Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific reasoning and partial failure to address the court's decision ratio.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the Customs Agency's appeal inadmissible for failing to provide specific reasoning and partially ignoring the lower court's decision rationale. The Regional Tax Court rejected the appeal because the Customs Agency did not adequately address the taxpayer's valid arguments regarding the imputative act's motivation. Consequently, the court ruled that the appeal was inadmissible under procedural rules requiring precise grounds and full engagement with the contested decision's logic.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12 della legge n. 212/2000; Art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.: An appeal is inadmissible if it lacks specific reasoning regarding the contested decision or fails to address the ratio decidendi of the lower court's judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
12/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25012/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE DOGANE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, Via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro LEONARDO s.r.l. -intimata – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n. 2666/2021depositata in data 23.3.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 9.11.2022 dal Consigliere Relatore dr. Salvatore Saija;
Rilevatoche: N. 25012/21 R.G. con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. del la Campania rigettò l’appello dell’Agenzia delle Dogane avverso la sentenza n. 3112/201 9 della C.T.P. di Caserta, che aveva a sua volta accolto il ricorso della Leonardo s.r.l. in relazione ad avviso di pagamento notificat o le il 31 .7.201 8 , per il rec u pero di accise indebitamente compensate; nel confermare la decisione di primo grado, la C.T.R. osservò in particolare che la motivazione dell’atto impugnato non consentiva di comprendere il ragionamento seguito dall’Agenzia delle Dogane , tanto più che questa a veva mostrato di non condividere del tutto la segnalazione dell’Agenzia delle Entrate da cui era originata la ripresa; aggiungeva poi che i rilievi della contribuente apparivano fondati; avverso detta sentenza l’Agenzia delle Dogane ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;
Leonardo s.r.l. non ha resistito; consideratoche: 1.1 – con l’unico motivo si denuncia la violazione dell’art. 12 della legge n. 212/2000, per aver la C.T.R. ritenuto che l’atto impositivo fosse privo di motivazione, giacché – ferma la non necessità di dar conto, nell’atto, delle ragioni delrigetto delle osservazioni presentate dal contribuente – l’Ufficio aveva evidenziato, oltre all’incomprensibilità delle stesseosservazioni, che esse non solo riguardavano un accertamento di altra Amministrazione dello Stato, ma anche un accertamento relativo agli anni 2013 e 2014, mentre quello in contestazione concerneva il 2016; 1.2 –il ricorso è inammissibile, sia per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., siaperché non coglie, in parte, la ratio decidendidell’impugnata sentenza;
N. 25012/21 R.G. quanto al primo profilo, basti qui osservare che il ricorso - pur a fronte della accertata incomprensibilità dell’iter motivazionale da cui sarebbe affetto l’atto impositivo per cui è processo, per come ritenuto dalla C.T.R.– non ne riporta la motivazione, e neanche un sunto esaustivo, così non consentendo a questa Corte di valutare, sulla base della sola lettura del ricorso, la potenziale decisività della censura; la ricorrente, inoltre, non censura minimamente la (seppur apodittica) affermazione del giu dice d’appello su lla fondatezza dei rilievi sollevati dalla società contribuentein primo grado, fatti propri dalla C.T.P., sicché – trattandosi di autonoma ratio decidendi, di per sé idonea a sorreggere autonomamentela decisione di rigetto dell’appello doganale– sulla stessa è sceso il giudicato, il che costituisce ulteriore ragione di inammissibilitàdell’impugnazione; 3.1 - in definitiva, il ricorso è inammissibile ; nulla va disposto sulle spese, la società contribuente non avendo svolto difese; trattandosi di impugnazione proposta da un’amministrazione dello Stato, non sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d .
P . R . n. 115 /2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012 ( v. Cass. n. 1778/2016);
P.Q.M.
dichiarail ricorso inammissibile . Roma