Italian tax court quashes lower court ruling for violating preclusion rules regarding late document production justification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Regional Tax Court's decision, which had rejected the taxpayer's appeal and accepted the tax authority's incidental appeal. The taxpayer argued that the lower court incorrectly found no justified reason for late document production, despite the tax authority's own admission of delays. The court ruled that the lower court failed to clearly distinguish between the taxpayer's timely responses to specific questions and the global assessment of late document production, thereby violating preclusion rules under Article 32 of D.P.R. 600/73.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 32 d.P.R. 600/73; Art. 360 c.p.c.: The lower court must clearly distinguish between specific timely responses to tax questions and the global assessment of late document production; failure to do so violates preclusion rules and unjustified motive requirements.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 31840 /202 0 proposto da D’ ANDREA PANTALEO , rappresentato e difeso giusta procura speciale inatti dall’avv. Filipp Alessi (PEC: avvalessi@pec.giuffre.it ) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generaledello Stato (PEC: ags. rm@mailcert.avvocaturastato.it ) ; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del l a Sicilia–sezione staccata di Messina - n. 2292 / 0 2 / 20 depositata i n data 27/04/2020,non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 08 / 11 /202 2 dal Consigliere Relatore Roberto Succio ;
Oggetto: art . 32 dPR 600/73-preclusioni Cons.Est. Roberto Succio - 2 Rilevatoche: - il contribuente ricorreva avver s o l’ avvis o di accertamento notificatoglia fini IRPEF e addizionali per l’ anno 20 0 8 ; - la CTP accoglieva in parte il ricorso; gravava tal pronuncia di appelloil sig. Pantaleo e proponeva appello incidentale l’Ufficio; - con la sentenza impugnata la CTR rigetta va l’appello principale e accoglieval’appello incidentale ; - ricorr e a questa Cort e il contribuente c on atto affidato a tre motiv i ; l’Agenziadelle Entrate resiste con controricorso ; - all’adunanza camerale dell’8 giugno 2022, stante la mancata presa di posizione della proposta del Consigliere relatore ex art.380 bis c.p.c. sul terzo motivo di ricorso, la controversia era rinviataa nuovo ruolo;
Consideratoche: - va esaminato per primo, in quanto risulta dirimente, il secondo motivodi ricorso; - esso denuncia la violazione e falsa app licazione dell’art. 32 del d.P.R.n. 600 del 1973 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per averela CTR erroneamente ritenuto insussistent e un giustificato motivonella mancata produzione all’Ufficio dei documenti rilasciati dall’UNIRE di Roma, che e bbe a tardare nel rispondere alle richiestedel contribuente e risultando comunque insussistenti le condizioni per la dichiarazione di inutilizzabilità della documentazionein ogge t to; - il motivo è fondato; - invero, non risulta con chiarezza dalla pronuncia impugnata, avuto riguardo alla motivazione ivi espressa, se la preclusione che qui rileva(alla quale è connessa la valutazione del giustificato motivo che deve esser preso in esame) sia riferita all’intera documentazione prodotta dal contribuente, laddove lo stesso avvisodi accertamento dà atto che almeno riguardo ad alcuni dei rilievi esposti, il contribuente ha dato tempestiva risposta al questionario;
Cons.Est. Roberto Succio - 3 - soprattutto, è poi espresso in maniera del tutto assertiva i l giudizio globale,tenuto conto anche del fatto che i rilievi riguardavano fatti diversi indici di capacità contributiva, circa l’inesistenza o inidoneità(non è dato comprendere ) delle circostanze addotte per giustificarela tardiva produzione documental e in giudizio ; - per tali ragioni, il secondo motivo è accolto ; i restanti motivi sono assorbiti; - la sentenza impugnata è pertanto cassata con rinvio al giudice dell’appelloper nuovo esame; p.q.m. accoglieil secondo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassala sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia - sez. staccata di Messina - in