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Ordinanza — n. 836/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses opposition to seizure order due to lack of necessary joinder of third debtor.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 836/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by BPER Banca against a lower court's decision to overturn a seizure order. The lower court had ruled in favor of the debtor, arguing that sums previously paid by the debtor to the lessor should be deducted from the seized amounts owed by the third party. The Court held that the third debtor was a necessary co-litigant in the opposition proceedings because their interest in the debt's extinction was fundamental to the validity of the seizure. Consequently, the lower court's failure to include the third debtor violated procedural rules, leading to the case being remanded for retrial with proper party composition.

Regesto Legislator

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Art. 101, 102 cod. proc. civ.; The third debtor seized is a necessary co-litigant in an opposition to seizure proceedings when their interest in the debt's extinction is essential to the validity of the seizure, rendering the absence of their participation a ground for cassation.

Parole chiave

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necessary joinder of parties opposition to seizure order third party seizure procedural defect remand for retrial pignoramento di crediti offesa al credito azione di rivendicazione nel pignoramento

Disposizioni normative citate

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Art. 101 cod. proc. civ.
Art. 102 cod. proc. civ.
Art. 617 cod. proc. civ.
Art. 618 cod. proc. civ.
Art. 295 cod. proc. civ.
Art. 337 cod. proc. civ.
Art. 360 n. 5 cod. proc. civ.
a IMT s.p.a.; con il quinto motivo si prospetta la violazione dell'art. 360 n.

Giurisprudenza citata

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Cass., 05/06/2020, n. 10813
Cass., 18/05/2021, n. 13533
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 3201-2022 proposto da: BPER BANCA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Federico Cesi n. 72 presso lo studio dell'avvocato ACHILLE BUONAFEDE, rappresentata e difesa dall'avvocato MICHELE SESTA; - ricorrente - Contro IMT INTERNATIONAL SPA IN LIQUIDAZIONE, - intimata - Contro Ii\TT S.R.L., - intimata - avverso la sentenza n. 47/2022 del TRIBUN .\1_,E di ANCONA, depositata il 17/01/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

PAOLO PORRECA. Ric. 2022 n. 03201 sez. M3 - ud. 23-11-2022 -2- Suprema Corte di cassazione Sezione Sesta Sottosezione Terza Considerato che: BPER Banca s.p.a., quale incorporante Unipol Banca s.p.a., ricorre, sulla base di cinque motivi, corredati da memoria, avverso la sentenza n. 47 del 2022 del Tribunale di Ancona esponendo che: - aveva introdotto il giudizio di pieno merito di un'opposizione esecutiva proposta contro l'ordinanza di assegnazione resa il 3 dicembre 2018 all'esito di un pignoramento promosso dalla deducente nei confronti di IMT s.r.l. presso il terzo pignorato BNL s.p.a.; - IMT s.p.a. e IMT s.r.l. avevano stipulato un contratto di affitto di ramo di azienda quadriennale a decorrere dal 2015 e, nel 2016, la prima aveva eseguito un pagamento anticipato dei canoni dovuti fino a tutto il 2016 stesso per consentire a IMT s.p.a. il pagamento di cartelle esattoriali; - sempre nel 2016, Equitalia, agente per la riscossione esattoriale, aveva proceduto a pignoramento dei crediti della IMT s.p.a. presso la terza debitrice IMT s.r.l. che aveva reso la prevista dichiarazione; - la deducente aveva proceduto ad analogo pignoramento nei confronti della IMT s.p.a. presso la terza IMT s.r.l. e quest'ultima aveva reso la dichiarazione rappresentando che le somme erano state oggetto di previo pignoramento da parte di Equitalia; - il giudice di tale ultima esecuzione aveva assegnato alla deducente «tutto il canone di affitto di azienda corrisposto dal terzo pignorato fino alla scadenza del contratto salve anticipate esazioni»; - la deducente, in mancanza di pagamento, aveva proceduto al pignoramento nei confronti di IMT s.r.l. all'esito del quale era stata pronunciata l'ordinanza di assegnazione avversata con l'opposizione definita con il provvedimento oggetto di ricorso per cassazione;RG n 3201 del 2022 Cons. rel.

Pa Io P eca il Tribunale, con la sentenza in parola, aveva accolto l'opposizione, ritenendo che andassero diversamente scomputate, dall'importo residuo al netto dei canoni di affitto corrisposti come detto anticipatamente, le somme pignorate da Equitalia, indicate come riconosciute dalla stessa deducente; IMT s.p.a e IMT s.r.l. hanno depositato una memoria in vista dell'adunanza, con distinta procura annessa; Ritenuto che: con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 102 cod. proc. civ., per pretermissione originaria del terzo pignorato BNL s.p.a.; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 617, 618 cod. proc. civ., perché il Tribunale avrebbe errato sindacando il titolo esecutivo azionato, ovvero l'ordinanza di assegnazione delle somme dovute da IMT s.r.l. terza pignorata a IMT s.p.a. debitrice esecutata, oggetto di distinta esecuzione coattiva, dopo che la s.r.l. non aveva adempiuto inducendo la deducente a pignorare i crediti della stessa nei confronti del terzo BNL s.p.a.; con il terzo e quarto motivo si prospetta l'omessa pronuncia sull'istanza di sospensione ex artt. 295 o 337 cod. proc. civ., o la radicale assenza di motivazione questa qualora si fosse ritenuto sussistente un provvedimento di rigetto implicito, ovvero, distintamente, la violazione delle suddette norme, in relazione alle svolte opposizioni avverso l'ordinanza di assegnazione delle somme dovute da IMT s.r.l. a IMT s.p.a.; con il quinto motivo si prospetta la violazione dell'art. 360 n. 5, cod. proc. civ., per omesso esame delle contestazioni inerenti alla distinta esecuzione presso terzi sfociata nell'assegnazione delle somme di IMT s.r.l. a IMT s.p.a., così come del riconoscimento, invero assente, riguardo al preteso credito opponibile di Equitalia nei confronti di IMT s.p.a.;RG n 3201 del 2022 Cons. rel.

Paol odeca Rilevato che: il primo motivo è fondato, con assorbimento dei restanti; questa Corte, rivedendo il tradizionale orientamento a mente del quale il terzo pignorato non è parte necessaria nel giudizio di opposizione esecutiva, qualora non sia interessato alle vicende processuali relative alla legittimità e alla validità del pignoramento dalle quali dipende la liberazione dal relativo vincolo, potendo assumere, invece, tale qualità quando abbia un interesse all'accertamento dell'estinzione del suo debito per non essere costretto a pagare di nuovo al creditore del suo debitore (cfr., da ultimo, Cass., 05/06/2020, n. 10813) ha concluso che, nelle suddette ipotesi, a ben vedere, si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto e il terzo pignorato (Cass., 18/05/2021, n. 13533) osservando in particolare che, in realtà, l'interesse del terzo è risultato casisticamente rilevato in modo così ampio «da ricomprendervi tutte le ipotesi più frequenti e rilevanti» (pag. 7); il difetto di litisconsorzio in parola è come tale sempre rilevabile anche d'ufficio, salvo giudicato interno che, in ipotesi, diversa da quella presente, sia scaturito da un'inequivoca statuizione di segno opposto non impugnata; deve dunque cassarsi la decisione e rinviarsi al Tribunale perché pronunci integrando il contraddittorio;

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Ancona perché, in diversa composizione, pronunci anch