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Ordinanza — n. 763/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court corrects Cassation ruling error where costs were wrongly assigned to non-existent appeals.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 763/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation accepted a request to correct a material error in its previous order regarding litigation costs. The original ruling erroneously condemned the plaintiffs to pay fees for each appeal filed, despite only one appeal actually being lodged. The court determined this was a clerical mistake rather than a substantive legal error and ordered the correction of the text.

Regesto Legislator

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Art. 287 e ss. cod. proc. civ.; Material errors in judicial decisions, such as assigning costs to non-existent appeals due to a clerical slip, are subject to correction without affecting the decision's substantive content.

Parole chiave

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material error correction clerical mistake litigation costs Cassation procedure non-existent appeal motivi di cassazione divieto della doppia presa in considerazione doppio onere

Disposizioni normative citate

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Art. 287 e ss. cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 9 settembre 2005, n. 17977
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14961-2021 proposto da: SANTORO CARMINE, CARLI ANNA MARIA, elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO TRIESTE 87, presso lo studio dell'avvocato ARTURO ANTONUCCI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO VASSALLE; -ricorrenti - contro INTESA SANPAOLO SPA; -intimata - avverso l'ordinanza n. 10255/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 19/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

PAOLO CATALLOZZI.RILEVATO CHE: -Santoro Carmine e Carli Anna Maria propongono ricorso per la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 10255/2021, depositata il 19 aprile 2021, con la quale è stato rigettato il loro ricorso, evidenziando che, nonostante fosse stata proposta un’unica impugnazione, il dispositivo prevedeva, per mero refuso di battitura, la condannadei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, ivi liquidate, «perciascuna delle impugnazioni proposte»; CONSIDERATO CHE: -il ricorso è fondato ; - deve rammentarsi che secondo la giurisprudenza di questa Corte «l'errore materiale,suscettibile di correzione ai sensi degli artt. 287 e ss. cod. proc. civ., si sostanzia i n una mera svista del giudice, sicché non incide sul contenuto concettuale della decisione, ma si concretizza in una divergenza fral'ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica» (così, Cass. 9 settembre 2005 , n. 17977); -nel caso in esame, la r icorrenza di ess a è manifesta, posto che, sebbene fosse stata proposto un unico ricorso per cassazione, il collegio decidente, pur provvedendo, necessariamente, solo su tale unico ricorso, ha riferito la condanna delle spese a una pluralità di ricorsi, in realtà insussistente, incorrendo nel lamentato errore materiale; -va, pertanto,disposta l'emenda richiesta mandando altresì la cancelleria perché provveda ad annotare la disposta correzione sull'originaledell'ordinanza.

P.Q.M.

La Corteaccoglie il ricorso e dispone che nell'ordinanza di questa Corte n. 10255/2021, depositata il 19 aprile 2021, a correzione dell'errore materiale ivi contenuto, alla pag. 10, secondo rigo, dopo la parola «legge» siano eliminate le parole «per ciascuna delle impugnazioni posposte». Manda la cancelleria perché faccia annotazione della disposta correzione sull'originale dell'ordinanza. Così deciso in