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Ordinanza — n. 784/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against bankruptcy judgment by ruling notification perfected ten days after information letter was mailed.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 784/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal against a lower court's dismissal of a bankruptcy objection, finding the objection timely. The appellant argued that the bankruptcy judgment was not properly served until ten days after the information letter was mailed, whereas the lower court deemed it served immediately upon deposit. The court ruled that under the relevant civil procedure code, notification in this scenario only perfects ten days after the information letter is dispatched, making the objection filed in January 2020 valid.

Regesto Legislator

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Art. 140 cod. proc. civ.; When a judgment is served by deposit at a municipal office followed by mailing of an information letter, notification perfects ten days after the letter's dispatch, not at the time of deposit.

Parole chiave

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bankruptcy notification service of process information letter timely objection civil procedure code notification perfection appeal against dismissal notifica tardiva dei difetti

Disposizioni normative citate

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Art. 140 cod. proc. civ.
-il motivo è manifestamente fondato; dagli atti di causa, che la Corte può esaminare direttamente essendo dedotta una violazione processuale, risulta che in effetti la notifica della sentenza di fallimento è avvenuta l’11-12-2019 ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. mediante deposito Ric.
art. 140 cod. proc. civ
-il motivo è manifestamente fondato; dagli atti di causa, che la Corte può esaminare direttamente essendo dedotta una violazione processuale, risulta che in effetti la notifica della sentenza di fallimento è avvenuta l’11-12-2019 ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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C. cost. n. 3 del 2010
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16695-2021 proposto da: ANTONILLI ALFONSO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 99, presso lo studio dell'avvocato MONICA BATTISTONI, rappresentato e difeso dall'avvocato CRISTINA POZZI; -ricorrente - contro FALL N. 721/2019 ATC SRL ROMONDINI EVA; -intimati - avverso la sentenza n. 3446/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'01/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.

Ric. 2021 n. 16695 sez. M1 -ud. 01-12-2022 -2- Rilevato che: la Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da Alfonso Antonilli contro la sentenza del Tribunale di Roma dichiarativa del fallimento della ATC Azienda Tutela Crediti s.r.l.; ha ritenuto tardivo il reclamo in quanto depositato il 20-1-2020, a fronte di sentenza di cui era stata affermata la notificazione in data 11-12-2019; Antonilli ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo; la curatela e la creditrice istante Eva Remondini non hanno svolto difese.

Consideratoche: I. - Con l’unico motivo il ricorrente assume che l’impugnata sentenza abbia errato nel ritenere tardivo il reclamo, per violazione dell’art. 140 cod. proc. civ.; difatti la sentenza di fallimento era stata sì notificata a esso Antonilli, legale rappresentante della società, presso la sua residenza in Macchia di Isernia, l’11-12- 2019, ma ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ.; donde si era perfezionata non direttamente l’11-12-2019, sebbene al decorso dei successivi dieci giorni, stante il ritiro della raccomandata informativa presso l’ufficio postale del luogo solo il 10-1-2020;

II. -il motivo è manifestamente fondato; dagli atti di causa, che la Corte può esaminare direttamente essendo dedotta una violazione processuale, risulta che in effetti la notifica della sentenza di fallimento è avvenuta l’11-12-2019 ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. mediante deposito Ric. 2021 n. 16695 sez. M1 -ud. 01-12-2022 -3- nella casa comunale di Macchia di Isernia e affissione del relativo avviso alla casa di abitazione del destinatario; dopodiché la raccomandata informativa è stata spedita il giorno successivo (il 12-12-2019);

III. - secondo l’art. 140 cod. proc. civ., nel testo conseguente alla dichiarazione di incostituzionalità (v. C. cost. n. 3 del 2010), la notifica in tal caso si perfeziona, per il destinatario, decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa, ovvero col ricevimento della stessa se anteriore; ne segue che, essendo stata ritirata la raccomandata il 10-1-2020 (e cioè dopo il decorso dei suddetti dieci giorni), la notifica si è perfezionata il 21- 12-2019, appunto al decimo giorno successivo alla data di spedizione della raccomandata stessa; il reclamo, che la stessa corte d’appello dice esser stato proposto il 20-1-2020, era quindi tempestivo;

IV. –l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla medesima corte d’appello affinché, in diversa composizione, esamini il reclamo nel merito delle censure sollevate; la corte d’appello provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità. p.q.m. La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla corte d’appello di Roma