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Ordinanza — n. 808/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal, ruling generic competition rules include S.S.P.A. courses under administrative law principles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 808/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible, rejecting its argument that specific competition rules excluded the Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione course. The court held that the generic wording of the competition announcement, combined with official information provided to unions, legally included such courses under the principle of good faith in contract formation. Consequently, the agency's reliance on internal notes contradicted the external representations made to candidates, rendering its interpretation of the competition rules legally incorrect.

Regesto Legislator

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Art. 1362 c.c.; Art. 1324 c.c.: The court established that generic competition announcements include specialized public administration courses when supported by official union information, as external representations to candidates prevail over internal administrative notes under the principle of good faith.

Parole chiave

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administrative competition rules generic announcement interpretation good faith contract formation public administration courses inadmissible cassation appeal accesso ai concorsi interni sussidio per la frequentazione di corsi esame delle candidature

Disposizioni normative citate

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Art. 1362 c.c.
l’operazione interpretativa è del tutto coerente con i canoni di cui all’art. 1362 c.c., perché essa ha valorizzato sia il tenore del bando (genericità della clausola sui titoli) sia il comportamento tenuto dalla P.A.
Art. 1324 c.c.
richiede sia fatto, per effetto dell’art. 1324 c.c., anche rispetto all’atto unilaterale indittivo della procedura; 9.
Art. 5, co. 9
― la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, co. 9, d.p.r.
art. 380-bis cod. proc. civ
la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;
art. 152 c.p
art. 150 c.p
art. 370 c.p
nessuno dei controinteressati ha presentato difese nei termini di cui all’art. 370 c.p.c., ormai ampiamente scaduti e dunque si può procedere alla disamina di merito;
art. 1362 c.c
l’operazione interpretativa è del tutto coerente con i canoni di cui all’art. 1362 c.c., perché essa ha valorizzato sia il tenore del bando (genericità della clausola sui titoli) sia il comportamento tenuto dalla P.A.
art. 1324 c.c
richiede sia fatto, per effetto dell’art. 1324 c.c., anche rispetto all’atto unilaterale indittivo della procedura; 9.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 4315/2020
non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui all’art.
Cass. S.U. n. 9938/2014
Cass. n. 1778/2016
9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass.
Cass. n. 28250/2017
1778/2016; Cass. n. 28250/2017).
C. 5966/2022
C. 9461/2021
5966/2022; C. 9461/2021);
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5060/2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, è domiciliata -ricorrente – contro ORLANDO ANGELA MARIA, rappresentata e difesa dagli Avv. GIOVANNI TAGLIALATELA e MONICA TAGLIALATELA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi in Roma, viale Castrense 7 -controricorrente – e RUGGIERO MAURO e altri concorrenti per la graduatoria impugnata -intimati - avverso la sentenza n. 2865/2020 della Corte d’Appello di Napoli, depositata il 5.11.2020, RG 3478/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO BELLE'. RILEVATO CHE 1. Angela Maria Orlando, dipendente dell’Agenzia delle Entrate inquadrata in Area III fascia F4, ha partecipato al concorso interno per progressione economica in fascia F5, bandito il 30.12.2010, ottenendo un punteggio di 48,5 punti;

2. la medesima ha quindi agito in giudizio per sentir accertare il proprio diritto all’ottenimento di 1,5 punti, conseguenti alla necessità di valutazione del titolo consistente nella partecipazione ad un corso-concorso della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e chiedendo altresì accertarsi il diritto di preferenza per anzianità di servizio;

3. il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha dichiarato parzialmente cessata la materia del contendere, per essere stata medio temporela ricorrente collocata in fascia F5 in ragione di altra procedura di progressione e rigettando comunque le domande dispiegate;

4. la Corte d’Appello di Napoli, adita da gravame della Orlando, ha riconosciuto il diritto della ricorrente al punteggio aggiuntivo ed al conseguimento della fascia superiore dal 12.3.2012 al 31.12.2014, data quest’ultima in cui poi vi era stato il passaggio a F5 in forza di altra procedura, mandando assorbito ogni diverso profilo e ritenendo tardiva, perché formulata solo in appello, la domanda di risarcimento del danno per perdita della chance di concorrere a d incarichi connessi alla fascia superiore rivendicata, danno rispetto al quale, oltretutto, la Corte riteneva che la Orlando non avesse offerto alcuna allegazione o elemento di prova;

5. l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo, resistito da controricorso della Orlando;

6. questa S.C., prendendo atto che la sentenza di appello aveva affermato che già in primo grado – e poi in secondo grado – il contraddittorio era stato integrato nei riguardi dei dipendenti collocati utilmente nella graduatoria impugnata, disponeva analogamente per il giudizio di legittimità;

7. l’Agenzia delle Entrate provvedeva all’incombente disposto nei termini fissati dalla menzionata ordinanza n. 22565 del 24 febbraio/19 luglio 2022;

8. nessun altro contraddittore presentava difese, rimanendo essi tutti intimati;

9. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

10. l’Agenzia delle Entrate ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. preliminarmente deve darsi atto – come già evidenziato nello storico di lite – che l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a ricostituire anche in questa sede il contraddittorio come incardinato nei gradi di merito e ciò, come disposto con ordinanza interlocutoria, mediante notifica personale all’ultimo dei candidati utilmente collocati in tale graduatoria e notifica attraverso pubblicazione sul sito dell’ente – da intendersi autorizzata ai sensi dell’art. 152 c.p.c. – quanto agli altri concorrenti e ciò sul presupposto, che qui si conferma espressamente, che tale forma, attuata riportando anche i nominati dei singoli candidati presenti in graduatoria, trattandosi di concorso interno, fosse consigliabile, in quanto più efficace rispetto all’effettiva conoscibilità di una formale notifica mediante pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.;

2. la notifica mediante pubblicazione sul sito è stata attuata il 5.8.2022, mentre la notifica a mezzo posta nei riguardi di Mauro Ruggiero, ultimo candidato utilmente collocato in graduatoria, si è perfezionata il 13.9.2022, come dacartolina postale di ricevimento;

3. nessuno dei controinteressati ha presentato difese nei termini di cui all’art. 370 c.p.c., ormai ampiamente scaduti e dunque si può procedere alla disamina di merito;

4. in proposito, l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate ha denunciato ― ai sensi dell'articolo 360 numero 3 c.p.c. ― la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, co. 9, d.p.r. 44/190 e degli artt. 1362 e 1363 c.c. riguardo alla lex specialisrappresentata dal bando; 5. è indubbio che l’art. 5, co. 9, d.p.r. 44/1990, nell’equiparare il superamento dei corsi concorso presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione ai corsi di specializzazione post laurea riguardi, secondo il tenore letterale della norma, i concorsi esterni e non quelli –come è nella specie – interni;

6. non è tuttavia questo il punto, in quanto ciò che rileva, rispetto ad una procedura lato sensu concorsuale, come del resto palesato anche del motivo di ricorso, è il contenuto del bando per la promozione interna;

7. da questo punto di vista, la Corte territoriale ha ritenuto che la dizione generica del predetto bando (« corsi di specializzazione/master, dottorati di ricerca, abilitazioni professionali e seconda laurea») inducesse a ritenere che, coerentemente con l’informativa data in tal senso ai sindacati, anche i corsi presso la Scuola Superiore della P.A. fossero ricompresi tra i titoli valutabili;

8. l’operazione interpretativa è del tutto coerente con i canoni di cui all’art. 1362 c.c., perché essa ha valorizzato sia il tenore del bando (genericità della clausola sui titoli) sia il comportamento tenuto dalla P.A. (informativa ai sindacati), che è poi quanto l’art. 1362, co. 2, c.c. richiede sia fatto, per effetto dell’art. 1324 c.c., anche rispetto all’atto unilaterale indittivo della procedura; 9. è poi evidente che il comportamento delle parti, specie rispetto ad un atto unilaterale, rileva in quanto esteriorizzato, il che giustifica la valorizzazione dell’informativa ai sindacati e invece la scelta di non dare peso alla nota di contrario tenore rimasta interna all’Agenzia, in quanto ciò che interessa, negli atti negoziali, è evidentemente quanto manifestato ai destinatari di essi, su cui si calibra il corrispondente affidamento, e non certo quanto resti interno alla parte dichiarante;

10. per quanto l’art.

5. co. 9, cit., come si è detto, riguardi nel suo tenore letterale i concorsi “esterni”, la previsione del bando come intesa dalla Corte territoriale non intercetta alcuna ipotesi di nullità, trattandosi soltanto di un’estensione interpretativa di un certo requisito sui titoli;

11. su tali premesse, è evidente che quella propugnata con il motivo di ricorso per cassazione, facendo leva sulla nota interna e sul tenore letterale dell’art. 5, co. 9, cit. è in realtà una diversa interpretazione del senso del bando e della sua clausola sopra esaminata;

12. vale però in proposito il principio per cui la denuncia di violazione dei canoni ermeneutici non può risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata, che è destinata a resistere ove non ricorrano in essa – come nel caso di specie si è visto non accadere - contraddittorietà logiche o giuridiche (da ultimo, tra le molte, C. 5966/2022; C. 9461/2021);

13. il motivo si traduce quindi nella prospettazione di una diversa ricostruzione del merito, ovverosia del significato da attribuire al bando ed è come tale inammissibile;

14. le spese del giudizio di cassazione restano regolate secondo soccombenza;

15. non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 5.00