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Ordinanza — n. 797/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court allows appeal by rejecting inadmissibility due to lack of specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 797/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the tax authority's objection regarding the appeal's lack of specific grounds and allowed the case to proceed. The appellant had repeated first-instance arguments without explicit new censure, while the tax office argued the appeal was insufficiently specific. The court ruled that specific grounds can be derived implicitly from the entire appeal document, ensuring access to justice.

Regesto Legislator

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Art. 53 comma 1 d.Lgs. 546/1992; Art. 14 disp. prel. c.c.: In tax litigation, an appeal is not inadmissible for lack of specific grounds if the dissenting reasons, though implicit, can be unequivocally derived from the entire appeal document.

Parole chiave

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tax appeal admissibility specific grounds requirement implicit censure derivation access to justice principle tax dispute procedure Cassazione ordinanza d.Lgs 546/1992 ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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Art. 53 comma 1 d.Lgs. n. 546 del 1992
291 c.p.c.; - venendo allora all’unico mezzo di impugnazione proposto, che risulta suscetti bile quindi di scru ti nio, l’Agenzia delle Entrate deducela violazione e falsa applicazione dell’art. 53 del d.
Art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.
Roberto Succio - 4 546del 1992 in relazione all’art. 360 c.
Art. 14 disp. prel. c.c.
deve essere interpretato restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia,dovendosi pertanto consentire, ogni qual volt a nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di Cons.Est.
Art. 291 c.p.c.
art. 291 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez.U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016
Cass. Sez.5, Ordinanza n. 15519 del 21/07/2020
Cass. Sez.6, Ordinanza n. 20379 del 24/08/2017
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 28159 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilioeletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generaledello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) ; –ricorrente – Contro SERAPIDE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – IMPRESA SOCIALE in persona dal legale rappresentante pro tempore rappresentat a e difes a in forza di procura speciale in atti dall’avv.

Sergio Mirra con domicilio eletto in Roma presso lo studio del ridetto difensore in Lungotevere Michelangelon. 9 (PEC: sergiomirra@avvocatinapoli.legalmail.it ) - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del la Campanian. 6428 / 20 / 21 depositata in data 28 /0 7 /20 21 , Oggetto:art 53 d. Lgs. 546/92 – motivi di appello Cons.Est. Roberto Succio - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadell’08/11/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio ; Rilevatoche: - la SERAPIDE coop.

Sociale – impresa sociale ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificatole per IRES, IRAP e IVA 2016 conil quale l’Ufficio recuperava costi non inerenti e rettificava le sopravvenienzeattive; - la CTP di Caserta accoglieva parzialmente il ricorso; - appellava l ’Ufficio; la CTR dichiarava inammissibile l’appello in quantonon sufficientemente specifico e privo di espresse censure rivoltealla sentenza di primo grado; - ricorre a questa Corte l’Amministrazione Finanziaria con atto articolatoin un solo motivo di ric orso; resiste con controricorso la SERAPIDE;

Consideratoche: - vanno in primo luogo esaminate le eccezioni di inammissibilità postein controricorso; le stesse sono tutte infondate; - invero, quanto alla prima di esse, ritiene il Collegio che la trascrizionein ricorso della sentenza di primo grado e di quella di appello, nei termini in cui è operata da parte ricorrente, non provoca alcuna inammissibilità; nel prosieguo dell’atto infatti è propostoil motivo di impugnazione in termini comprensibili, senza che osti alla sua comprensione l’avvenuta trascrizione delle pronuncedi merito; - quanto alla seconda eccezione posta, si osserva che nel ricorso non si opera, come eccepito, un mero assemblaggio privo di coordinamentoe selezione degli atti e dei provvedimenti di merito, ma si trascri vono opportuna mente – in quanto funzi onal i efficacemente alla comprensione del motivo di ricorso – solo le partidi atti oggetto di illustrazione del motivo ; - analogamente , neppure la mancata indicazione del “locus” processuale ove tali atti sono prodotti produce l’ inammissibilità dell’impugnazione invocata dalla contribuente società, dal Cons.Est.

Roberto Succio - 3 momentoche proprio in virtù delle trascrizioni operate il contenuto di tali atti è percepibile da parte del la Corte senza ricorrere all’esamedi atti diversi dal ricorso per cassazione; - infine, l’ulteriore ec cezione relativa all’inesistenza della notifica del ricorso per cassazione, che si assume notificato a un domicilio digitalesprovvisto di collegamento con la parte controricorrente è parimentiinfondata; - alla luce della costituzione in giudizio della soci età controricorrente effettivamente perfezionatasi trova applicazione la costante giurisprudenza della Corte in forza della quale ( tra molte si rimanda a Cass.

Sez. 2, Sentenza n. 3648 del 24/02/2016) lanotifica del ricorso per cassazione al difensore costituito della parte appellata, privo della qualità di domiciliatario della medesimanel giudizio di appello, è nulla e non inesistente, poiché ilprofessionista presso il quale la notifica è eseguita è pur sempre un difensore del destinatario, sicché la nullità è sanata ove quest'ultimo– come avviene nel caso che ci occupa - si costituisca in giudizio; si è ulteriormente precisato in argomento, nella massima sede nomofilattica che (Cass. Sez.U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016) il luogo in cui la notificazionedel ricorso per cassazione viene eseguita non attiene aglielementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli p rivo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullitàdell'atto, come tale sanabile, con efficacia "ex tunc", o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fi ne di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuataspontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudiceex art. 291 c.p.c.; - venendo allora all’unico mezzo di impugnazione proposto, che risulta suscetti bile quindi di scru ti nio, l’Agenzia delle Entrate deducela violazione e falsa applicazione dell’art. 53 del d.

Lgs. n. Cons.Est. Roberto Succio - 4 546del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTRerroneamente ritenuto inammissibile per difetto di specificità l’appellodell’Ufficio essendosi parte appellante limitata a ripetere lemedesime eccezioni e deduzioni formulate i n primo grado senza contestarela motivazione espressa da parte dei giudici della CTP; - il motivo è fondato; - come si evince dalla trascrizione dell’atto di appello diligentemente operata in ricorso per cassazione (pagg. 15 e 16) l’Ufficio ha invece con sufficiente specificità ribadito le ragioni poste a base dell’attoimpugnato poiché dal suo contenuto viene in evidenza un dissensoche investe l a decisione nella sua interezza e, comunque, ovedall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura sono ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci; - questa Corte ha chiarito più volte (in termini si veda Cass.

Sez.5, Ordinanza n. 15519 del 21/07/2020 ; ma in precedenza va richiamata sul punto anche Cass. Sez.6 - 5 , Ordinanza n. 20379 del 24/08/2017) che i n tema di contenzioso tributario, la mancanza o l'assoluta incertezza dei motivi specifici dell'impugnazione, le quali, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del d. L gs. n. 546 del 1992, determinano l'inammissibilità dell'appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi, anche per implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, compresele premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni; ciò in quanto l'articolo cit. deve essere interpretato restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia,dovendosi pertanto consentire, ogni qual volt a nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di Cons.Est.

Roberto Succio - 5 primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione; - per tali ragioni, il ricorso va accolto; - la sentenza è quindi cassata con rinvio al giudice dell’appello che dovràprocedere all’esame del merito della co ntroversia; p.q.m. accoglie il