Cassation court allows Customs appeal, ruling foreign bookmaker remains liable for tax despite Constitutional Court ruling on receiver.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the Customs Agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision, which had exempted an unlicensed foreign bookmaker from tax liability. While the Constitutional Court previously declared the tax law unconstitutional for prior years, the Cassation court held this ruling applied only to the betting receiver, not the bookmaker. Consequently, the court allowed the appeal to proceed to a second instance tribunal for further proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 D.Lgs. 504/1998; Art. 1, comma 66, lett. b) L. 220/2010: The Constitutional Court's declaration of unconstitutionality regarding the tax on betting prior to 2011 applies solely to the betting receiver, leaving the unlicensed foreign bookmaker liable for the tax obligation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
908/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11908/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI , in persona de l legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, V ia Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro STANLEYBET MALTA LIMITED, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Crescenzio n. 69, presso lo studio dell’avv. Roberta Feliziani, rappresentata e difesa dall’avv. Daniela Agnello, come da procura allegata al controricorso -controricorrente – N. 11908/21 R.G. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, n. 783/06/2020depositata in data 29.10.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 9.11.2022 dal Consigliere Relatore Salvatore Saija;
Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. della Toscanarigettò l’appello dell’Agenzia delle Dogane avverso la sentenza n. 668/2018della C.T.P. di Firenze, che aveva a sua volta accolto il ricorso della Stanleybet Malta Limited, annullandol’avviso di accertamento notificatole – quale coobbligato in solido con la Red Joker di Amatucci M. C. s.a.s - per il rec u pero d ell’imposta unica sulle scommesse , dovuta per l’anno 2010; nel confermare la decisione di primo grado, la C.T.R. osservò in particolare che – a seguito di Corte cos t. n. 27 /2018, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 del d.lgs. n. 504/1998 e dell’art. 1, comma 66, lett. b), della legge n. 220/2010– per le annualità precedenti al 2011, era venuto meno il presupposto impositivo non soltanto nei confronti del gestore di ricevitoria operante per conto di soggetti privi di concessione, ma anche nei confronti dello stesso bookmaker abusivo , la cui corresponsabilità era legata a quella del gestore da mera solidarietà dipendente, e non paritetica; avverso detta sentenza l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;
Stanleybet Malta Limited ha resistitocon controricorso; consideratoche: N. 11908/21 R.G. 1.1 –con l’unico motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del d.lgs. n. 504/1998 e dell’art. 1, comma 66, lett. b), della legge n. 220/2010, per aver la C.T.R. ritenuto che, a seguito della citata Corte cost. n. 27/2018, fosse venuta meno la soggettività passivadel bookmaker estero non autorizzato (quale è Stanleybet), ai fini dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse per le annualità precedenti al 2011 , giacché detta pronuncia ha inciso sulla sola posizione del gestore della ricevitoria; 1.2 –il ricorso è fondato; sul tema investito dalla suddetta censura, la giurisprudenza di legittimità è più volte intervenuta, anche in relazione alle annualità precedenti al 2011 (specificamente attinte dalla sentenza della Corte cost. n. 27/2018), chiarendo che detta ultima concerne solo la posizione del ricevitore, sicché il bookmakerè da considerare, per dette annualità, dotato di piena soggettivitàpassiva (v., tra le altre, di recente, Cass. n. 26384/2022, alla cui ampia motivazione si rinvia, anche per i riferimenti); pertanto, “(…) per le annualità d'imposta antecedenti al 2011 non rispondono le ricevitorie, ma solamente i bookmakers, con o senzaconcessione, in base alla combinazione degli art. 3 del D.L.vo 23 dicembre 1998 n. 504 e 1, comma 66, lett. b, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220, usciti indenni dal vaglio di legittimità costituzionale” (così l’arresto citato, in motivazione); ne consegue che erroneamente la C.T.R. ha ritenuto di mandare assolta la società maltese, in relazione all’annualità 2010, sul presupposto di una pretesa “solidarietà dipendente” col ricevitore italiano, giacché in realtà l’odierna controricorrente è dotata di piena soggettività passiva al riguardo, benché N. 11908/21 R.G. esclusiva (costituisce dunque un fuor d’opera discutere di solidarietà in senso lato, in proposito); 1.3 – per quanto concerne, poi, le questioni sollevate dalla società maltese in controricorso, compreso il chiesto rinvio pregiudiziale alla CGUE, ex art. 267 TFUE, esse sono tutte infondate, in quanto già ampiamente vagliate e disattese daquesta stessa Corte di legittimità con articolate argomentazioni che il Collegio condivide; basti qui richiamare la più volte citata Cass. n. 26384/2022, che di recente ha sul punto così argomentato: quanto alle “(…) prospettate frizioni col diritto unionale, l'infondatezza emerge dalla giurisprudenza unionale.
Al riguardo, giova premettere che le imposte sui giochi d'azzardo non hanno natura armonizzata; sicché i giochi d'azzardo rilevano, ai fini del diritto unionale, in relazione alle norme concernenti la libera prestazione di servizi presidiata dall'art. 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (Corte Giust., 26 febbraio 2020, in causa C-788/18, punto 17). Inoltre, nel settore dei giochi d'azzardo con poste in danaro, secondo costante giurisprudenza unionale, gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione dell'incitamento ad una spesa eccessiva collegata al gioco, nonché di prevenzione di turbative dell'ordine sociale in generale, costituiscono motivi imperativi d'interesse generale atti a giustificare restrizioni alla libera prestazione di servizi: per conseguenza, in assenza di un'armonizzazione unionale della normativa sui giochi d'azzardo, ogni Stato membro ha il potere di valutare, alla lucedella propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questione implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità (Corte Giust., 8 settembre 2009, in causa N. 11908/21 R.G.
C-42/07; Corte Giust., 24 ottobre 2013, in causa C-440/12, punto 47). Il legislatore nazionale ha proceduto a questa valutazione, dichiarando, nell’art. 1, comma 64, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220, i propri obiettivi, tra i quali si colloca «(...) l'azione per la tutela dei consumatori, in particolare dei minori di età, dell'ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore del gioco e recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale nel medesimo settore».
La prevalenza dell'ordine di valori di ciascuno Stato membro comporta che gli Stati membri non hanno l'obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine di eliminare la doppia imposizione che risulta dal parallelo esercizio della rispettiva competenza fiscale (Corte Giust., 26 febbraio 2020, in causa C-788/18, punto 23; per analogia: Corte Giust.,1 dicembre 2011, in causa C - 253/09, punto 83). 9.1. In questo contesto la normativaitaliana ha superato il vaglio della giurisprudenza unionale.
La Corte di Giustizia ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti (Corte Giust., 26 febbraio 2020, in causa C788/18, punto 21), di modo che la normativa italiana «non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, quale la (omissis), nello Stato membro interessato». Anzi, come la Corte Costituzionale ha sottolineato (Corte Cost., 23 gennaio 2018, n. 27), a seguire la tesi prospettata in ricorso si giungerebbe ad una discriminazione al contrario: la scelta legislativa «risponde ad un'esigenza di effettività del principio di lealtà N. 11908/21 R.G. fiscale nel settore del gioco, allo scopo di evitare l'irragionevole esenzione per gli operatori posti al di fuori del sistema concessorio, i quali finirebbero per essere favoriti per il solo fatto di non aver ottenuto la necessaria concessione (...)».
Neppure sussiste incongruenza tra i punti 17, 26 e 28 di quella sentenza. Col punto 17, in relazione al bookmaker, ci si limita a stabilire in via generale che la libera prestazione di servizi non tollera restrizioni idonee a vietare, ostacolare o a rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro; ma col punto 24 si specifica, in concreto, che «(…) la normativa nazionale dicui trattasi nel procedimento principale non prevede un regime fiscale diverso a seconda che la prestazione di servizi sia effettuata in Italia o in altri Stati membri»; sicché, si conclude col punto 24, «(...) rispetto a un operatore nazionale che svolgele proprie attività alle stesse condizioni di tale società, la (omissis) non subisce alcuna restrizione discriminatoria a causa dell'applicazione nei suoi confronti di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale». 9.2.Quanto al centro di trasmissione dei dati, il punto 26 si limita a ribadire che il bookmaker estero esercita un'attività di gestione di scommesse «allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali» ed è per questo che il centro di trasmissione deidati che opera quale suo intermediario risponde dell'imposta, a norma dell'art. 1, comma 66, 1, lett. b, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220.
Ma ciò non toglie, si aggiunge col punto 28, che la situazione del centro trasmissione dei dati che trasmette i dati di gioco per conto degli operatori di scommesse nazionali è diversa da quella del centro trasmissione dati che li trasmette per conto di un operatore che ha sede in altro Stato membro. La statuizione non è affatto oscura, N. 11908/21 R.G. giacché la diversità della situazione è in re ipsa, per il fatto stesso che si tratta di soggetto che raccoglie scommesse per conto di un bookmaker estero: nel settore dei giochi d'azzardo, difatti, il ricorso al sistema delle concessioni costituisce «(...) un meccanismo efficace che consente di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l'esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti» (Corte Giust., 19 dicembre 2018, in causa C375/17, punto 66, richiamata da Corte Giust., 26 febbraio 2020, in causa C-788/18, punto 18); e ciò in conformità agli obiettivi perseguiti dal legislatore italiano, dinanzi indicati, come puntualmente rimarcato dalla Corte di giustizia.
Di qui l'esclusione, anche con riguardo alla posizione del centro trasmissione dati, di qualsiasi restrizione discriminatoria. Se ne è concluso, infatti, che «l’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i Centri di Trasmissione di Dati stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro Stato membro, indipendentemente dall’ubicazione della sede di tali operatori e dall’assenza di concessione per l’organizzazione delle scommesse». 9.3.
Da ultimo, non si ravvisa necessità alcuna di promuovere dinanzi alla Corte di Giustizia le questioni sollecitate che, per un verso, si risolvono in una critica della sentenza resa nella causa C-788/18 (Corte Giust., 26 febbraio 2020, in causa C-788/18), rivelandosi sterile per le ragioni esplicate, e, per altro verso, sembrano postulare che la Corte di Giustizia abbia riconosciuto nella propria giurisprudenza precedente la legittimità della gestione delle attività connesse agiochi d'azzardo in regime di libera prestazione per il tramite dei centri di trasmissione dati.
Laddove, come N. 11908/21 R.G. lo stesso giudice unionale ha sottolineato, essa, «(...) pur avendo constatato l'incompatibilità con il diritto dell'Unione di alcune disposizioni delle gare avviate per l'attribuzione di contratti di concessione di servizi connessi ai giochi d'azzardo, non si è pronunciata sulla legittimità della gestione delle attività connesse a giochi d'azzardo in regime di libera prestazione per il tramite dei CTD in quanto tale» (Corte Giust., 19 dicembre 2018, in causa C-375/17, punto 67). 9.4. Nella specie, sulla scorta della richiamata decisione della Corte Costituzionale, il giudice di appello ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati, avendo ritenuto l’assoggettamento ad imposta unica sulle scommesse per l’anno 2009 del bookmaker avente sede all’estero e privo di titolo concessorio.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il tributo che qui rileva è differente da una imposta sulla cifra di affari per plurime ragioni: riguarda unicamente operazioni relative all'esercizio delle scommesse, irrilevanti a fini IVA; non tiene conto del valore aggiunto di ciascuna, difettando nel sistema il meccanismo della detrazione IVA e applicandosi il tributo all'importo scommesso; è calcolato senza alcun riconoscimento di deduzione degli acquisti di beni e servizi inerenti effettuati nel periodo in cui sono poste in essere le operazioni di scommessa.
Non rilevano quindi i soli fatti consistenti nella proporzionalità, nell'esser riscossa l'imposta a ogni fase e nella sua traslazione in capo al consumatore, evidenziati in ricorso, anche perché (come con evidente contraddizione logica e giuridica si ammette proprio in ricorso per cassazione) proprio la disciplina IVA che cita la ricorrente -D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 2 -proclama esenti dal tributo armonizzato le operazioni in parola, con ciò evitando il concorrere di due imposte sul medesimo volume d'affari (cfr., sul N. 11908/21 R.G. punto, Cass. nr. 31912/2021).
E' dirimente sul punto la Corte di Giustizia UE che - con la sentenza del 24 ottobre 2013, causa C - 440/12, MetropolSpielstàttenUnternehmergesellschaft (haftungsbeschrànkt) contro Finanzamt Hamburg-Bergedorf, punto 28 -ha statuito "che in forza dell'art. 401 Dir. IVA le disposizioni di (tale) direttiva non vietano ad uno Stato membro di mantenere o introdurre imposte (...) sui giochi e sulle scommesse, (...) e qualsiasi imposta, diritto o tassa che non abbia il carattere di imposta sul volume d'affari (...)". La formulazione di tale articolo non osta, pertanto, a che gli Stati membri assoggettino un'operazione all'IVA, nonché, in modo cumulativo, a un tributo speciale non avente il carattere d'imposta sul volume d'affari (quest'ultimo riferimento è rivolto a Corte di Giustizia UE, sentenza dell'8 luglio 1986, causa C-73/85, Hans-Dieter e UteKerrutt contro FinanzamtMónchengladbach-Mitte, punto 22).
Sulla scorta della citata decisione del 24 ottobre 2013, dunque, "l'art. 401 Dir. 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con la stessa, art. 135, par. 1, lett. i), deve essere interpretato nel senso che l'imposta sul valore aggiunto e un tributo speciale nazionale sui giochi d'azzardo possono essere riscossi in modo cumulativo, a condizione che siffatto ultimo tributo non abbia il carattere di un'imposta sul volume d'affari" e, inoltre, "la Dir. 2006/112, art. 1, par. 2, prima frase, e l'art. 73, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una disposizione o a una prassi nazionale secondo cui, per la gestione di apparecchi per giochi d'azzardo con possibilità di vincita, l'importo dei proventi di cassa di tali apparecchi dopo che è trascorso un determinato periodo di tempo viene N. 11908/21 R.G. considerato come base imponibile".
Alla luce delle suesposte considerazioni, anche in questo caso non ricorrono gli estremi per l’accoglimento della richiesta di rinvio pregiudiziale alla Commissione di Giustizia ex art 267 TFUE”; ebbene, si tratta di argomenti che, mutatis mutandis (la Stanleybet, in quel giudizio, rivestiva la posizione di ricorrente), non possono che trovare spazio anche per la soluzione delle questioni qui poste dalla stessa società, appunto identiche; 2.1 -in definitiva, il ricorso è accolto ; la sentenza impugnata è dunque cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, che si atterrà ai superiori principi e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la