è impossibile, in sede di legittimità, salvo che sotto l'aspetto del vizio di motivazione dovendo tuttavia essere soddisfatti i requisiti minimi previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell'omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti. (cfr., ex plurimis, Sez.

L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015). Va, in aggiunta, rilevato che essendosi al cospetto di una cd. "doppia conforme", la ricorrente non avrebbe potuto comunque, ai sensi del quarto comma dell'art. 348 ter c.p.c., censurare l'impugnata sentenza sul piano motivazionale. 3.1. Si osserva ancora che, da un lato, non vi è alcuna omissione di pronuncia cosicché il riferimento all'art. 112 c.p.c. è incomprensibile e, dall'altro, che parimenti incomprensibile è il riferimento all'art. 113 c.p.c.. Quanto alle dedotte violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c., esse sono prive di consistenza, in quanto quella dell'art. 115 c.p.c. può essere ipotizzata come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha deciso la causa sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri ufficiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, mentre la violazione dell'art. 116 c.p.c.

è idonea ad integrare il vizio di cui all'art. 360, n. 4, c.p.c., denunciabile per cassazione, solo quando il giudice di merito abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, e non per lamentare che lo stesso abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova (Cass. Sez. 3, 10/06/2016, n. 11892).

4. Il secondo motivo è, nei limiti che seguono, fondato. 4.1. La CTR, traendo spunto dalla relazione tecnica prodotta dal contribuente, ha sostenuto che dalla stessa si ricaverebbe che, per quanto fino al 2016 (e, quindi, in epoca successiva al sopralluogo effettuato nel 2012) il volume d'affari della produzione di energia sarebbe stato superiore a quello derivante dall'attività agricola, "Per quel (che) riguarda la produttività agricola risultante dalla relazione tecnica prodotta occorre considerare che i dati ivi esposti sono il risultato di un periodo di avviamento della produzione di energia elettrica da integrarsi con la produzione agricola, fino a raggiungere i risultati documentati che giustificano il classamento dichiarato dal contribuente".

E' evidente l'errore in cui sono incorsi i giudici di secondo grado nell'aver annullato un accertamento fiscale (svolto in una determinata data e finalizzato, con riferimento all'anno 2012, a verificare la sussistenza, a quella data, dei presupposti per beneficiare di un trattamento agevolato) sulla base di condizioni che, per loro stessa ammissione, si sarebbero verificate solo in un momento successivo all'accertamento.

6. Per completezza si richiamano, in termini, su fattispecie analoghe a quella che occupa, i precedenti di questa Corte n.23104/2022, n.23102/22 e n. 23103/22;

5. La sentenza impugnata va, pertanto, in accoglimento del secondo motivo, cassata con rinvio della causa, anche per le spese, alla corte territoriale, in diversa composizione, affinché sia accertato se i quattro capannoni oggetto di rettifica catastale fossero effettivamente, sulla base delle risultanze istruttorie, destinati ad attività agricola.

P.Q.M.

la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, nei limiti di cui in motivazione, dichiara inammissibile il primo motivo, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 novembr